L'Ania chiede tempo sull'antiriciclaggio
Sono profondi i cambiamenti richiesti alle compagnie dalla nuova direttiva
28/03/2017
L'Ania ha formulato una serie di proposte riguardo al recepimento della nuova direttiva in materia di antiriciclaggio, uso di capitali a fini criminosi e terroristici, in occasione dell’audizione presso le commissioni finanza e giustizia della Camera dei deputati. Il decreto legislativo che convertirà la norma europea contiene disposizioni che, si legge nella relazione di Ania, impatteranno "notevolmente sull’organizzazione e sulle procedure dei soggetti destinatari, tra i quali anche le imprese nostre associate esercenti le assicurazioni sulla vita".
Ecco perché le compagnie chiedono, in primis, un periodo di almeno sei mesi per l’applicazione delle disposizioni attuative che saranno emanate dalle varie autorità di vigilanza competenti. "Appare evidente – sostiene l’associazione – che le imprese non possono progettare cambiamenti organizzativi e procedurali e investire risorse in tali cambiamenti fintantoché non siano certe o ragionevolmente sicure delle scelte che saranno assunte dalle autorità competenti in materia".
Il cuore della norma regolamenta i titolari effettivi dei contratti; la verifica semplificata della clientela in possesso di polizze collettive e di puro rischio e l’apparato sanzionatorio, con particolare riguardo alla segnalazione delle operazione sospette.
L'Ania, riguardo al primo punto, ritiene che la definizione di "titolare effettivo" attualmente contenuta nel testo ponga questioni interpretative, perché nel contratto vita, quello che viene identificato nella norma come titolare effettivo è l'assicurato che però è diverso dal contraente-cliente, nell’interesse del quale il rapporto continuativo è instaurato. "La posizione formale dell’assicurato nel contratto di assicurazione sulla vita - ricorda l'associazione - non conferisce di per sé un ruolo di rilievo sostanziale".
In base a questo meccanismo è inutile identificare il titolare effettivo nell'assicurato ai fini di antiriciclaggio, soprattutto nelle forme collettive. A questo proposito, quindi, Ania propone di specificare che i titolari effettivi debbano beneficiare di un interesse economico diretto al rapporto oppure avere il diritto di attribuire tale interesse economico a soggetti terzi.
La seconda questione riguarda l'applicazione delle verifiche semplificate in presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Anche in questo caso le polizze collettive e quelle di puro rischio dovrebbero essere comprese in quei contratti che non hanno bisogno di adempimenti regolamentari particolari.
Il terzo punto su cui la norma va sistemata è l'impianto delle sanzioni. La parte più contestata dalle imprese è la sanzione (nuova) prevista per la segnalazione tardiva: "la scelta di non sanzionare - dice l'Ania - le segnalazioni tardive, a nostro avviso, era e sarebbe tuttora opportuna, poiché risulta estremamente difficoltoso e potenzialmente arbitrario stabilire con la necessaria certezza a quale momento di partenza si debba ancorare il presunto ritardo". L'Ania chiede, quindi, di mantenere la sanzione per l’omessa segnalazione di un’operazione sospetta, eliminando però contestualmente la nuova e "incongrua" previsione di una sanzione per la segnalazione tardiva.
Le compagnie contestano anche la forbice entro cui sono ponderate le sanzioni: tra 30 mila e cinque milioni di euro. Secondo Ania è un intervallo troppo ampio. "Al fine di riequilibrare l’importo delle sanzioni previste - si legge nella relazione - proponiamo pertanto una riformulazione, con una forbice sanzionatoria maggiormente proporzionata e con la previsione della sanzione più grave soltanto per il caso delle violazioni reiterate nel corso del tempo".
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