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Un bilancio sull’omicidio stradale

La legge 41 del 2016 ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di omicidio stradale, argomento ampiamente dibattuto in varie sedi. A ogni occasione nefasta che ha tristemente impressionato l’opinione pubblica, i media hanno anche trasformato la nostra presunta serena viabilità in una sorta di guerra.
Con la legge è stato introdotto l’articolo 590-bis del Codice Penale (lesioni stradali) che chiarisce il concetto sul quale spesso non ci si sofferma a sufficienza. Rischia la reclusione da tre mesi a un anno chi, alla presunta vittima, provoca lesioni gravi (prognosi 40 giorni) e da uno a tre anni se si vanno a causare lesioni ritenute gravissime, provocando danni insanabili. La pena è ancora più elevata per coloro che guidano sotto l’effetto di droghe, alcol e commettono ulteriori violazioni contro la disciplina imposta dal Codice della strada.

A distanza di due anni dalla promulgazione della legge i risultati sono stati pessimi per la quotidianità delle persone, la giurisprudenza e per lo stesso comparto assicurativo. Tutto incide sul cambiamento, sinistri compresi, e sulle abitudini degli italiani: parecchi non usano più l’auto ma si spostano con motorini o biciclette. Ma la gravità della situazione non si alleggerisce: colpa della crisi, che sentiamo tuttora incombere sui nostri bilanci familiari? Colpa anche dello smog? Nei grandi centri urbani stanno prendendo sempre più piede il car sharing e il bike sharing. La convulsa circolazione e i danni che ne conseguono hanno portato il legislatore a inasprire le pene e ad aumentare la procedibilità d’ufficio a scapito della querela di parte: questo lo ha chiarito la Corte di Cassazione (sentenza 42346 del 2017). Andranno modificate alcune leggi se si vorranno superare le criticità legate all’obbligo di procedere comunque.
Tornando alle pene, otto/dodici anni per coloro che guidano sotto alterazioni psicofisiche e spariscono le possibili attenuanti per quelle persone che hanno causato l’incidente e si danno alla fuga. Ovviamente ove si accertasse che l’evento non è esclusiva conseguenza della condotta del colpevole, la pena verrà diminuita.

Per la verità il mercato assicurativo offre polizze di difesa legale che sono esempi concreti tratti dalla recente giurisprudenza e altrettante concrete soluzioni e garanzie applicative. Questi prodotti spingono sempre di più gli intermediari a far comprendere ai potenziali assicurati non solo l’importanza di una guida meno distratta ma anche a farli riflettere su quanto grave e distruttivo, per tutte le parti in causa, possa essere un incidente mortale, anche e soprattutto sul piano delle coscienze. 
Né stanno meglio i pedoni, ignari, che si affidano serenamente alle strisce pedonali come a una sorta di oracolo ma che, oggi, non sono più un deterrente. La mancanza di senso civico e di responsabilità sono all’ordine del giorno e si resta scioccati davanti a una serie di incidenti mortali che, valutata la dinamica,  lasciano veramente basiti.

Davanti a questo quadro, non certo allegro, esistono ovviamente le conclusioni: arresto in flagrante per coloro i quali è stato accertato l’uso di droghe, alcol e nessun rispetto delle regole. 
All’arresto si deve procedere in ogni caso anche se non sussistono esigenze cautelari; la legge, comunque,  per gli stessi casi, prevede anche l’arresto facoltativo (???).
Su questo fronte le opinioni legali sono distanti: differenza tra l’articolo 590 (lesioni colpose) e il 590-bis (che contiene un catalogo di circostanze aggravanti a effetto speciale). La differenza sta tra le lesioni semplici e lesioni gravi/gravissime, essendo le stesse  ancora ricomprese nell’articolo 590. 
In pratica un reato meno grave si distingue da uno per cui si rischia di andare in carcere solo per lo scarto di pochi giorni di prognosi.

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