Nuovi obblighi informativi in tema di antifrode
Le nuove normative Isvap dal primo novembre
17/09/2012
L'Isvap ha diramato la lettera di regolamentazione sugli obblighi informativi derivanti dall'applicazione dell'art. 148, comma 2-bis del Codice delle assicurazioni, dopo le novità in ambito di antifrode e banche dati contenute nella legge sulle liberalizzazioni.
La norma prevede la possibilità per le imprese di non formulare offerta di risarcimento qualora, a seguito della consultazione della banca dati sinistri, emergano almeno due parametri che potrebbero configurare un tentativo di truffa ai danni della compagnia. A seguito delle verifiche sarà possibile effettuare ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro, ai fini dell'eventuale decisione di presentare querela.
La disposizione dell'Autority subordina la possibilità di avvalersi di questa facoltà all'assolvimento di specifici obblighi di comunicazione, al fine di contemperare le esigenze di tutela dei diritti del danneggiato. A questo proposito l'Isvap fornisce due serie di istruzioni operative: una per la comunicazione al danneggiato, e un'altra alla stessa Autorità.
L'impresa deve comunicare al danneggiato l'intenzione di non formulare l'offerta in questi termini: entro gli stessi termini previsti per la formulazione dell'offerta di risarcimento, indicando la norma di legge che riconosce all'impresa tale facoltà, motivando con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro; indicare inoltre il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione stessa, entro il quale l'impresa comunicherà al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento.
Le compagnie poi dovranno inoltrare all'Isvap le comunicazioni per il danneggiato; la documentazione del sinistro; la dichiarazione di insussistenza di duplicazioni con riferimento ai sinistri generanti i parametri di significatività; e la descrizione delle attività effettuate e degli accertamenti svolti in funzione antifrode (controperizia sul veicolo del responsabile, accertamenti investigativi etc.)
Si parte dal primo novembre: le imprese avranno a disposizione sette giorni dal trentesimo giorno dalla data della comunicazione conclusiva, inviata al danneggiato, per inoltrare tutti i documenti all'Isvap.
La norma prevede la possibilità per le imprese di non formulare offerta di risarcimento qualora, a seguito della consultazione della banca dati sinistri, emergano almeno due parametri che potrebbero configurare un tentativo di truffa ai danni della compagnia. A seguito delle verifiche sarà possibile effettuare ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro, ai fini dell'eventuale decisione di presentare querela.
La disposizione dell'Autority subordina la possibilità di avvalersi di questa facoltà all'assolvimento di specifici obblighi di comunicazione, al fine di contemperare le esigenze di tutela dei diritti del danneggiato. A questo proposito l'Isvap fornisce due serie di istruzioni operative: una per la comunicazione al danneggiato, e un'altra alla stessa Autorità.
L'impresa deve comunicare al danneggiato l'intenzione di non formulare l'offerta in questi termini: entro gli stessi termini previsti per la formulazione dell'offerta di risarcimento, indicando la norma di legge che riconosce all'impresa tale facoltà, motivando con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro; indicare inoltre il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione stessa, entro il quale l'impresa comunicherà al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento.
Le compagnie poi dovranno inoltrare all'Isvap le comunicazioni per il danneggiato; la documentazione del sinistro; la dichiarazione di insussistenza di duplicazioni con riferimento ai sinistri generanti i parametri di significatività; e la descrizione delle attività effettuate e degli accertamenti svolti in funzione antifrode (controperizia sul veicolo del responsabile, accertamenti investigativi etc.)
Si parte dal primo novembre: le imprese avranno a disposizione sette giorni dal trentesimo giorno dalla data della comunicazione conclusiva, inviata al danneggiato, per inoltrare tutti i documenti all'Isvap.
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