Natura della responsabilità: Aquiliana (o Extracontrattuale) e Contrattuale
Sono le due macro categorie distinte nel nostro ordinamento: sotto il profilo giuridico comportano uguali criteri risarcitori ma hanno connotati differenti, che determinano un importante divario sul piano assicurativo
27/07/2023
Nel nostro ordinamento distinguiamo due diverse nature della responsabilità: quella extracontrattuale e quella contrattuale.
La prima deriva dalla violazione, dolosa o colposa, di diritti assoluti, quali possono essere il diritto alla vita, all’integrità fisica, alla proprietà, ecc., ed è sancita all’articolo 2043 del Codice civile. La sua origine si fa risalire alla Lex Aquilia de damno, promossa da un tribuno di nome Caio Aquilio nel III secolo avanti Cristo, allo scopo di punire quanti, con il loro comportamento illecito, avessero arrecato danno ad altri. Da ciò, com’è intuibile, deriva l’appellativo aquiliana.
Fondamento della responsabilità aquiliana è il principio di convivenza che fa capo al concetto di neminem laedere (testualmente, non recare offesa ad alcuno), in base al quale chiunque violi tale divieto sarà tenuto a risarcire la persona lesa per i danni patrimoniali e non patrimoniali da questa sofferti.
LA RESPONSABILITÀ CIVILE, DALLE ORIGINI AI GIORNI NOSTRI
Intorno al 276 a.C., dunque, la Lex Aquilia ha introdotto il concetto di responsabilità civile che conosciamo e pratichiamo ora, instaurando nel diritto romano la cosiddetta responsabilità ex-delicto, ovvero il principio per cui la lesione di un diritto soggettivo assoluto (così definito in quanto opponibile a tutti i cittadini, ovvero erga omnes), obbliga l’autore della lesione a risarcire il danno prodotto.
Tale danno è risarcibile quando l’evento sia stato determinato intenzionalmente oppure si sia verificato a causa di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza delle norme. Ciò giustifica la sanzione, ovvero il risarcimento del danno, volti a ripristinare il diritto leso.
Nel nostro ordinamento, la responsabilità extracontrattuale è quindi originata da qualunque fatto colposo o doloso che cagioni ad altri un danno ingiusto. I fattori necessari che la contraddistinguono sono il fatto illecito (detto fatto generatore), il danno ingiustamente causato dallo stesso e il nesso di causalità giuridica (detto anche nesso eziologico) che lega indissolubilmente questi elementi. Sarà quindi possibile individuare una responsabilità, ove tutti questi fattori siano presenti e riconoscibili.
Dal punto di vista assicurativo, il prodotto che copre questa tipologia di rischi è la polizza di responsabilità civile generale, più semplicemente indicata come Rcg, che può essere estesa alla responsabilità civile per la circolazione di prodotti difettosi (Rcp) o alla responsabilità civile per i prestatori d’opera (Rco), come accade nelle comuni polizze Rcto.
QUANDO ESISTE UN VINCOLO OBBLIGATORIO
Diversa natura, rispetto alla responsabilità aquiliana o extracontrattuale, ha la responsabilità contrattuale. Quest’ultima non attiene all’essere un cittadino e dunque un membro della società, obbligato a rispettarne le regole senza nuocere ad alcuno (neminem laedere), ma presuppone l’esistenza di un vincolo obbligatorio, un contratto o un accordo tra le parti, eventualmente non adempiuto o onorato da una di esse.
La responsabilità contrattuale è normata a partire dall’articolo 1218 del Codice civile, che prevede che colui che abbia assunto l’onere di fornire una prestazione a una terza persona debba eseguirla con la massima cura, pena il risarcimento del danno eventualmente causato, a meno che non possa provare che tale inadempimento sia stato determinato da cause a lui non imputabili.
Da quanto abbiamo premesso, appare evidente come quella che comunemente indichiamo come responsabilità professionale abbia natura contrattuale.
In pratica, il cittadino si rivolge a un esperto che ha acquisito una specifica conoscenza in un determinato campo (insomma a un professionista o a una struttura dotata di equivalenti competenze), per risolvere un problema che le sue conoscenze e capacità non gli consentirebbero di comporre altrimenti, e stipula con gli stessi un accordo che può essere sancito per iscritto (un contratto, dunque) ma può anche essere tacito, come accade se ci rechiamo da un medico per essere curati. La responsabilità dei professionisti o prestatori d’opera intellettuale è poi più accuratamente disciplinata all’articolo 2236 del Codice civile, che fa preciso riferimento a un’attività che implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, quali sono quelli oggettivamente risolvibili solo grazie alla preparazione acquisita attraverso un adeguato percorso di studi e sperimentata nella pratica, tale per cui il professionista sarà tenuto a risponderne solo in caso di dolo o colpa grave.
COSA CAMBIA DAL PUNTO DI VISTA ASSICURATIVO
Sotto il profilo giuridico, le due diverse nature della responsabilità comportano uguali criteri risarcitori, ma hanno connotati differenti, che determinano un importante divario sul piano assicurativo.
Il primo è già enucleato nel citato articolo 1218 C.c. e riguarda l’onere della prova.
Se nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, fornire la prova del comportamento illecito del danneggiante spetterà a chi chiede ristoro per il danno subito, nella responsabilità contrattuale l’onere di provare di aver osservato un comportamento diligente, nonostante l’eventuale mancato adempimento della prestazione, graverà sul debitore.
Il nostro sistema presume che, avendo il professionista acquisito una specifica abilità riguardo al servizio prestato, se qualcosa non dovesse funzionare correttamente, è facile che sia per una mancanza da parte dello stesso. Toccherà a lui, quindi, provare che l’eventuale danno causato sia stato del tutto indipendente dal suo controllo.
Rispetto alla responsabilità extracontrattuale, dunque, la responsabilità contrattuale presenta un’inversione dell’onere della prova, che grava su colui che deve difendersi dalle accuse mosse dal danneggiato. Sul piano assicurativo ciò comporta una maggiore difficoltà per la compagnia che copre la responsabilità del debitore, che deve provare come l’inadempimento da parte dell’assicurato sia stato dovuto a cause a lui non imputabili, insomma, che lo stesso abbia fatto tutto il possibile perché il danno lamentato non si verificasse.
Un altro connotato che distingue la responsabilità contrattuale, rispetto a quella di natura aquiliana, risiede nella prescrizione, cioè nel periodo che viene concesso al danneggiato per denunciare il torto subito. L’articolo 2947 del Codice civile introduce una prescrizione breve di cinque anni per il risarcimento del danno da illecito extracontrattuale (che viene ridotta a due anni per i danni da circolazione di veicoli). Viceversa, in campo contrattuale si applica la regola generale prevista dall’articolo 2946, che prevede un termine di decorrenza decennale, salvo termini più brevi specificatamente indicati in alcuni tipi di contratti.
L’ASSICURAZIONE LONG TAIL
La durata della vita di un sinistro da responsabilità contrattuale, dal momento in cui si è verificato l’evento generatore, fino all’ultimo giorno in cui il danneggiato ha il diritto di chiedere il ristoro del danno subito, risulta quindi assai più dilatata, rispetto a quanto accade in ambito extracontrattuale.
Tutto questo determina la definizione di assicurazione long tail, ovvero di lunga durata, che caratterizza le polizze di responsabilità professionale, con tutto ciò che ne deriva.
La scienza attuariale che guida la tecnica assicurativa incontra enormi difficoltà a governare coperture che presentino un’operatività temporale molto ampia, perché le compagnie di assicurazione che sottoscrivono rami long tail devono assicurare il rispetto del margine di solvibilità, provando di essere finanziariamente in grado di onorare nel tempo gli impegni presi con i propri assicurati. Più a lungo termine sarà l’impegno economico previsto per fronteggiare i sinistri generati dal portafoglio sottoscritto, maggiore e più affidabile dovrà risultare la capacità finanziaria dell’assicuratore. Questo comporta costi aggiuntivi, oltre all’apposizione delle riserve tecniche, e richiede uno sforzo economico inversamente proporzionale alla prevedibilità degli esborsi attesi.
Per contro, in ambito contrattuale, il danneggiato potrà beneficiare di due importanti facilitazioni: l’avere a disposizione un periodo di tempo doppio per denunciare il danno e il fatto di non essere gravato dall’onere di provare tutti gli elementi essenziali per la definizione della responsabilità da parte del presunto danneggiatore.
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