Enbass, il Tribunale di Roma respinge la richiesta di Sna
La sentenza ha confermato la validità dell’ente bilaterale nato con il Ccnl dei dipendenti di agenzia del 2001
13/07/2018
Con una sentenza dello scorso 5 luglio, il Tribunale di Roma ha respinto le richieste dello Sna in merito alla questione Enbass. La vicenda riguarda le sorti dell’ente bilaterale del settore agenzie di assicurazione, istituito all’interno del Ccnl dei dipendenti di agenzia del 2001. L’istituto prevede, tra le altre cose, la costituzione di una Cassa lavoratori agenziali per assicurare un sostegno al reddito dei lavoratori vincolati al Ccnl stesso durante i periodi di sospensione del lavoro per malattia. Il Sindacato nazionale agenti, come noto, non ha rinnovato quel Ccnl (siglato all'epoca con First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Fna) ma ha firmato nel 2014 un nuovo Ccnl con altre organizzazioni sindacali, Fesica-Confsal e Confsal-Fisacs.
Lo Sna si era quindi rivolto alla magistratura per chiedere la liquidazione e lo scioglimento dell’ente, nel quale sarebbero nel frattempo confluiti 4 milioni di euro di versamenti dei propri iscritti. Il Tribunale ha rigettato la richiesta, sostenendo che “l’Enbass istituito con il Ccnl 2001 ha mutato composizione e anche il suo statuto è stato modificato e adeguato onde recepire quanto previsto dal contratto collettivo del 20 novembre 2014", cioè quello sottoscritto da First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Fna con Anapa e Unapass. "Il fatto che talune delle sue originarie componenti associative (cioè lo Sna, ndr) non abbiano sottoscritto il contratto, aderendo a un altro sistema contrattuale e dando vita a un nuovo ente bilaterale (Ebidep) non può costituire ad alcun titolo evento estintivo dell’associazione originaria comportandone unicamente una vicenda modificativa”. Il Tribunale ha quindi stabilito che “la domanda di accertamento della cessazione dell’efficacia dell’Enbass costituito in forza del Ccnl del 2001 e delle condizioni di legge e di statuto per procedere allo scioglimento e alla liquidazione del suddetto ente, va disattesa”, aggiungendo che “i contributi degli associati e i beni acquistati con essi costituiscono il fondo comune dell’associazione non riconosciuta (l'Enbass, ndr) e, finchè questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso”. Il tribunale ha stabilito anche che “in ogni caso, le associazioni che hanno aderito all’ente bilaterale non hanno alcun dovere di rendere il conto rispetto all’utilizzo del fondo comune”.
Le reazioni delle OoSs e dello Sna
Plaudono alla sentenza le organizzazioni sindacali First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Fna, che in un comunicato congiunto parlano di “grande vittoria”. Secondo le OoSs “le motivazioni del Tribunale di Roma accolgono nel merito, tutte le nostre ragioni, a partire dal fatto che il nostro Ccnl, quello di riferimento del settore, è in perfetta continuità di rinnovo con tutti i Ccnl precedenti e, di conseguenza, Enbass è l’unico ente bilaterale che discende dalla storia contrattuale del settore, da cui Sna ha deciso autonomamente di dissociarsi”.
Lo Sna ha affidato alle parole del proprio presidente, Claudio Demozzi, il commento a quanto stabilito dai giudici di Roma. “Le motivazioni del Tribunale non possono essere condivise e già da una prima lettura appare evidente che Sna dovrà ricorrere in appello avverso tale sentenza. Va peraltro riaffermato – sottolinea Demozzi – che il Tribunale di Roma non ha minimamente messo in discussione la piena validità ed efficacia del Ccnl stipulato il 10 novembre 2014 da Sna e Fesica-Confsal e Confsal-Fisacs”.
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