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Omessa sicurezza in auto: il danno più grave va dimostrato

La Corte di Cassazione ha stabilito che la presunta maggiore gravità del danno subito in un incidente stradale, a causa del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, va dimostrata a carico del danneggiante

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Il giorno 13 marzo 2014 la suprema Corte di Cassazione ha reso pubblica una sentenza che, oltre ad altre questioni, affronta il tema della possibile responsabilità concorsuale del trasportato su un veicolo che sia rimasto coinvolto in un incidente stradale, qualora emerga in corso di causa che la vittima trasportata non avesse fatto uso delle cinture di sicurezza.
È questo un tema complesso, perché coinvolge non solo aspetti legati alla ricostruzione dinamica del fatto, ma richiama anche principi sulla causalità del danno e sull'onere della prova.

L'onere della prova al danneggiante

La vicenda che porta alla decisione evidenziata riguarda un grave sinistro stradale ove il trasportato subiva lesioni a causa del ribaltamento del veicolo, del quale il conducente perdeva il controllo, finendo in una scarpata e dal quale il danneggiato veniva sbalzato all'esterno.
Le domande centrali della materia da sempre sono: a chi spetta provare la contribuzione causale del trasportato che coscientemente abbia omesso di usare, ad esempio nel caso in questione, la cintura di sicurezza? E poi, nel caso in cui sia emersa la prova dell'omesso uso del sistema di ritenzione, come determinare la quota di incidenza di tale omissione sulla entità del danno complessivo?
Sono queste in effetti le questioni che attengono allo svolgimento del giudizio, e alle quali il giudice, nei casi pratici, deve dare risposta nella sentenza. Su tali elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno da circolazione stradale, la sentenza della Corte (n. 5795 del 2014, pres.Berruti - rel. Cirillo) fornisce alcuni utili spunti di inquadramento della disciplina.
Sulla prima questione, nel respingere la censura dell'assicuratore del responsabile, secondo il quale la corte territoriale non aveva ben valorizzato gli elementi in fatto e la proiezione del trasportato fuori dall'abitacolo, la Corte rileva che, al contrario, la Corte bresciana ha affrontato l'argomento ed è pervenuta alla conclusione per cui era onere dei danneggianti fornire la prova che il trasportato non indossava le cinture di sicurezza nel momento del sinistro, onere che non era stato, nella specie, assolto".
La prima considerazione, dunque, porta a ribadire che l'onere della prova in ordine all'omesso uso delle cinture di sicurezza è posto sempre in capo al responsabile del sinistro il quale, secondo il precetto di cui all'art. 1227 c.c., deve provare che la vittima abbia contribuito in modo concreto a determinare, ovvero ad aggravare, l'entità dei danni subiti.

Utilizzo delle cinture: determinante o ininfluente?

La sentenza in questione pone anche l'accento sulla valutazione dei fatti e degli elementi di prova, al fine di determinare se, e in quale misura, l'omissione delle prescrizioni di sicurezza possa incidere nella determinazione del danno. Ebbene, su questo specifico punto la Corte rileva che proprio gli elementi in fatto dovevano portare, semmai, a escludere che, ancorché provato, l'omesso uso delle cinture di sicurezza potesse avere una qualche valenza causale sul danno.
Si legge infatti che "il ribaltamento della vettura e le numerose fratture riportate dall'infortunato, inoltre, rendevano del tutto ragionevole immaginare che lo stesso poteva essere stato sbalzato fuori dell'abitacolo anche nell'eventualità che indossasse le cinture, 'a causa delle fortissime sollecitazioni subite dal veicolo e degli abnormi movimenti impressi ai corpi che vi si trovavano rinchiusi', tali da determinare la rottura o l'allentamento delle cinture medesime".
In conclusione, il responsabile del fatto deve dimostrare non solo che il trasportato non indossava le cinture di sicurezza al momento del sinistro ma che, provato il primo elemento, tale omissione abbia determinato in modo presumibilmente attendibile l'aggravamento del danno alla persona subito dalla vittima. Mancando tale prova, il responsabile dovrà rispondere della interezza del danno come patito dalla vittima trasportata.



Filippo Martini,
Studio Legale Mrv

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