L'Isvap fissa le nuove regole sugli investimenti in infrastrutture
Limiti e condizioni sul sito dell'Autorità
21/05/2012
Utilizzare gli attivi derivanti da investimenti nel settore delle infrastrutture per coprire le riserve tecniche: è un'opportunità introdotta dal decreto Salva Italia" di cui ora l'Isvap disciplina modalità, limiti e condizioni a cui le imprese di assicurazione devono attenersi. L'obiettivo della legge era quello di incentivare l'investimento di capitali privati per concorrere allo sviluppo delle infrastrutture di cui necessita il Paese. Il compito dell'Isvap è stato quello di darvi attuazione, nel rispetto delle garanzie relative alla sussistenza dei requisiti di sicurezza, redditività e liquidità degli investimenti delle imprese. Su questo fronte sono state definite nuove categorie di attivi e i relativi limiti, "tenendo presente - precisa l'Autorità in una nota - che l'investimento in tale settore presenta le caratteristiche di un impiego di lungo termine, poco liquido e comunque rischioso".
In particolare, le modifiche al regolamento consentono l'utilizzo, ai fini della copertura delle riserve tecniche, delle obbligazioni o altri titoli di debito emessi dalle società di progetto, o da società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato secondo quanto prescrive il cosiddetto decreto "project bond". Tali attivi saranno considerati ammissibili nella misura massima del 2% delle riserve tecniche da coprire, solo in presenza di alcune specifiche condizioni: ovvero che si tratti di titoli emessi da società il cui bilancio sia soggetto a certificazione; o che le obbligazioni o gli altri titoli di debito emessi dalle predette imprese siano supportati dalle forme di garanzia introdotte dall'articolo 41 del decreto Liberalizzazioni.
Per quanto riguarda i fondi mobiliari chiusi, riservati e speculativi, posto il limite massimo del 5% delle riserve tecniche, è stato ampliato il limite di concentrazione previsto in relazione al singolo fondo: attualmente fissato all'1% delle riserve tecniche da coprire, sarà esteso al 2% nel caso di fondi che investono prevalentemente nel settore delle infrastrutture.
Per conoscere i dettagli, sul sito internet dell'Istituto di vigilanza è in pubblica consultazione lo schema di provvedimento con cui viene modificato lo specifico regolamento n. 36 del 31 gennaio 2011, eventuali osservazioni potranno essere inviate entro il 16 giugno all'indirizzo: provvedimentoinfrastrutture@isvap.it
In particolare, le modifiche al regolamento consentono l'utilizzo, ai fini della copertura delle riserve tecniche, delle obbligazioni o altri titoli di debito emessi dalle società di progetto, o da società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato secondo quanto prescrive il cosiddetto decreto "project bond". Tali attivi saranno considerati ammissibili nella misura massima del 2% delle riserve tecniche da coprire, solo in presenza di alcune specifiche condizioni: ovvero che si tratti di titoli emessi da società il cui bilancio sia soggetto a certificazione; o che le obbligazioni o gli altri titoli di debito emessi dalle predette imprese siano supportati dalle forme di garanzia introdotte dall'articolo 41 del decreto Liberalizzazioni.
Per quanto riguarda i fondi mobiliari chiusi, riservati e speculativi, posto il limite massimo del 5% delle riserve tecniche, è stato ampliato il limite di concentrazione previsto in relazione al singolo fondo: attualmente fissato all'1% delle riserve tecniche da coprire, sarà esteso al 2% nel caso di fondi che investono prevalentemente nel settore delle infrastrutture.
Per conoscere i dettagli, sul sito internet dell'Istituto di vigilanza è in pubblica consultazione lo schema di provvedimento con cui viene modificato lo specifico regolamento n. 36 del 31 gennaio 2011, eventuali osservazioni potranno essere inviate entro il 16 giugno all'indirizzo: provvedimentoinfrastrutture@isvap.it
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