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La responsabilità del broker alla luce di Idd

Seconda parte - La direttiva europea 97 del 2016 si è posta l’obiettivo di armonizzare le norme esistenti sulla distribuzione assicurativa in tutta Europa, rafforzando la tutela dei consumatori e regolamentando tutte le attività di stipula dei contratti di assicurazione. Diviene così assai più complessa e articolata la disciplina che inquadra la figura professionale del mediatore

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Nell’ambito dell’attività generale di distribuzione assicurativa, occorre distinguere l’azione del broker da quella dell’agente di assicurazione. Quest’ultimo è legato a uno o più assicuratori e con essi ha un contratto d’agenzia, in forza del quale è obbligato, seppure in forma autonoma, a sottoscrivere le polizze dagli stessi offerte. Il broker, invece, è svincolato dalle parti che concludono il contratto assicurativo e rappresenta il consulente di fiducia dell’assicurando. 
Il suo compito è consigliare il soggetto che deve contrarre una copertura assicurativa nella collocazione del suo rischio sul mercato, assistendolo sia nella fase di stipula della polizza, che in quella successiva di gestione della stessa. Si tratta quindi di un mediatore qualificato, la cui attività consiste nell’individuare le specifiche esigenze dell’assicurando e nel consigliare le condizioni contrattuali più adatte a soddisfarle.
Nonostante esista una certa letteratura in giurisprudenza, questa figura professionale ha dato adito a non pochi problemi interpretativi, per quanto attiene ai profili di responsabilità applicabili. Il fatto che risulti predominante la caratteristica di interposizione tra assicurando e assicuratore, o che prevalga l’attività di tipo consulenziale, rileva grandemente nell’individuazione della disciplina applicabile in caso di inadempimento. Ci si orienterà, quindi, di volta in volta, sul ricorso agli articoli 1754 e seguenti del Codice civile per l’attività di mediazione, agli articoli 2229 e seguenti per la prestazione d’opera intellettuale e all’articolo 1719 e seguenti per quanto attiene alla disciplina del rapporto fiduciario (cioè del mandato) che lega il broker ai propri clienti. 

Le difficoltà interpretative
Dal momento in cui il Codice delle assicurazioni private ha regolamentato l’attività del brokeraggio assicurativo con la creazione di un albo professionale, la responsabilità del broker di assicurazione è stata identificata nella violazione degli obblighi di diligenza che lo stesso è chiamato a rispettare ai sensi dell’articolo 1176 c.c. La qualità professionale dell’attività prestata dal broker determina cioè la necessità di rispettare un grado di diligenza adeguato alle circostanze del caso, e presuppone che lo stesso sia dotato di una conoscenza tecnica del mercato assicurativo sufficiente alla bisogna. 
Egli sarà dunque tenuto a fornire al cliente le informazioni necessarie a guidarlo nella scelta della polizza più adatta per qualità e prezzo, tenendo conto di tutti gli aspetti inerenti le caratteristiche del rischio preso in esame.
Quindi, così come accade per altri professionisti, il comportamento del broker dovrà rispondere al principio enunciato al comma 2 dell’articolo 1176 c.c., il quale prevede che nell’esercizio di un’attività professionale il grado di diligenza dovuto debba essere valutato con riguardo alla natura e alla specializzazione che caratterizzano l’attività stessa. 
Anche la Suprema Corte ha evidenziato che i doveri primari degli assicuratori e degli intermediari “scaturiscono dagli articoli 1175, 1337 e 1375 c.c.; e la loro violazione costituisce una condotta negligente, ai sensi dell’articolo 1176 c.c., comma 2”. (Cassazione civile, 8412, 24 aprile 2015).

Il principio di adeguatezza e Idd
Come si è accennato, il Codice delle assicurazioni private, novellato dal dlgs 68 del 2018 per accogliere la Idd, ha disciplinato gli obblighi che gli intermediari assicurativi sono tenuti a osservare per non incorrere in casi di responsabilità civile professionale per inadempimento contrattuale.
Tra questi di grande rilevanza è il rispetto del principio di adeguatezza, che impone la cosiddetta regola del best advice: le soluzioni assicurative consigliate dall’intermediario devono conformarsi interamente alle esigenze del cliente. 
All’articolo 52 del Regolamento 40 del 2018 di Ivass, rubricato Adeguatezza dei contratti offerti, l’Istituto ribadisce come per gli intermediari vi sia obbligo di “proporre o consigliare contratti adeguati in relazione alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente” e dunque di acquisire prima della sottoscrizione di una proposta, o di un contratto di assicurazione, “ogni informazione che ritengono utile in funzione delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto, conservandone traccia documentale”.
Se l’assicurando si rifiutasse di fornire all’intermediario tutte le informazioni necessarie, tale rifiuto dovrà risultare da un’apposita dichiarazione, “da allegare alla proposta, sottoscritta dal contraente, nella quale è inserita specifica avvertenza riguardo la circostanza che il rifiuto del contraente di fornire una o più delle informazioni pregiudica la capacità di individuare il contratto adeguato alle sue esigenze” (articolo 52, quarto comma). 

La possibilità di rinunciare al mandato
Il broker è quindi tenuto a documentare di aver informato l’assicurando dell’eventuale inadeguatezza di una proposta assicurativa o previdenziale, dando evidenza di tale informativa “in un’apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente e dall’intermediario”. Qualora il cliente si rifiutasse di sottoscrivere tale documentazione, sarebbe addirittura consigliabile rinunciare al mandato ricevuto, non potendosi adempiere a uno specifico obbligo vigente.
Caratteristica dell’intermediazione assicurativa è pertanto un’attività di consulenza che non si limita alla semplice informativa sulle caratteristiche del prodotto offerto, ma consiste nella piena comprensione delle necessità del cliente, allo scopo di proporre il tipo di copertura di cui questi ha effettivamente bisogno. Tale principio è direttamente correlato al dovere d’informazione cui sono tenuti sia l’assicuratore sia l’intermediario. 
Con riferimento al disposto dell’articolo 1175 c.c., che impone al creditore e al debitore di comportarsi secondo le regole della correttezza, la Corte di Cassazione ha affermato: “il dovere di una informazione esaustiva, chiara e completa, e quello di proporre al contraente polizze assicurative realmente utili per le esigenze dell’assicurato, sono doveri primari dell’assicuratore e dei suoi intermediari o promotori” (Cassazione civile 8412 del 24 aprile 2015).

Pog: un costante scambio di informazioni
L’intermediario è quindi obbligato a esporre al cliente le caratteristiche del prodotto proposto solo dopo aver acquisito dallo stesso tutte le informazioni necessarie ad accertare l’idoneità della soluzione assicurativa offerta. In mancanza di ciò, il broker si troverà esposto a responsabilità nei confronti dei clienti-assicurati, non consapevoli di “quale tipo di prodotto possa essere idoneo a soddisfare le proprie esigenze di sicurezza né in grado di valutare la rispondenza del contratto offerto alle predette esigenze” (G. Volpe Putzolu).
Sotto il profilo dell’adeguatezza e della trasparenza, tuttavia, la Idd si colloca ben oltre le disposizioni della Direttiva CE 92 del 2002, che aveva ispirato il primo Codice delle assicurazioni private, introducendo il concetto di Product oversight governance (Pog) e prevedendo specifiche tutele per il cliente finale, sin dal primo momento in cui una soluzione assicurativa viene predisposta. 
Al momento della creazione di un determinato prodotto, l’assicuratore e l’intermediario dovranno verificare che lo stesso sia in linea con l’interesse del cliente per il quale è stato realizzato e accertarsi che continui a rispondere nel tempo a tale caratteristica. Sarà quindi necessario valutare le esigenze e le propensioni dei potenziali assicurati e accertarsi che le eventuali nuove soluzioni assicurative realizzate siano tarate su tali profili, mettendo in atto processi di monitoraggio e controllo, nella fase precedente e in quella successiva alla vendita. Tutto ciò implica un costante scambio di informazioni tra le compagnie assicuratrici e i distributori, con tutti i problemi che possono conseguirne sul piano del rispetto della privacy dei soggetti coinvolti e delle responsabilità che possono derivare da un tale aumento della quantità e natura dei dati condivisi. 

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