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All Risks

Le polizze definite “per tutti i rischi” rendono esplicite nelle condizioni solo gli eventi esclusi dalla garanzia. Questa formulazione ha il vantaggio di risultare di semplice interpretazione per le coperture di tutti i rami e incontra maggiormente il favore degli assicurati

All Risks hp_vert_img
“All risks” è un termine di origine inglese che significa, letteralmente, “tutti i rischi”. 
Lo si adotta per indicare le polizze che prevedono la coesistenza di una pluralità di garanzie in un unico contratto, relative a una certa tipologia di rischi (ad es. all risks costruttori, all risks gioiellieri, etc.), in antitesi al principio basato sui rischi nominati, nel quale vengono coperte solo le fattispecie di rischio espressamente elencate in polizza. 
Dunque, mentre le polizze tradizionali, o a rischi nominati, elencano le tipologie di danno oggetto della copertura, la polizza all risks prevede che nel contratto vengano coperti tutti gli eventi sofferti dall’assicurato, tranne quelli espressamente esclusi. 
Esistono diversi tipi di polizze all risks, nei vari rami di assicurazione.
Le più comuni concernono l’assicurazione property. In tale ambito, le polizze all risks coprono tutti i danni diretti subiti dai beni mobili e immobili oggetto del contratto (ed eventualmente anche quelli indiretti, derivanti da interruzione dell’attività aziendale), causati da qualsiasi evento che dovesse colpirli, con la sola eccezione di quanto elencato in un articolo del contratto, generalmente intitolato Esclusioni o Eccezioni di copertura

L’applicazione delle coperture per tutti i rischi
Le polizze Car-Ear (Contractor’s All Risks - Erection All Risks), ad esempio, assicurano tutti i rischi del costruttore nella realizzazione delle opere in corso di costruzione o di montaggio, sempre a eccezione degli eventi elencati come non coperti. 
Tali casi riguardano in genere fatti straordinari, dovuti a circostanze politiche o naturali, oppure a comportamenti dolosi o colposi imputabili all’assicurato, come pure i danni causati da usura o cattiva manutenzione, i quali implicano l’assenza del principio di accidentalità dell’evento oggetto dell’assicurazione.
In genere, le esclusioni contenute in queste polizze sono mutuate dalla necessità, per la compagnia assicuratrice, di proteggersi da accadimenti che potrebbero non essere coperti dai suoi trattati di riassicurazione o che si prevede possano avere effetti catastrofali, imprevisti e indesiderati sulla sostenibilità economica del suo portafoglio.
Anche se non specificamente espresso, le polizze che assicurano la Responsabilità civile costituiscono per loro natura un tipo di polizza tutti i rischi, dal momento che tengono indenne l’assicurato dalle spese da questi sostenute, in quanto civilmente responsabile, per tutti i danni causati a terzi, fatta eccezione per quanto espressamente escluso. 
In questo caso, la pregiudiziale che definisce il rischio è costituita innanzi tutto dalla legge, oltre che da un elenco di eventi non coperti dai trattati riassicurativi o ritenuti come economicamente insostenibili per le conseguenze catastrofiche che potrebbero comportare. Si pensi ad esempio alle esclusioni, ormai divenute tristemente note, connesse al diffondersi della pandemia. 

Un criterio che facilita l’interpretazione
Com’è facilmente intuibile, l’espressione all risks può essere utilizzata in tutti gli ambiti assicurativi. La si trova, per quanto di rado, anche nel ramo Infortuni, a indicare che la copertura è valida per tutti i danni subiti dalle persone assicurate, sia mentre esercitano le loro mansioni lavorative (infortuni in ambito professionale), sia nel corso della loro vita privata (infortuni in ambito extraprofessionale). In questo caso, tuttavia, è assai più comune che venga utilizzata un’espressione che rileva la validità della copertura per tutte le ore del giorno (24 ore). 
Insomma, grazie alla loro formulazione, le polizze all risks sono largamente utilizzate in tutti gli ambiti assicurativi e sono sempre più popolari, perché risultano di facile comprensione per gli utenti, che non devono temere eventuali “sviste” nella percezione del rischio cui sono soggetti. Sarà l’assicuratore, infatti, a dover considerare quali rischi debbano essere esclusi dalla copertura e “fornire la prova del fatto impeditivo, rappresentato dalla riconduzione del rischio avveratosi tra i rischi non compresi in garanzia, in forza delle clausole delimitative dell’oggetto della copertura assicurativa” (Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2018, n.1558).

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