La responsabilità del broker alla luce di Idd
Prima parte - La direttiva europea 97 del 2016 si è posta l’obiettivo di armonizzare le norme esistenti sulla distribuzione assicurativa in tutta Europa, rafforzando la tutela dei consumatori e regolamentando tutte le attività di stipula dei contratti di assicurazione. Diviene così assai più complessa e articolata la disciplina che inquadra la figura professionale del mediatore
19/04/2019
La prima descrizione dell’attività del mediatore di assicurazione e riassicurazione (o broker) nel nostro ordinamento giuridico risale probabilmente al 1984. L’articolo 1 della legge del 28 novembre 1984, n. 792 (Istituzione e funzionamento dell’albo dei mediatori di assicurazione), definisce tale “chi esercita professionalmente attività volta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione”.
Il Codice delle assicurazioni private (dlgs del 7 settembre 2005, n. 209) ha poi inquadrato ulteriormente questa funzione, che “consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”.
La nascita del Rui
Al Codice delle assicurazioni dobbiamo la regolamentazione organica e sistematica di tutta l’attività assicurativa e la costituzione del Registro unico degli intermediari (Rui), disciplinato dall’Ivass, nel quale sono approdate tutte le figure professionali e societarie coinvolte nella distribuzione e vendita dei prodotti assicurativi. Gli intermediari possono essere persone fisiche o società, in quest’ultimo caso, però, il rappresentante legale deve essere iscritto come persona fisica al Rui.
Se la società svolge allo stesso tempo sia l’attività d’intermediazione assicurativa, sia quella di intermediazione riassicurativa, le due responsabilità devono essere affidate a due persone fisiche distinte, entrambe iscritte al registro.
Il Codice delle assicurazioni private suddivideva il Rui in cinque sezioni e, secondo il più recente rapporto dell’Ania (L’assicurazione italiana in cifre, edizione 2018), al 31 dicembre 2017 risultavano iscritti al Rui 236.887 soggetti (tra persone fisiche e società), come si vede nella tabella in fondo alla pagina.
Per quanto attiene alla sezione A, dapprima era prevista la figura di agente monomandatario, che svolgeva la propria attività per una sola impresa di assicurazione. La legge 40 del 2 aprile 2007 ha però consentito l’intermediazione monomandataria solo per i contratti vita, mentre per i prodotti non vita (o danni) non esistono più accordi in esclusiva tra l’intermediario e una sola compagnia assicuratrice.
Arriva Idd
La direttiva europea 97 del 2016, recepita nel nostro ordinamento con dlgs 68 del 21 maggio 2018, ha ora armonizzato le disposizioni nazionali in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa esistenti nell’Unione, rafforzando nel contempo la tutela dei diritti dei consumatori con meccanismi volti a impedire l’intermediazione di prodotti non adeguati alle loro esigenze.
La novità più importante introdotta da Idd consiste nell’allargamento del concetto di intermediazione in quello più generale di distribuzione assicurativa. La direttiva si rivolge a tutti i soggetti che oggi distribuiscono prodotti assicurativi: agenti, broker, operatori di bancassicurazione, imprese di assicurazione, comparatori, agenzie di viaggio, autonoleggi e perfino grande distribuzione.
Il nuovo Codice delle assicurazioni, aggiornato con le modifiche apportate dal dlgs 68 del 2018, e il conseguente regolamento 40 di Ivass del 2 agosto 2018 definiscono:
- distributore: “qualsiasi intermediario assicurativo o riassicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio e impresa di assicurazione o riassicurazione”;
- distribuzione assicurativa e riassicurativa: “l’attività consistente nel proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione dei relativi contratti o nella conclusione di tali contratti, ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati, ivi inclusa la fornitura, tramite un sito internet o altri mezzi, di informazioni, relativamente a uno o più contratti di assicurazione, anche confrontati o ordinati, sulla base di criteri eventualmente scelti dal cliente, in termini di premi ed eventuali sconti applicati o di ulteriori caratteristiche del contratto, se il cliente è in grado di concludere direttamente o indirettamente lo stesso”.
Viene inoltre ridefinito il titolo dell’articolo 109, da Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi in Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, istituendo una nuova sezione del Rui che si compone ora di sei gruppi:
a) sezione A: gli agenti;
b) sezione B: i mediatori o broker;
c) sezione C: i produttori diretti;
d) sezione D: le banche, gli intermediari finanziari, gli istituti di pagamento, le Sim e Poste Italiane;
e) sezione E: gli addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario, iscritto nella sezione A, B, D o F, per il quale operano, gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che operano su incarico di altro intermediario ai sensi dell’articolo 109 bis, comma 5, del Codice, nonché gli addetti degli intermediari iscritti nella sezione E che operano al di fuori dei locali di questi ultimi;
f) sezione F: gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che, ai sensi dell’articolo 109 bis, comma 1, del Codice, operano su incarico di una o più imprese di assicurazione.
Cosa cambia con la sezione F
La figura introdotta alla sezione F del registro degli intermediari viene così definita: “qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un ente creditizio o da un’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento Ue 575 del 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che avvii o svolga a titolo oneroso l’attività di distribuzione assicurativa a titolo accessorio, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l’attività professionale principale di detta persona fisica o giuridica è diversa dalla distribuzione assicurativa;
b) la persona fisica o giuridica distribuisce soltanto determinati prodotti assicurativi che sono complementari rispetto a un prodotto o servizio;
c) i prodotti assicurativi in questione non coprono il ramo vita o la responsabilità civile, a meno che tale copertura non integri il prodotto o il servizio che l’intermediario fornisce come sua attività professionale principale”.
In pratica, rientrano in questa categoria tutti coloro che svolgono un’attività diversa da quella assicurativa ma che tuttavia possono occasionalmente offrire prodotti assicurativi, come ad esempio:
- le agenzie viaggi che propongono anche polizze per le coperture dei rischi legati al viaggio, come perdita bagaglio, annullamento del viaggio, spese mediche, ecc.;
- le società di autonoleggio che, oltre al veicolo, propongono una copertura assicurativa del veicolo stesso (kasko, atti vandalici, furto, ecc.);
- la grande distribuzione organizzata che oltre ai beni in vendita (smartphone, lavatrici, ecc.) propone la copertura assicurativa dei danni accidentali o del furto dei beni acquistati.
L’introduzione di tale nuova categoria di distributori è stata quindi mutuata dall’ampia diffusione che ha recentemente avuto la vendita di prodotti assicurativi associati a beni di consumo e servizi, attività che fino a questo momento sfuggiva alle norme di settore e al controllo degli organi di sorveglianza del comparto assicurativo e finanziario.
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