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Decreto Destinazione Italia: novità sul foro delle società con sede all’estero

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, si discute sulle modifiche nell’elenco delle sedi giudiziarie specializzate in materia di impresa che passano da 12 a 9, con rischio di sovraccarico di lavoro per i prescelti e declassamento dei tribunali esclusi

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Nella giornata di venerdì 13 dicembre u.s., il Consiglio dei Ministri ha esaminato e approvato il disegno di legge denominato Destinazione Italia, legiferando ai sensi dell'art. 77 Cost. nel tentativo di rafforzare le funzioni del tribunale per le imprese, nonché di stimolare gli investimenti esteri nel nostro Paese facilitando l'accesso alla giustizia anche mediante una maggiore prevedibilità dei costi delle controversie. Lo stesso d.l. n. 145/2013, infatti, ha apportato significative modifiche all'art. 4 del D.lgs. n. 168/2003, provvedimento istitutivo delle sezioni specializzate in materia di impresa presso i Tribunali e le Corti d'Appello del territorio dello Stato.

L'art. 10 della decretazione d'urgenza, infatti, ha innovato rispetto alla suddetta normativa, non solo ampliandone la portata applicativa dal punto di vista soggettivo, ma anche rivedendo l'elenco dei Tribunali e delle Corti d'Appello investite da tali cambiamenti. Ebbene, le materie oggetto delle controversie devolute alle sezioni specializzate restano inalterate, così come già previsto dall'art. 4 del D.lgs. n. 168/2003 e successive modificazioni: si fa riferimento a tutti quei procedimenti riguardanti la proprietà industriale, i diritti d'autore, la normativa europea antitrust, gli appalti pubblici nonché tutti quelli riguardanti la materia societaria in generale (vedi rapporti societari, trasferimento di partecipazioni sociali, patti parasociali, azioni di responsabilità, rapporti riguardanti le società controllate e quelle esercitanti direzione e controllo ai sensi dell'art. 2497 septies).

D'altro canto, la stessa disposizione ha innovato, rispetto alla precedente normativa, dal punto di vista soggettivo in quanto si estende a tutte le società con sede all'estero, anche quando aventi sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato. Peraltro, le sedi giudiziarie competenti a decidere in materia vengono ridotte da 12 a 9 e, in particolare, sono considerate inderogabilmente competenti a decidere nelle materie di cui sopra, le sezioni specializzate in materia di impresa di Bari, di Cagliari, di Cata nia, di Genova, di Milano, di Napoli, di Roma, di Torino e di Venezia. Rimangono escluse, di conseguenza, le sedi giudiziarie di Bologna, di Firenze, di Palermo e di Trieste e viene introdotta ex novo quella di Cagliari.

CRITICHE DA PARTE DELL'AVVOCATURA
Infine, giova ricordare che il legislatore aveva già tentato di intervenire in merito nel mese di giugno u.s. attraverso il d.l. n. 69/2013; tuttavia, l'art. 80 di suddetta decretazione d'urgenza (poi espunta in sede di conversione) ampliava anche l'ambito di applicazione oggettiva coinvolgendo tutti i tipi di controversie civili, limitandone l'accesso alle sole società estere prive di una rappresentanza stabile in Italia. Si rende doveroso precisare che le uniche Corti d'Appello investite di tali controversie sarebbero state quelle di Milano, Roma e Napoli. La stessa formulazione, infatti, aveva suscitato molteplici critiche da parte dell'avvocatura, che aveva auspicato una eliminazione in sede di conversione, proprio per le conseguenze che ne sarebbero derivate: da una parte, oberando soltanto uffici giudiziari (già rallentati) quali quelli di Milano, Roma e Napoli; dall'altra, declassando gli altri a Tribunali di serie B. Riserve sono state altresì presentate in merito alla legittimità costituzionale della stessa disposizione rispetto all'art. 25 Cost., secondo il quale nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nonostante l'entrata in vigore del presente Decreto a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta in data 31 dicembre u.s., si attende la legge di conversione da parte del Parlamento entro e non oltre il 28 febbraio p.v. Diversamente, da detta data perderà efficacia sin dall'inizio ai sensi dell'art. 77, co. 3 Cost.

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