19/04/2019-Terza parte - La direttiva europea 97 del 2016 si è posta l’obiettivo di armonizzare le norme esistenti sulla distribuzione assicurativa in tutta Europa, rafforzando la tutela dei consumatori e regolamentando le attività di stipula dei contratti. Diviene così più complessa la disciplina che inquadra la figura professionale del mediatore
La Idd ribadisce l’obbligo di informare il cliente prima della stipula del contratto e in modo chiaro, completo e trasparente, non solo sulle caratteristiche del prodotto, ma anche sul proprio status (distributore indipendente, consulente, agente della compagnia…), inclusa l’indicazione della natura del compenso percepito. In sostituzione e a integrazione dell’informativa precontrattuale già prevista, la direttiva introduce quindi un documento informativo standardizzato specifico per i prodotti non vita, denominato Dip (Documento informativo precontrattuale), predisposto dall’assicuratore e contenente informazioni di base sul prodotto distribuito. All’articolo 56 del Regolamento 40 del 2018, l’Ivass interviene poi specificamente sull’adeguatezza dell’informativa precontrattuale, prevedendo che, prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione, i distributori consegnino al contraente: a) copia di una dichiarazione conforme al modello di cui all’allegato 3 del Regolamento, contenente un’informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti;b) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all’allegato 4, da cui risultino i dati essenziali del distributore e della sua attività e le informazioni in materia di conflitti di interesse di cui all’articolo 119 bis, comma 7 e all’articolo 120 ter del Codice; c) la restante documentazione precontrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, tra cui il Dip, un ulteriore documento informativo dell’assicuratore, necessario a partire dal primo gennaio 2019 e definito Dip aggiuntivo, tutte le condizioni di polizza, nonché un documento di valutazione delle richieste ed esigenze del contraente alquanto esteso e particolareggiato.I distributori, inoltre, sono in ogni momento tenuti a dimostrare l’adempimento degli obblighi informativi dettati dal codice e dal regolamento.Una normativa complessaGli allegati 3 e 4 vengono di fatto a sostituire i moduli 7A e 7B previsti dalla precedente normativa e includono anche l’indicazione del tipo di trattamento provvigionale eventualmente previsto a favore dell’intermediario. Unica eccezione, rispetto all’obbligo di fornire al cliente un’informativa precontrattuale completa, riguarda i broker di riassicurazione e quelli operanti nei grandi rischi.Il regolamento indica minuziosamente le modalità di comunicazione della documentazione precontrattuale che imprese e intermediari sono ora tenuti a consegnare agli assicurati. Si tratta di una mole d’informazioni piuttosto corposa e, nonostante il fine di una normativa tanto complessa sia certamente la salvaguardia dei diritti del consumatore/assicurando, balza immediatamente all’occhio dell’operatore (ma anche dell’assicurato stesso), quanto la stessa risulti difficile da gestire. Tutto questo, inoltre, non può che comportare un inasprimento della posizione degli intermediari sul piano della loro responsabilità contrattuale e un aumento non indifferente del margine d’errore presunto per la loro attività professionale. In effetti, il mancato assolvimento dell’obbligo d’informazione e consulenza nei confronti dei clienti da parte degli intermediari assicurativi è all’origine del 22% dei sinistri di Responsabilità civile professionale degli stessi, con un peso del 35% sul totale delle richieste di risarcimento pervenute in Italia, nel periodo compreso tra il 2014 e il 2017, a Cgpa Europe, compagnia specializzata nell’assicurazione di questo tipo di rischi. Le sanzioni previsteIl broker potrà dunque essere soggetto a contestazioni e ad azioni di responsabilità da parte dei clienti-assicurati, per aver intermediato prodotti inadeguati alle loro esigenze, oltre che per eventuali inadempienze legate all’operatività delle coperture richieste (ad esempio, per aver dimenticato di attivare una polizza o per mancato pagamento del premio). In caso di violazione degli obblighi previsti dalle disposizioni di cui al Codice delle assicurazioni e ai relativi regolamenti dell’Ivass, inoltre, il broker sarà soggetto a sanzioni di tipo amministrativo e, nei casi di particolare gravità, alla revoca dell’incarico (articolo 1, comma 53 del dlgs 68 del 2018).Con riferimento alle sanzioni amministrative, l’articolo 324 del Codice delle assicurazioni dispone espressamente che “gli intermediari assicurativi e riassicurativi, ivi inclusi quelli a titolo accessorio che nell’ambito della distribuzione di prodotti assicurativi e di investimento assicurativi violano gli articoli 10-quater, 30 decies, 107, comma 5, 109, commi 2, ultimo periodo, 3, 4, 4 bis, 4 sexies, 4 septies e 6, 109 bis, 110, commi 2 e 3, 111, commi 4 e 5, 112, commi 2, 3 e 5, 113, comma 2, 117, 118, 119, comma 2, ultimo periodo, 119-bis, 119-ter, 120, 120-bis, commi 1, 2, 3 e 6, 120-ter, 120-quater, 120-quinquies, 121, 121-bis, 121-ter, 131, 170, 185, 185-bis, 185-ter, 191 o le relative norme di attuazione, sono puniti secondo i criteri di cui all’articolo 324-sexies con una delle seguenti sanzioni: a) censura; b) sanzione amministrativa pecuniaria: 1 - per le società, da cinquemila euro a cinque milioni di euro oppure, se superiore, pari al cinque per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di amministrazione; 2 - per le persone fisiche, da mille euro a settecentomila euro; c) radiazione o, in caso di società di intermediazione, cancellazione”.Destinatari delle sanzioni disciplinari saranno le persone fisiche iscritte nel registro degli intermediari, compresi i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta e motivata di biasimo, sarà disposto per fatti di lieve gravità; la censura, invece, per fatti di gravità particolare. La radiazione o la cancellazione della società di intermediazione sarà disposta per fatti di eccezionale gravità e, nei casi in cui sia configurabile una corresponsabilità della società di intermediazione per omesso controllo o per disfunzioni organizzative tali da aver consentito la sistematica reiterazione dell’illecito disciplinare, essa comporterà anche la cancellazione della società.Responsabilità contrattuale o aquiliana?Dal punto di vista della responsabilità civile, è individuabile una responsabilità precontrattuale ex articolo 1337 in tutti i casi in cui l’intermediario non abbia adottato un comportamento improntato alla buona fede e abbia omesso informazioni che, ove conosciute, avrebbero indotto il cliente a non sottoscrivere il contratto.Tuttavia è ancora controverso in dottrina se la violazione da parte degli intermediari degli obblighi disciplinati dal Codice delle assicurazioni abbia natura contrattuale o aquiliana.Secondo una certa interpretazione, la violazione dei citati “obblighi di diligenza, trasparenza, informazione, correttezza, nella fase delle trattative, da parte dell’intermediario o dell’assicuratore costituisce un illecito aquiliano” essendo impossibile configurare un inadempimento contrattuale “prima che il contratto sia venuto ad esistenza”. (Marco Rossetti, Il diritto delle assicurazioni, 2011).Altri ritengono invece che la responsabilità dell’intermediario abbia natura contrattuale, laddove quest’ultimo violi gli “obblighi derivanti dal contratto, o dalle disposizioni legislative o regolamentari che ne integrano il contenuto” o il generale dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto stesso.La questione non è di poco conto, perché inquadrare la responsabilità dell’intermediario nell’alveo della responsabilità contrattuale, implica che, pur essendo l’assicurato tenuto a provare l’inadempimento e a fornire la dimostrazione del nesso causale tra questo e il danno eventualmente subito, l’intermediario sarà a sua volta obbligato a provare di avere assolto ai propri doveri e di aver agito con la diligenza...