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Arbitrato

Si tratta di una modalità alternativa di risoluzione delle controversie basata su una procedura privata di accordo. Da quest’anno una forma differenziata è stata introdotta per il settore assicurativo per ridurre il contenzioso

Arbitrato hp_vert_img
Forma di risoluzione delle controversie private, attuata senza dover ricorrere al contenzioso giuridico, il cui istituto è previsto dal Codice di Procedura Civile (artt. 806-840).
Si tratta in pratica di un tipo di Adr (Alternative dispute resolution, ovvero Risoluzione alternativa delle dispute), in grado di risolvere una controversia senza passare per il tribunale.
È necessario che l’accordo che rimette la soluzione di eventuali questioni sull’esito di un arbitrato, o clausola compromissoria, venga espresso chiaramente nel contratto, perché non può essere presunto. Per tale ragione, le polizze di assicurazione e i trattati di riassicurazione contengono clausole di questo tipo, nelle quali si definiscono i dettagli del procedimento arbitrale, indicando compiti e limiti di operatività degli arbitri, anche in base al tipo di assicurazione trattato.

In caso di controversia, ciascuna delle parti nomina un arbitro e i due ne nominano a loro volta un terzo. Ogni decisione presa a maggioranza semplice dal collegio arbitrale così costituito, sarà poi vincolante per le parti in causa. Qualora il contratto non preveda espressamente l’elezione di un terzo arbitro e non vi sia accordo tra i due esistenti, sarà il Tribunale di competenza a nominarlo. 

Il giudizio arbitrale, o lodo, costituisce una procedura squisitamente privata, che rappresenta un atto negoziale alternativo al giudizio civile e non può essere equiparato a una sentenza, a meno che esso non venga depositato presso la cancelleria del tribunale del luogo in cui è stato emesso e venga quindi reso esecutivo con pronuncia del giudice competente. Il lodo può essere comunque impugnato o revocato, in talune circostanze previste dalla legge. 

In base alle modalità di svolgimento della procedura, si distinguono diversi tipi di arbitrato. I più comuni sono quello rituale, nel corso del quale gli arbitri si attengono alle norme del Codice di Procedura Civile, e quello irrituale, nel quale gli arbitri stabiliscono essi stessi le modalità di svolgimento della procedura.
Com’è intuibile, quest’ultimo tipo di arbitrato non può essere reso esecutivo dalla pronuncia di un tribunale e assumere la forza di un atto giuridico, come può accadere invece per l’arbitrato rituale.

LE CRITICITÀ DELL’ARBITRATO INTERNAZIONALE

Un istituto che riveste un ruolo piuttosto rilevante, per le caratteristiche di respiro tipicamente globale della pratica della riassicurazione, è quello dell’arbitrato internazionale o arbitrato commerciale internazionale, che riguarda le controversie a carattere transnazionale, ove le parti contrattuali abbiano sede o domicilio in Stati diversi.
Un esempio concreto di questo tipo di arbitrato è quello offerto dalla Camera di commercio internazionale (ICC), normato dalle Arbitration Rules.
In Italia, la riforma attuata con il dlgs 2.2.2006 n. 40 ha abrogato gli articoli del Codice di Procedura Civile che disciplinavano l’arbitrato internazionale (artt. 832-838). 
Pertanto, la nozione a esso relativa si ricava oggi dalla disposizione di cui all’art. 830, aggiornata dalla riforma del 2006, che prevede che una delle parti, alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria, risieda o abbia la propria sede effettiva all’estero.

Ovviamente, la natura di questo tipo di istituto può comportare problemi di sovrapposizione e di coordinamento tra diverse fonti di origine e di natura diversa, dalle convenzioni internazionali alle legislazioni nazionali. Di vitale importanza è dunque che le parti redigano testi di clausole compromissorie completi, validi ed efficaci, onde ridurre al minimo il ricorso, in via integrativa o interpretativa, a ulteriori fonti e riferimenti normativi, finendo con lo spogliare l’istituto stesso di ogni efficacia.

L’ISTITUTO DELL’ARBITRO DELLE CONTROVERSIE ASSICURATIVE

In ambito assicurativo, a partire da quest’anno, una novità importante è rappresentata dall’introduzione dell’Arbitro delle controversie assicurative (Aas).
Questa nuova figura si propone di migliorare il rapporto di fiducia tra compagnie, intermediari e assicurati, offrendo la possibilità di dirimere in modo rapido ed economico i piccoli sinistri, ottenendo un effetto deflattivo dell’elevato contenzioso giudiziario che affligge il mercato. 
Si pensi che solo per l’anno 2020, l’Ivass ha registrato circa 19mila reclami, di cui il 55% sulla Responsabilità auto, il 32% sugli altri rami danni e il 13% nei rami vita. In totale, si parla di quasi 250mila cause pendenti e un tempo medio di risoluzione di otto anni. 

L’iniziativa discende dall’applicazione della direttiva europea numero 97 del 2016 che, all’art. 15 intitolato Risoluzione stragiudiziale delle controversie recita: “gli Stati membri garantiscono che siano istituite, in conformità dei pertinenti atti legislativi dell’Unione e del diritto nazionale, procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie adeguate, efficaci, imparziali e indipendenti, per la risoluzione delle controversie insorte fra i clienti e i distributori di prodotti assicurativi aventi come oggetto i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente direttiva, avvalendosi eventualmente di organi già esistenti. Gli Stati membri garantiscono che tali procedure siano applicate ai distributori di prodotti assicurativi nei confronti dei quali sono state avviate le procedure e che agli stessi si estenda la competenza del pertinente organo”.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2021 è stato quindi pubblicato il dlgs 30 dicembre 2020, n. 187, recante disposizioni integrative e correttive al dlgs 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva sulla distribuzione assicurativa (la cosiddetta Idd). 
All’articolo 5, Risoluzione stragiudiziale delle controversie, esso prevede l’istituzione dell’Arbitro assicurativo, con l’intento di ridurre i costi legati alle controversie tra assicurati e assicurazioni e di alleggerire il ricorso alle vie legali, intervenendo positivamente sui tempi della giustizia, con effetti vantaggiosi, sia per i consumatori che per le compagnie assicuratrici.
Per quanto non sia ancora stata comunicata una data ufficiale, l’Ivass ha chiarito i tempi di attuazione dell’introduzione di questa nuova figura, che potrebbero essere completati entro la fine dell’anno, una volta terminata la fase di consultazione sul decreto interministeriale, in collaborazione con le associazioni del settore e con quelle dei consumatori. 
Sarà poi la volta della consultazione pubblica del regolamento attuativo e infine l’ultimo passo sarà costituito dalla designazione e nomina del collegio arbitrale.

Il nuovo organismo andrà quindi ad affiancarsi all’Arbitro Bancario Finanziario (Abf) gestito dalla Banca d’Italia e all’Arbitro per le controversie finanziarie (Acf), controllato dalla Consob.
Esso si ispirerà alla struttura degli altri arbitri di settore, ma a differenza di quanto previsto per l’Abf e per l’Acf, ai quali si aderisce su richiesta, l’adesione all’Arbitro assicurativo, considerato l’elevato numero degli operatori del mercato, avverrà in automatico per tutte le imprese e gli intermediari operanti in Italia. 

UN GIUDIZIO NON VINCOLANTE

Il ricorso a questa nuova figura potrà essere presentato dal contraente della polizza, dall’assicurato o dal danneggiato e potrà essere richiesto senza l’assistenza di un avvocato e con costi molto inferiori a quelli della giustizia ordinaria. 
Analogamente a quanto previsto per l’Abf e l’Acf, prima di rivolgersi all’Arbitro assicurativo è necessario aver presentato un reclamo alla compagnia. In caso di mancata risposta al reclamo o di esito negativo, il ricorso all’Arbitro potrà essere inoltrato entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo stesso. 

È interessante notare come, rispetto agli altri arbitri, quello assicurativo sarà l’unico con facoltà di decidere sui risarcimenti, anche se ciò sarà possibile solo entro il limite di 1.100 euro. È tuttavia previsto che tale limite sia innalzato a 2.500 euro, a partire dal 2025. 
Le decisioni dell’Arbitro non saranno vincolanti per le compagnie ma, come già previsto per le decisioni degli altri collegi arbitrali, chi non dovesse rispettarle verrà menzionato pubblicamente sul sito dell’Arbitro stesso.
Di norma, la procedura non dovrebbe durare più di sei mesi: 90 giorni per l’istruttoria, più 90 per la decisione, con una possibile estensione di tre mesi per i casi particolarmente complessi.


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