Ivass detta le condizioni per il finanziamento dell'economia reale
Tra le varie cose, l'Istituto limita al 5% delle riserve tecniche, innalzabile a 8% su autorizzazione, l'impiego in prestiti alle aziende
22/10/2014
L'Ivass detta le condizioni per l'intervento delle compagnie nell'economia reale, con la pubblicazione di un provvedimento che modifica il precedente regolamento Isvap del 2011 in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche. Il provvedimento in questione amplia le possibilità di investimento delle imprese assicurative a copertura delle riserve tecniche includendovi il finanziamento diretto agli operatori, purché diversi da microimprese e persone fisiche e fermo restando l'obiettivo di tutelare la stabilità delle imprese e assicurare una loro sana e prudente gestione.
Il carattere di novità che l'attività di finanziamento diretto agli operatori comporta per le compagnie, l'Ivass ha previsto una disciplina precisa, che una nota dell'Istituto sintetizza per punti:
Il carattere di novità che l'attività di finanziamento diretto agli operatori comporta per le compagnie, l'Ivass ha previsto una disciplina precisa, che una nota dell'Istituto sintetizza per punti:
1) la redazione di un piano da parte dell'impresa di assicurazione comprendente la descrizione delle modalità di attuazione dell'attività di finanziamento; la descrizione della struttura organizzativa e gestionale che l'impresa intende porre in essere per gestire l'attività in finanziamenti; la definizione di criteri per la selezione dei prenditori di finanziamenti; la definizione di limiti quantitativi che tengano conto del requisito di adeguata patrimonializzazione richiesto dal dl e delle misurazioni di assorbimento di capitale ai sensi della disciplina Solvency II;
2) la valutazione del piano da parte dell'Ivass per la verifica della sua coerenza complessiva; l'applicazione di un limite quantitativo di derivazione comunitaria pari al 5% delle riserve tecniche, innalzabile ad 8% su autorizzazione;
3) l'inammissibilità a copertura delle riserve tecniche dell'investimento in finanziamenti deteriorati o erogati a favore di soggetti legati da legami di controllo o partecipazione all'impresa di assicurazione.
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