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Chi giudicherà i Lloyd’s

La soluzione al dibattito sulle implicazioni post Brexit di eventuali sentenze che riguardano polizze Lloyd’s attive potrebbe trovarsi in un ritorno agli accordi bilaterali in vigore prima dell’entrata nella Ue

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In questi mesi si è animato il dibattito circa le implicazioni create da Brexit sulle polizze Lloyd’s in vigore alla data del divorzio del secolo. Si sentono insistentemente circolare, in convegni e seminari a vari livelli, voci allarmanti circa una presunta impossibilità di eseguire sentenze di condanna contro underwriters dei Lloyd’s su polizze in vigore alla data di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, soprattutto in caso di una No Deal Brexit.
Il presupposto di tali timori è dettato dal fatto che, mentre le nuove polizze Lloyd’s europee verranno emesse dalla nuova entità costituita dal mercato Lloyd’s in Belgio, quindi da una compagnia assicuratrice comunitaria a tutti gli effetti, le precedenti polizze in vigore alla data di uscita del Regno Unito dalla Ue restano stipulate con la precedente entità inglese. Una eventuale sentenza di condanna degli assicuratori inglesi su rischi coperti da dette polizze obbligherebbe, quindi, l’assicurato ad agire nel Regno Unito per l’esecuzione della sentenza italiana (o comunitaria) senza più il vantaggio del riconoscimento automatico previsto (oggi) dalla normativa comunitaria.
In merito occorre fare chiarezza per evitare indebiti allarmismi.
Il riconoscimento automatico delle sentenze civili emesse nei Paesi membri dell’Unione è oggi disciplinato (da ultimo) con il Regolamento UE 1215/2012 sulla giurisdizione, il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale (piú comunemente noto come Convenzione di Bruxelles) per quanto riguarda le decisioni relative a giudizi iniziati dopo il 10 gennaio 2015, oppure dal Regolamento UE 44/2001 relativo alla giurisdizione ed esecuzione di sentenze in materia civile e commerciale (per giudizi iniziati prima del 10 gennaio 2015).
L’effetto pratico di detta normativa oggi è di rendere automaticamente riconoscibile un provvedimento giudiziale emanato da un giudice di uno Stato membro anche dal giudice di un altro Stato membro, senza che sia necessario invocare procedure speciali, rendendo il regime stesso di esecutività delle sentenze più veloce ed economico. Inoltre, i motivi di ricorso e di appello sono ridotti, conferendo ulteriore certezza e definitività al giudizio.

Un ritorno al passato
L’uscita dall’Unione Europea dell’Inghilterra comporterà, probabilmente, l’abrogazione dell’European Communities Act 1972 e la conseguente cessazione di efficacia nel Regno Unito della Convenzione di Bruxelles e degli altri regolamenti europei in materia sopra citati. 
In difetto di accordi ad hoc, la soluzione più plausibile è senza dubbio quella di ripristinare il regime in vigore prima che il Regno Unito entrasse a far parte dell’Unione Europea. Prima della Convenzione di Bruxelles, i meccanismi di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze erano disciplinati dal common law inglese e dai trattati bilaterali precedenti alla Convenzione, entrati in vigore per effetto del Foreign Judgements (Reciprocal Enforcement) Act 1933. La legge (inglese) del 1933 prevede un procedimento più rapido e certo di quello britannico basato invece sulla common law (che richiederebbe invece l’instaurazione di un nuovo giudizio).
L’Italia, unitamente all’Austria, la Francia, la Germania, la Norvegia e i Paesi Bassi, è firmataria di detti trattati bilaterali. Di conseguenza, le sentenze emesse dai tribunali italiani post-Brexit potranno comunque essere riconosciute e azionate in maniera conforme alla disciplina esistente, indipendentemente dal fatto che l’odierna normativa comunitaria non trovi più applicazione nel Regno Unito.

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