Polizze legate ai viaggi, l'Agcm multa Ryanair e Easyjet
L'accusa è di non aver fornito informazioni essenziali sulle assicurazioni facoltative per l'annullamento del volo
17/02/2014
Multa di 850 mila euro per Ryanair e di 200 mila euro per Easyjet. L'Antitrust ha sanzionato le due più note compagnie aeree low cost europee per le vendite delle polizze assicurative abbinate all'acquisto dei biglietti, e per gli ostacoli posti all'esercizio del diritto di rimborso. Le multe sono state decise al termine di due distinti procedimenti per pratiche commerciali scorrette. Secondo l'Agcm, le due compagnie hanno violato il Codice del Consumo per non aver fornito, o averlo fatto in modo insufficiente e inadeguato, informazioni essenziali sulla polizza facoltativa destinata a coprire i rischi per l'annullamento del viaggio.
In particolare: nella fase di acquisto sul web, è risultata sommaria l'indicazione dei rischi effettivamente coperti dal contratto di assicurazione, al quale si rinvia solo tramite link; non è immediatamente reso chiaro l'ammontare della franchigia prevista in caso di indennizzo, elevata in proporzione al costo del biglietto; ugualmente non viene spiegato che il risarcimento non copre le tasse e i diritti aeroportuali. L'omissione o la non agevole reperibilità delle informazioni necessarie possono in sostanza indurre in errore i consumatori sulla natura del rischio assicurato, molto più limitato in caso di annullamento viaggio", nonché in merito alle numerose limitazioni e restrizioni previste dalla polizza di assicurazione, spingendoli ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso. A Ryanair l'Autorità ha contestato anche il meccanismo di deselezione dell'opzione di acquisto della polizza che il consumatore deve effettuare, risultato particolarmente macchinoso e poco trasparente: vi si accede, con difficoltà, tramite la 'tendina' della scelta del Paese di residenza, sotto la dicitura 'Non mi assicurare' posizionata, all'interno di un elenco di 21 nazioni, fra i paesi Netherlands e Norway. In entrambi i procedimenti l'Autorità ha poi ritenuto pratica commerciale scorretta la fee richiesta per il rilascio della certificazione attestante la mancata fruizione del servizio di trasporto, indispensabile per il consumatore ai fini dell'indennizzo delle spese sostenute. Si tratta di un'informazione, ovviamente già in possesso delle compagnie aeree, che potrebbe facilmente essere trasmessa alla compagnia di assicurazione senza gravare sul consumatore. La fee, in alcuni casi, è addirittura superiore al costo del servizio assicurativo (20 euro la richiesta di Ryanair, 12 euro quella di Easyjet) e si aggiunge all'obbligo di contattare un numero a pagamento: in questo modo, secondo l'Antitrust, chi ha pagato la polizza viene scoraggiato dall'avviare la stessa pratica di rimborso che, in ogni caso, 'sconta' una franchigia elevata. Infatti, in base ai dati elaborati dagli uffici dell'Autorità nel corso delle due istruttorie, la percentuale di viaggiatori che hanno attivato pratiche di rimborso è stata estremamente bassa.
L'Autorità ha dato a Ryanair 30 giorni di tempo per comunicare le iniziative adottate per rimuovere i comportamenti sanzionati; nel caso di Easyjet ha invece tenuto conto delle modifiche apportate dal vettore aereo inglese nel corso del procedimento sia alle informazioni rese sul sito che alle procedure di indennizzo, irrogando una sanzione più contenuta in seguito.
In una nota ufficiale, Ryanair prende atto della decisione, e informa che "anche se siamo in disaccordo, abbiamo dato mandato ai nostri avvocati di fare appello, modificheremo il nostro sito web di conseguenza". Quanto a Easyjet, la compagnia si è detta "rammaricata della decisione dell'Antitrust", precisando però che "tutti gli aspetti contestati sono già stati chiariti attraverso una consultazione con l'Agcm e con Allianz Assistance, il nostro partner per le assicurazioni. Easyjet esaminerà la decisione e valuterà il da farsi".
Nella foto: il presidente dell'Agcm, Giovanni Pitruzzella
In particolare: nella fase di acquisto sul web, è risultata sommaria l'indicazione dei rischi effettivamente coperti dal contratto di assicurazione, al quale si rinvia solo tramite link; non è immediatamente reso chiaro l'ammontare della franchigia prevista in caso di indennizzo, elevata in proporzione al costo del biglietto; ugualmente non viene spiegato che il risarcimento non copre le tasse e i diritti aeroportuali. L'omissione o la non agevole reperibilità delle informazioni necessarie possono in sostanza indurre in errore i consumatori sulla natura del rischio assicurato, molto più limitato in caso di annullamento viaggio", nonché in merito alle numerose limitazioni e restrizioni previste dalla polizza di assicurazione, spingendoli ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso. A Ryanair l'Autorità ha contestato anche il meccanismo di deselezione dell'opzione di acquisto della polizza che il consumatore deve effettuare, risultato particolarmente macchinoso e poco trasparente: vi si accede, con difficoltà, tramite la 'tendina' della scelta del Paese di residenza, sotto la dicitura 'Non mi assicurare' posizionata, all'interno di un elenco di 21 nazioni, fra i paesi Netherlands e Norway. In entrambi i procedimenti l'Autorità ha poi ritenuto pratica commerciale scorretta la fee richiesta per il rilascio della certificazione attestante la mancata fruizione del servizio di trasporto, indispensabile per il consumatore ai fini dell'indennizzo delle spese sostenute. Si tratta di un'informazione, ovviamente già in possesso delle compagnie aeree, che potrebbe facilmente essere trasmessa alla compagnia di assicurazione senza gravare sul consumatore. La fee, in alcuni casi, è addirittura superiore al costo del servizio assicurativo (20 euro la richiesta di Ryanair, 12 euro quella di Easyjet) e si aggiunge all'obbligo di contattare un numero a pagamento: in questo modo, secondo l'Antitrust, chi ha pagato la polizza viene scoraggiato dall'avviare la stessa pratica di rimborso che, in ogni caso, 'sconta' una franchigia elevata. Infatti, in base ai dati elaborati dagli uffici dell'Autorità nel corso delle due istruttorie, la percentuale di viaggiatori che hanno attivato pratiche di rimborso è stata estremamente bassa.
L'Autorità ha dato a Ryanair 30 giorni di tempo per comunicare le iniziative adottate per rimuovere i comportamenti sanzionati; nel caso di Easyjet ha invece tenuto conto delle modifiche apportate dal vettore aereo inglese nel corso del procedimento sia alle informazioni rese sul sito che alle procedure di indennizzo, irrogando una sanzione più contenuta in seguito.
In una nota ufficiale, Ryanair prende atto della decisione, e informa che "anche se siamo in disaccordo, abbiamo dato mandato ai nostri avvocati di fare appello, modificheremo il nostro sito web di conseguenza". Quanto a Easyjet, la compagnia si è detta "rammaricata della decisione dell'Antitrust", precisando però che "tutti gli aspetti contestati sono già stati chiariti attraverso una consultazione con l'Agcm e con Allianz Assistance, il nostro partner per le assicurazioni. Easyjet esaminerà la decisione e valuterà il da farsi".
Nella foto: il presidente dell'Agcm, Giovanni Pitruzzella
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