Danno al prodotto: competente è il giudice del Paese di fabbricazione
Una sentenza della Corte di Giustizia europea stabilisce che, in una controversia internazionale, la giurisdizione spetti all’autorità del luogo di produzione e non di commercializzazione
25/02/2014
La Corte di Giustizia europea è recentemente intervenuta con interpretazione cogente in una materia assai complessa che attiene alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria demandata a decidere casi di responsabilità internazionale per danni arrecati da prodotti difettosi.
La vicenda che ispira la decisione ci porta in Austria, dove il signor Kainz, residente a Salisburgo, promuoveva avanti al giudice austriaco un'azione di risarcimento del danno fondata sulla responsabilità per prodotti difettosi nei confronti di un'azienda con sede sociale in Germania, a seguito di un incidente dallo stesso subito in Germania con una bicicletta fabbricata nel medesimo Stato, ma acquistata presso un rivenditore al dettaglio in Austria.
Il danno lamentato riguardava la rottura improvvisa degli ancoraggi dalla forcella durante una fase di utilizzo del prodotto.
Il produttore si costituiva in giudizio contestando dunque la competenza del giudice austriaco a decidere nei confronti di un'azienda con sede in Germania e sia il giudice di primo grado che il giudice d'appello declinavano la loro competenza giurisdizionale, accogliendo dunque l'eccezione preliminare.
La questione approda alla Corte di Giustizia europea per la richiesta pregiudiziale della alta corte austriaca circa l'interpretazione dell'articolo, 5, punto 3, del regolamento Cee n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
Per un utile organizzazione del processo
La Corte (sentenza del 16 gennaio 2014 - Causa C345/13), rammentando i propri precedenti pronunciamenti, ripercorre l'iter formativo della legge europea volta ad agevolare la costituzione della giurisdizione presso lo Stato membro che sia più vicino alla materia del contendere e che possa quindi agevolare meglio l'istruzione e la decisione del caso contestato. La legge di attribuzione della giurisdizione deve tenere conto che la prossimità con il luogo dell'evento generatore del danno al prodotto agevola l'utile organizzazione del processo, anche in considerazione della possibilità di raccogliere meglio gli elementi di indagine in ordine alla prova materiale del vizio di fabbricazione.
Si legge sempre nella decisione della Corte che un'attribuzione di competenza al giudice del luogo di fabbricazione del prodotto di cui trattasi risponde, inoltre, all'esigenza di prevedibilità delle regole di competenza, considerato che tanto il fabbricante convenuto quanto la vittima attrice possono ragionevolmente prevedere che detto giudice sia quello collocato nella posizione più favorevole per pronunciarsi su una controversia riguardante, segnatamente, l'accertamento di un difetto del prodotto stesso".
In buona sostanza, la disciplina comunitaria di raccordo tra le legislazioni nazionali in tema di competenza a conoscere del caso in ipotesi di responsabilità per prodotto difettoso deve essere risolta nel senso che, in caso di contestazione della responsabilità di un fabbricante per prodotti difettosi, il luogo del fatto generatore del danno è costituito dal luogo di fabbricazione del prodotto di cui trattasi.
Un unico dubbio interpretativo
Resta aperta semmai (secondo la lettura della motivazione) la possibilità di attribuire giurisdizione anche al giudice del Paese di accadimento dell'evento generatore del danno (il luogo dell'incidente) se diverso da quello di fabbricazione, solo ove tale vicinanza consenta comunque una migliore istruzione del caso. Nella fattispecie, per altro, la tematica interpretativa non si poneva in quanto luogo di produzione e di sinistro erano gli stessi (la Germania).
In ossequio quindi alla decisione qui segnalata per lo specifico caso, l'autorità giudiziaria idonea a conoscere di una controversia legata alla responsabilità per danni da prodotto difettoso - quando la vicenda abbia connotazioni di internazionalità - è quella del Paese nel quale il prodotto è stato fabbricato (fatto generatore del danno) e non mai quello ove lo stesso è stato commercializzato.
La vicenda che ispira la decisione ci porta in Austria, dove il signor Kainz, residente a Salisburgo, promuoveva avanti al giudice austriaco un'azione di risarcimento del danno fondata sulla responsabilità per prodotti difettosi nei confronti di un'azienda con sede sociale in Germania, a seguito di un incidente dallo stesso subito in Germania con una bicicletta fabbricata nel medesimo Stato, ma acquistata presso un rivenditore al dettaglio in Austria.
Il danno lamentato riguardava la rottura improvvisa degli ancoraggi dalla forcella durante una fase di utilizzo del prodotto.
Il produttore si costituiva in giudizio contestando dunque la competenza del giudice austriaco a decidere nei confronti di un'azienda con sede in Germania e sia il giudice di primo grado che il giudice d'appello declinavano la loro competenza giurisdizionale, accogliendo dunque l'eccezione preliminare.
La questione approda alla Corte di Giustizia europea per la richiesta pregiudiziale della alta corte austriaca circa l'interpretazione dell'articolo, 5, punto 3, del regolamento Cee n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
Per un utile organizzazione del processo
La Corte (sentenza del 16 gennaio 2014 - Causa C345/13), rammentando i propri precedenti pronunciamenti, ripercorre l'iter formativo della legge europea volta ad agevolare la costituzione della giurisdizione presso lo Stato membro che sia più vicino alla materia del contendere e che possa quindi agevolare meglio l'istruzione e la decisione del caso contestato. La legge di attribuzione della giurisdizione deve tenere conto che la prossimità con il luogo dell'evento generatore del danno al prodotto agevola l'utile organizzazione del processo, anche in considerazione della possibilità di raccogliere meglio gli elementi di indagine in ordine alla prova materiale del vizio di fabbricazione.
Si legge sempre nella decisione della Corte che un'attribuzione di competenza al giudice del luogo di fabbricazione del prodotto di cui trattasi risponde, inoltre, all'esigenza di prevedibilità delle regole di competenza, considerato che tanto il fabbricante convenuto quanto la vittima attrice possono ragionevolmente prevedere che detto giudice sia quello collocato nella posizione più favorevole per pronunciarsi su una controversia riguardante, segnatamente, l'accertamento di un difetto del prodotto stesso".
In buona sostanza, la disciplina comunitaria di raccordo tra le legislazioni nazionali in tema di competenza a conoscere del caso in ipotesi di responsabilità per prodotto difettoso deve essere risolta nel senso che, in caso di contestazione della responsabilità di un fabbricante per prodotti difettosi, il luogo del fatto generatore del danno è costituito dal luogo di fabbricazione del prodotto di cui trattasi.
Un unico dubbio interpretativo
Resta aperta semmai (secondo la lettura della motivazione) la possibilità di attribuire giurisdizione anche al giudice del Paese di accadimento dell'evento generatore del danno (il luogo dell'incidente) se diverso da quello di fabbricazione, solo ove tale vicinanza consenta comunque una migliore istruzione del caso. Nella fattispecie, per altro, la tematica interpretativa non si poneva in quanto luogo di produzione e di sinistro erano gli stessi (la Germania).
In ossequio quindi alla decisione qui segnalata per lo specifico caso, l'autorità giudiziaria idonea a conoscere di una controversia legata alla responsabilità per danni da prodotto difettoso - quando la vicenda abbia connotazioni di internazionalità - è quella del Paese nel quale il prodotto è stato fabbricato (fatto generatore del danno) e non mai quello ove lo stesso è stato commercializzato.
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