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Assicurazioni ed emergenza: tra etica e sostenibilità tecnica

Secondo l’avvocato e giurista Maurizio Hazan, per generalizzare un obbligo di rimborso dei premi Rca eccedenti la normale situazione di rischio durante il lockdown, occorrerebbe un intervento legislativo specifico. Con tutte le conseguenze del caso

Assicurazioni ed emergenza: tra etica e sostenibilità tecnica hp_vert_img
Che le assicurazioni siano chiamate a svolgere funzioni di sostegno sociale sempre più spiccate nella moderna società del rischio, è un dato ormai da tempo conclamato. E altrettanto evidente è il fatto che tale sostegno sia a sua volta il portato della necessità di integrare sistemi di welfare state spesso zoppicanti e vulnerabili. La straordinaria vocazione protettiva dell’assicurazione moderna sconta però il limite, almeno in Italia, di non trovare un adeguato coordinamento con i sistemi di diritto pubblico e, soprattutto, di non incontrare nell’utenza un’adeguata disponibilità economica all’acquisto e, ancor prima, un’educata consapevolezza dei rischi e dei correlati bisogni di copertura.
In questo contesto, l’attuale crisi pandemica pone il mondo assicurativo di fronte a spinte divergenti. Da un lato, il timore di non poter reggere l’urto di un fenomeno catastrofale tanto diffuso da non essere sostanzialmente mutualizzabile, se non in sincrono con interventi pubblici utili a compartecipare il sostegno dei vari rischi aggravati dal Covid-19. Dall’altro, le sollecitazioni istituzionali a onorare quella funzione di sostegno sociale, favorendo le esigenze di protezione della clientela ed evitando atteggiamenti eccessivamente difensivi e tali da frustrare le aspettative di tutela dei propri assicurati. In ogni caso, la necessità di garantire la continuità dei servizi assicurativi non è mai stata posta in discussione nemmeno durante la prima ondata pandemica, nel corso della quale, al contrario, si è posta la necessità di digitalizzare i processi di stipula, proprio per favorire la miglior agilità nell’accesso alle garanzie e alle prestazioni liquidative in caso di sinistro. 

Le chiusure dei riassicuratori
A completare il quadro, occorre dar atto delle nette chiusure del mondo riassicurativo, che (a scanso di equivoci e al di là della possibilità di considerare il Covid-19 come fenomeno di per sé non assicurabile, al pari dei rischi di guerra e in forza di un’interpretazione estensiva dell’articolo 1912 del Codice civile) vorrebbe integrare i propri trattati con clausole di totale esclusione delle pandemie dal perimetro di copertura. Ciò attraverso formule talmente ampie da negare la garanzia a qualsiasi evento alle stesse correlato, anche solo occasionalmente. Tali chiusure non collimano, da un punto di vista ideologico, prima ancora che giuridico, con le raccomandazioni formulate a più riprese da Eiopa a proposito della necessità che gli operatori del settore allarghino i loro impegni di copertura, rivedendo conseguentemente i rapporti con la clientela e la gestione dei loro prodotti. Il tutto tenendo conto, anche in ottica di Pog, dell’impatto della pandemia e dell’esigenza di far sì che le soluzioni assicurative siano effettivamente coerenti con i bisogni, gli obiettivi e le caratteristiche del mercato di riferimento in tempo di emergenza.
 
L’adeguatezza delle polizze in era Covid
La situazione, dunque, proprio perché caratterizzata da una certa tensione tra gli obiettivi di sostenibilità tecnica dell’operazione assicurativa e quelli di sostegno etico e finanziario alla crisi, risulta di non agevole soluzione. Anche perché le stringenti regole della distribuzione assicurativa impongono, dopo Idd, ulteriori riflessioni. Vi è da chiedersi come potranno, le imprese e gli intermediari, dichiarare che un dato prodotto continui a essere “adeguato” alle esigenze del cliente (secondo quanto previsto dal provvedimento Ivass 97 del 4 agosto) laddove lo stesso preveda un’espressa esclusione per danni da Covid-19. Si pensi al caso della garanzia Rco, rispetto alla quale il possibile futuro inserimento di limitazioni di garanzia per causa di pandemia potrebbe pregiudicare la stessa commerciabilità del prodotto (essendo quantomeno dubitevole che, di questi tempi, un cliente dichiari nel questionario demand and needs, di volere una polizza che non lo garantisca, ad esempio, dal rischio di regresso dell’Inail per responsabilità connesse alla violazione delle regole che, nel caso dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali).

La pandemia nelle polizze catastrofali?
Gli scenari, ovviamente, vanno analizzati in modo non uniforme, ma a seconda delle diverse tipologie di rischio di volta in volta prese in considerazione. E comunque le soluzioni potrebbero non esser sempre drasticamente alternative (del tipo: copro o escludo) ma anche bilanciate, attraverso l’assunzione parziale del rischio, magari a condizione che l’assicurato dia prova di aver eticamente e prudentemente gestito il proprio rischio (conformandosi, ad esempio, a ben individuati protocolli di risk management).
È comunque probabile che nella costruzione dei prodotti di nuova generazione l’esclusione della pandemia trovi posto, anziché in singole pattuizioni ad hoc, all’interno della clausola generale che esclude dalla garanzia tutte le situazioni catastrofali, in quanto ontologicamente non assicurabili (salvo patto contrario o deroga ad hoc). Il fenomeno potrebbe dunque esser trattato in polizza, per omogeneità razionale, unitamente alle fattispecie descritte nell’art. 1912 c.c. e alle altre alla stessa tradizionalmente assimilate (come il rischio atomico). Il che attualizza il dibattito dottrinale circa la portata, tassativa o soltanto esemplificativa, di quella norma. Ma anche in tal caso rimarrebbe da comprendere il rapporto di correlazione tra i singoli rischi e l’emergenza pandemica, non essendo sempre agevole individuare il rapporto di causalità (adeguata), e non di mera occasionalità, tra l’evento di danno e la crisi pandemica.

Le raccomandazioni dell’Ue
Rimane il fatto che, al netto delle segnalate disarmonie strutturali (tra l’etica della mutualità assicurata in tempo di crisi e la sostenibilità tecnica delle operazioni assicurative), anche la Commissione Europea, sulla scia delle raccomandazioni emanate da Eiopa (in parte rilanciate l’8 ottobre scorso con il documento Eiopa’s approach to the supervision of product oversight and governance), ha comunque ritenuto di intervenire per orientare il mercato assicurativo europeo verso la responsabile assunzione dei rischi emergenziali, senza abdicare o “tirarsi” immotivatamente indietro. In particolare, nel corso di una tavola rotonda tenutasi il 28 maggio 2020 con gli operatori del settore bancario-finanziario-assicurativo, la Commissione ha espressamente sollecitato l’adozione di misure di sostegno ai consumatori e alle imprese; tra queste l’adeguamento dei prodotti alle esigenze di protezione in tempo di Covid-19, la tolleranza di fronte a eventuali ritardi nell’adempimento degli obblighi posti a carico dell’assicurato e la rimodulazione delle tariffe assicurative in funzione dell’effettivo andamento dei rischi e della sinistrosità registrata durante la pandemia (tenendo conto del periodo complessivo di copertura e delle situazioni proprie del mercato di riferimento locale). 

Un settore a prova di crisi
In linea con i requisiti della Pog, Eiopa aveva poi espressamente raccomandato di valutare l’estensione (e non la riduzione…) delle garanzie esistenti attraverso l’introduzione di clausole “su misura”, l’ampliamento di benefici in caso di assenza di sinistri, l’offerta di nuovi servizi e coperture supplementari, una maggiore chiarezza nella descrizione delle caratteristiche del prodotto (rischi coperti ed esclusioni) e, in specifiche situazioni, il riconoscimento di sconti proporzionati o rimborsi dei premi.
Dietro a questa impostazione vi è la convinzione che il mondo assicurativo disponga, meglio di altri, delle risorse necessarie per reggere l’urto della crisi e per sostenere le difficoltà dei consumatori. Il che è certamente vero, ma con qualche precisazione, come si dirà tra breve.

Il caso della Rca
In Italia, particolare attenzione è stata sin da subito rivolta al comparto dell’assicurazione obbligatoria della Rc auto.
A differenza di altri settori assicurativi sottoposti a oggettive tensioni peggiorative per gli effetti della pandemia (si pensi al settore sanitario o dei prodotti business interruption), il campo della Rc auto, per effetto dei provvedimenti di lockdown, ha certamente registrato una minore sinistrosità e, dunque, un netto miglioramento dei trend economico-attuariali precedentemente stimati secondo le dinamiche della società pre-Covid. D’altra parte quell’assicurazione assume un’importanza dominante, all’interno delle garanzie danni, proprio per la sua obbligatorietà, per le sue ricadute sulle economie familiari di tutti i cittadini e per la propria finalità sociale, tale da renderla fortemente condizionata da vincoli normativi di carattere pubblicistico.
Non casualmente la legislazione emergenziale si è specificamente occupata della Rc auto, disponendo, in piena crisi, la proroga della durata delle garanzie assicurative (art. 170-bis del Codice delle assicurazioni) e dei termini per la formulazione delle offerte risarcitorie (art. 148 del Cap), nonché la possibilità, fino ad allora prevista solo da alcune polizze, di sospendere la garanzia fino al 31 luglio vietando alla compagnie di “applicare penali o oneri di qualsiasi tipo in danno dell’assicurato richiedente la sospensione” (art. 125 dl 17 marzo 2020 n. 18, cosiddetto decreto Cura Italia, convertito con legge del 24 aprile 2020, n. 27). 

Il crollo della sinistrosità
Il dato sulla contrazione dei costi della sinistrosità automobilistica è stato reso noto da Ivass nella propria relaziona annuale, in cui si specifica che, sulla base dei dati forniti dalla Banca dati sinistri, fra il primo febbraio e il 15 maggio 2020 sono stati rilevati “361mila sinistri, in flessione del 53% rispetto ai 767mila dell’anno precedente”. Il che, secondo le stime dell’istituto di vigilanza, dovrebbe aver determinato una diminuzione dell’onere complessivo sostenuto dalle compagnie per risarcimento sinistri “tra 1.677 e 1.893 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2019, con un risparmio della componente del premio di puro rischio tra 35,6 e 41,1 euro per polizza”. 
Coerentemente con tali indicazioni, e sulla spinta delle raccomandazioni di Eiopa, già nel mese di aprile 2020 Ania aveva peraltro dichiarato che “nel settore della Rca, oltre alle facilitazioni introdotte dalle recenti normative, le compagnie metteranno in campo delle iniziative specifiche, studiate in piena autonomia, per restituire alla collettività il beneficio derivante dal calo della frequenza dei sinistri in questo periodo” (si veda il comunicato stampa di Ania del 15 aprile 2020).
Alcune di queste iniziative sono state effettivamente messe in atto da qualche compagnia che negli scorsi mesi ha avviato promozioni, politiche di sconto o di rimborso parziale dei premi. 

L’indagine Ivass sui risparmi delle compagnie
In questo contesto si cala la recentissima lettera al mercato del 14 ottobre 2020, con cui Ivass ha deciso di “svolgere un’indagine più strutturata per conoscere tali iniziative, adottate sia durante il lockdown che successivamente, al fine di valutarne la natura e l’ampiezza e misurarne i vantaggi economici per gli assicurati”.
A tal fine, Ivass ha invitato le imprese operanti in Italia nel ramo Rca a compilare e trasmettere, entro il 30 novembre 2020 un questionario, con il quale vengono richieste informazioni sulle attività future, nonché su quelle già poste in essere dalle imprese a beneficio degli assicurati. Ciò che trapela da tale lettera è l’idea, di fondo, secondo la quale tali iniziative abbiano (o debbano avere…) lo scopo di trasferire agli assicurati “parte dei risparmi conseguenti alla minore sinistrosità” (così testualmente si legge nel documento diramato dall’Autorità).
La profondità dell’indagine avviata da Ivass (ed estesa anche alle garanzie accessorie auto rischi diversi) lascia dunque intuire che, al di là della libera e autonoma determinazione delle singole imprese, quel che si vorrebbe è un effettivo riequilibrio economico dei singoli rapporti assicurativi. In modo tale da spartire e perequare il vantaggio che gli assicuratori avrebbero maturato in tempo di lockdown.

Il rischio assicurato varia
Al riguardo, come accennato, il legislatore aveva già in qualche modo riequilibrato i rapporti fra compagnie e clientela, introducendo in via eccezionale la proroga di ulteriori 15 giorni del periodo di tolleranza (art. 170-bis), nonché la possibilità di sospendere l’operatività delle polizze Rc auto (e non è detto che tali disposizioni non possano ripetersi). Rimane il fatto che il tema è comunque delicato e merita di essere analizzato in modo più rotondo e complessivo, lasciando per un attimo da parte la suggestione umanitaria che sembra oggi giustificare determinate iniziative.
L’assicurazione è ritenuta tradizionalmente un contratto aleatorio, se non il contratto aleatorio per antonomasia. Si può discutere se l’aleatorietà sia davvero tale da riguardare tutti i profili del rapporto contrattuale, dal momento che la prestazione a cui è tenuto l’assicuratore è anzitutto di protezione, e dunque di sana e prudente gestione dei propri asset; l’impresa utilizza i premi raccolti per garantire una solvibilità tale da soddisfare, in ogni momento, le richieste della propria clientela in caso di verificazione degli eventi dedotti in garanzia. Ma al di là di tali astrazioni teoriche sulla causa, e sulla natura anche commutativa, del contratto assicurativo, non vi è dubbio che le variazioni del rischio assicurato in corso di rapporto conoscano una disciplina positiva cristallizzata nel nostro codice civile e, in particolare, negli articoli 1897 e 1898 c.c.; norme entrambe dichiarate inderogabili, se non in senso più favorevole all’assicurato. 

Come interpretare la pandemia
Non è semplice comprendere se, e in che termini, il Covid-19 impatti davvero, e in modo diretto, sui singoli rischi assicurati. L’argomento, peraltro, è collegato, quanto al tema dell’aggravamento, a quello relativo alla già menzionata possibilità di considerare il Covid come fenomeno catastrofale di per sé non assicurabile, in forza di una interpretazione estensiva dell’art. 1912 c.c.. Se tale possibilità venisse confermata, ovviamente, il problema sarebbe risolto alla radice, almeno per i rischi impattati direttamente dalla pandemia. D’altra parte, l’aggravamento per factum principis o per evento naturale (e non invece per il mutamento delle situazioni specifiche dichiarate dall’assicurato all’atto della stipula) è questione da affrontare con cautela, rimanendo da comprendere quali elementi, ancorché gravissimi o catastrofali, esulino davvero dall’ordinaria capacità predittiva dell’impresa assicurativa, integrando uno scenario evolutivo che, per quanto eccezionale, avrebbe dovuto essere preso in considerazione, e conseguentemente valutato, in sede di stipula e di quotazione del premio. Per quel che invece attiene alla diminuzione del rischio, non vi è dubbio che l’attuale pandemia abbia effettivamente abbattuto determinati rischi, per effetto dei provvedimenti amministrativi di chiusura e comunque della modifica improvvisa di numerosi stili di vita e di lavoro. 

Le regole del gioco sono davvero cambiate?
In questo senso, può affermarsi che durante il lockdown forzato il rischio della Rc auto sia sensibilmente diminuito. Rimane il fatto che la struttura dell’art. 1897 c.c., che prevede la possibilità per l’assicurato di comunicare la diminuzione del rischio e chiedere la riduzione del premio a far tempo dalla prima scadenza di pagamento utile, risulta poco applicabile in concreto alla garanzia della Rc auto, i cui contratti sono tutti annuali (o di anno più frazione) e non rinnovabili automaticamente. La regola sottostante alle due norme è che la riparametrazione eventuale del premio operi solo pro futuro e non in corso di contratto; ciò costituisce, in qualche modo, applicazione del principio dell’inversione del ciclo produttivo, che regola il rapporto assicurativo, in base al quale i premi riscossi dall’impresa, proprio perché destinati a soddisfare le esigenze di tutta la mutualità assicurata, sono indivisibili e devono rimanere nella disponibilità della compagnia per l’intero periodo di copertura per il quale sono stati incassati. 
E ciò a prescindere da eventi che possano aver alterato l’iniziale rapporto di corrispettività tra il rischio e il premio medesimo. Si tratta poi di comprendere, ma questo è altro problema, se il lockdown e il conseguente abbattimento della circolazione stradale si sia protratto per un lasso di tempo sufficiente a integrare una effettiva, e stabile, diminuzione del rischio. Costituisce principio consolidato, in giurisprudenza, che fiammate di picco o brevi fenomeni di sensibile contrazione del rischio non possano di per sé giustificare una variazione delle regole del gioco.

Gli spazi per un intervento di mercato
Insomma, il nostro codice prevede già, e disciplina chiaramente, meccanismi di riconduzione a equità del rapporto assicurativo. E si tratta di meccanismi eccezionali e particolari, nati per operare in termini specifici nel contesto di un contratto (quello di assicurazione) che, in quanto aleatorio, non può esser riguardato dalla disciplina della eccessiva onerosità sopravvenuta (ex art. 1467 c.c.).
In questo perimetro normativo vi è dunque da chiedersi se, al di fuori di iniziative spontanee e libere da parte dei player del mercato, sussistano spazi effettivi entro i quali si possa imporre alle imprese attive nella Rc auto, di “spartire” con i propri assicurati, sotto forma di rimborso di premio, i risparmi conseguiti durante il periodo eccezionale di lockdown. E ciò per il sol fatto che, a conti fatti, si sia registrato un rapporto s/p anomalo rispetto alle previsioni iniziali e fortemente sbilanciato a favore delle imprese assicurative. Difficile, peraltro, invocare i principi della buona fede nell’esecuzione del contratto, per pretendere la rinegoziazione della polizza, a maggior ragione laddove la stessa sia già scaduta. Tanto più in un contesto emergenziale durante il quale gli assicurati della Rc auto avrebbero potuto (auto)tutelarsi avvalendosi della facoltà di sospendere il contratto (in forza di quanto previsto dalle condizioni generali di polizza o in base a quanto stabilito dalla legislazione d’urgenza).

Servirebbe un intervento normativo specifico
Si tratta, all’evidenza, di un tema assai delicato, giacché in ipotesi inverse (per quanto astratte), assai difficilmente si potrebbe chiedere all’assicurato uno sforzo integrativo di pagamento, ferma restando la possibilità per l’assicuratore di avvalersi del proprio diritto di recesso ex art. 1898 c.c. (con tutte le complessità operative in tema di Rc auto, dal momento che il recesso con effetto immediato porrebbe un problema di insidiosa discontinuità di una garanzia assicurativa che è obbligatoria per legge, anche a tutela del terzo).
In conclusione, soltanto un intervento eccezionale normativo potrebbe, a parere di chi scrive, generalizzare un obbligo di rimborso di premi eccedenti la normale situazione di rischio durante il lockdown. Ma, se il legislatore si muovesse in tale direzione, enfatizzando quella funzione sociale dell’assicurazione obbligatoria di cui si diceva in apertura, non potrebbe esimersi dal considerare il fenomeno in tutta la sua rotondità, intervenendo armonicamente sulla disciplina settoriale e su tutto il fronte delle patologie che rischiano di mettere in seria crisi la sostenibilità del sistema assicurativo. In primis, ma non solo, licenziando quelle tabelle del risarcimento del macro danno che, previste dall’art. 138 del Cap e da tempo in corso di lavorazione, latitano da ormai 15 anni, lasciando un’ombra di inaccettabile incompletezza sulla disciplina del risarcimento del danno non patrimoniale nei sinistri di più grave entità.

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