Ispezione preventiva del veicolo e scatola nera
Molti i dubbi sulla validità delle norme, sulle prospettive di risparmio e sui reali vantaggi per il mercato. A partire dalla valutazione dei nuovi oneri che, al di là degli sconti di tariffa, i player dovranno sostenere per organizzare le proprie reti ispettive sul territorio
20/01/2014
(SECONDA PARTE)
La disciplina dell'ispezione preventiva del veicolo, già prevista dal D.L. 1/2012 viene significativamente modificata con la previsione della sua obbligatorietà: la modifica del sintagma "possono richiedere" con il lemma - perentorio - "richiedono", non pone dubbi sull'intenzione del legislatore di impegnare le imprese a proporre a tutti i propri clienti di "sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto". Rimane ferma, pertanto, tanto la libertà del contraente di dar corso o meno all'ispezione, quanto il diritto di quest'ultimo di ottenere uno sconto (rimesso alla libera determinazione dell'impresa) nell'ipotesi in cui la verifica preassuntiva sia effettivamente avvenuta. Perché di verifica preassuntiva si tratta, dovendo essere effettuata prima del perfezionamento del contratto.
Necessario un servizio ispettivo adeguato
Si ripropone, dunque, il problema toccato, più generalmente, per quel genere di verifiche, ed inerente alla durata dell'ispezione; ispezione che, all'evidenza, dovrà essere condotta secondo criteri di buona fede e correttezza e che, in ogni caso, non potrà svolgersi in tempi incompatibili con le esigenze di pronta messa in circolazione del veicolo. Ciò equivale a dire che il nuovo obbligo di legge impegna le imprese a dotarsi di un servizio ispettivo adeguato, ben articolato sul territorio e comunque organizzato in modo tale da evitare che lo svolgimento preventivo dell'ispezione si traduca in una potenziale elusione dell'obbligo a contrarre. Certo, la contrattualizzazione dei reciproci impegni (messa a disposizione del veicolo e riconoscimento di uno sconto) potrà, di fatto, consentire di ritenere superati, nel consenso delle parti, gran parte delle problematiche connesse alla concreta messa in opera dell'attività ispettiva (anche per quel che attiene al luogo in cui il mezzo dovrà esser reso disponibile, la cui distanza dal luogo di residenza del cliente potrebbe essere considerata anche al fine di stabilire la misura della riduzione tariffaria).
Nuovi costi da gestire
Nulla viene specificato, nella norma, a proposito delle spese di ispezione: nulla quaestio, ovviamente, in ordine ai costi del vero e proprio accertamento ispettivo; qualche dubbio in più (che sarebbe meglio risolvere per accordo negoziale) potrebbe porsi in relazione alle spese sopportate dal cliente per condurre il veicolo presso la sede dell'ispezione. Il tema dei costi induce ad una ulteriore riflessione: il fatto che l'ispezione sia prevista prima della stipula consente, almeno teoricamente, al cliente, una volta effettuata la perizia, di non concludere il contratto; il che dovrà indurre le imprese a stabilire regole tali da porre i costi a carico del cliente, laddove la perizia si riveli inutile in conseguenza del recesso del cliente medesimo dalle trattative precontrattuali. Vi è da chiedersi, peraltro, quale sia la vera utilità della perizia preventiva nell'ambito della Rc auto (utilità assai più evidente nel diverso campo del CVT, nell'ambito del quale l'ispezione potrebbe essere proposta - a differenza della rc auto - quale condizione di perfezionamento del contratto, anche in assenza di sconto). Al riguardo emerge evidente l'utilità eventuale dell'ispezione in caso di sinistro, consentendo all'impresa di poter verificare se determinati danni siano genuini ovvero risultino preesistenti. Altrettanto palese la finalità di prevenzione a fronte delle più crasse ipotesi di frode, perpetrate attraverso il tentativo di assicurare veicoli già severamente incidentati quando non addirittura inesistenti. Meno chiare, almeno allo stato, le altre ricadute in fase assuntiva, posto che la prassi operativa delle imprese non contempla, almeno ad oggi, la valorizzazione a fini tariffari delle condizioni di manutenzione del mezzo. Il che non sembra consentire la possibilità di farvi ricorso, nel rispetto dei parametri di calcolo dei premi stabiliti dall'art. 35 del CAP. Vi è da chiedersi, dunque, quali conseguenze possa recare, sui flussi di perfezionamento e quotazione del contratto, l'eventuale accertamento di danni od altri "degradi" del veicolo non dichiarati (e probabilmente neppure indagati dalla compagnia) all'atto del preventivo.
A fronte di tali dubbi sulle prospettive (ad oggi nient'altro che potenziali) di risparmio indotte dalla nuova proposta obbligatoria di perizia, vi è da chiedersi quali vantaggi complessivi per il mercato possano derivare dai nuovi oneri che - al di là degli sconti di tariffa - i players dovranno sostenere per organizzare le proprie reti ispettive sul territorio.
Scatola nera, inversione di tendenza
Si ripropongono, dunque, con urgenza i medesimi temi di cui si era lungamente discusso a proposito della "scatola nera", quando la stessa venne considerata dall'Autorità di Vigilanza (lettera al mercato del 19 aprile 2012) come anch'essa oggetto di proposta obbligatoria. Al riguardo la finalità di prevenzione delle frodi che presidiava la normativa poteva consentire di argomentare, contrariamente a quanto allora sostenuto da Isvap, che le imprese potessero decidere di proporre l'installazione della scatola nera a quei soli soggetti nei confronti dei quali - in relazione a fattori locali, personali od in considerazione del tipo di veicolo - fosse percepita un'effettiva esigenza di monitoraggio. Viceversa imporre un sistematico ricorso a tali - onerosi - sistemi elettronici (rendendoli disponibili a chiunque, volendo avvalersi di uno sconto, ne faccia richiesta) avrebbe significato indurre una moltiplicazione di costi non solo antinomica rispetto alla ratio legis ma anche superflua (laddove i dispositivi venissero montati presso clienti il cui profilo non richiedesse, secondo la libera valutazione della compagnia, alcun controllo particolare).
Non a caso le nuove disposizioni sulla scatola nera (ancora art. 8 comma 1 lettera B), accogliendo tali considerazioni, modificano l'art. 132 del CAP chiarendo, oggi senza equivoci, la natura facoltativa (per l'impresa) della proposta di polizza con scatola nera. Stupisce, dunque, l'inversione di tendenza registrata a proposito dell'ispezione.
Il ruolo delle carrozzerie convenzionate
Sul tema non possiamo che limitarci ad osservare come l'incentivazione "obbligatoria" all'ispezione possa fungere in qualche modo da aiuto per la canalizzazione della clientela verso i centri di riparazione convenzionati dell'impresa, anche in vista dello sviluppo del sistema di risarcimento in forma specifica, di cui ci occuperemo più avanti in questa analisi.
Più generalmente è interessante osservare come il nuovo apparato legislativo sembri privilegiare un legame sempre più stretto con il mondo delle carrozzerie convenzionate e (tramite questo) con quello dei concessionari, che potranno divenire, di qui a breve un centro qualificato di collocamento dei prodotti assicurativi, nell'ambito del quale far convergere le attività di ispezione precontrattuale, quelle di installazione delle scatole nere nonché quelle di riparazione in forma specifica in caso di sinistro.
Il tutto tacendo, in questa sede, degli evidenti problemi che tali accordi convenzionali potrebbero implicare sul piano della "tenuta" e della legittimità in materia antitrust.
Gli interventi in tema di scatola nera
Rimanendo sulla scatola nera, diremo in velocità come la disciplina della stessa, al di là della già accennata facoltatività della proposta, risulti completata da un importante rinforzo sul piano probatorio/presuntivo; rinforzo di cui si sentiva bisogno onde evitare che le risultanze tecniche dei dispositivi venissero giudizialmente annichilite dal libero apprezzamento di altre prove testimoniali di segno contrario. Così, "le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo". Quanto al resto si registra:
-il fatto che le spese di funzionamento del dispositivo possono essere poste a carico del cliente, rimanendo le altre a carico dell'impresa (e dovendo dunque imporre al provider di specificarne l'entità all'interno dei costi del servizio complessivamente offerto);
-l'affidamento del servizio di realizzazione dell'interoperabilità dei meccanismi elettronici al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il futuro allestimento di un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, e destinato ad essere attivo dal 1° ottobre 2014 (previa emanazione di un apposito provvedimento Ministeriale);
-la previsione di un "divieto per l'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato". Previsione forse non del tutto pleonastica perché volta a superare la diversa previsione contenuta nell'art. 8 comma 6 dello schema di regolamento IVASS/MISE/GARANTE PRIVACY n. 1/2013 (che - mai completato - avrebbe consentito, del tutto irragionevolmente all'assicurato, di liberamente disinserire il dispositivo). Ora, in caso di violazione del divieto "la riduzione del premio" non è applicata per la durata residua del contratto".
La disciplina dell'ispezione preventiva del veicolo, già prevista dal D.L. 1/2012 viene significativamente modificata con la previsione della sua obbligatorietà: la modifica del sintagma "possono richiedere" con il lemma - perentorio - "richiedono", non pone dubbi sull'intenzione del legislatore di impegnare le imprese a proporre a tutti i propri clienti di "sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto". Rimane ferma, pertanto, tanto la libertà del contraente di dar corso o meno all'ispezione, quanto il diritto di quest'ultimo di ottenere uno sconto (rimesso alla libera determinazione dell'impresa) nell'ipotesi in cui la verifica preassuntiva sia effettivamente avvenuta. Perché di verifica preassuntiva si tratta, dovendo essere effettuata prima del perfezionamento del contratto.
Necessario un servizio ispettivo adeguato
Si ripropone, dunque, il problema toccato, più generalmente, per quel genere di verifiche, ed inerente alla durata dell'ispezione; ispezione che, all'evidenza, dovrà essere condotta secondo criteri di buona fede e correttezza e che, in ogni caso, non potrà svolgersi in tempi incompatibili con le esigenze di pronta messa in circolazione del veicolo. Ciò equivale a dire che il nuovo obbligo di legge impegna le imprese a dotarsi di un servizio ispettivo adeguato, ben articolato sul territorio e comunque organizzato in modo tale da evitare che lo svolgimento preventivo dell'ispezione si traduca in una potenziale elusione dell'obbligo a contrarre. Certo, la contrattualizzazione dei reciproci impegni (messa a disposizione del veicolo e riconoscimento di uno sconto) potrà, di fatto, consentire di ritenere superati, nel consenso delle parti, gran parte delle problematiche connesse alla concreta messa in opera dell'attività ispettiva (anche per quel che attiene al luogo in cui il mezzo dovrà esser reso disponibile, la cui distanza dal luogo di residenza del cliente potrebbe essere considerata anche al fine di stabilire la misura della riduzione tariffaria).
Nuovi costi da gestire
Nulla viene specificato, nella norma, a proposito delle spese di ispezione: nulla quaestio, ovviamente, in ordine ai costi del vero e proprio accertamento ispettivo; qualche dubbio in più (che sarebbe meglio risolvere per accordo negoziale) potrebbe porsi in relazione alle spese sopportate dal cliente per condurre il veicolo presso la sede dell'ispezione. Il tema dei costi induce ad una ulteriore riflessione: il fatto che l'ispezione sia prevista prima della stipula consente, almeno teoricamente, al cliente, una volta effettuata la perizia, di non concludere il contratto; il che dovrà indurre le imprese a stabilire regole tali da porre i costi a carico del cliente, laddove la perizia si riveli inutile in conseguenza del recesso del cliente medesimo dalle trattative precontrattuali. Vi è da chiedersi, peraltro, quale sia la vera utilità della perizia preventiva nell'ambito della Rc auto (utilità assai più evidente nel diverso campo del CVT, nell'ambito del quale l'ispezione potrebbe essere proposta - a differenza della rc auto - quale condizione di perfezionamento del contratto, anche in assenza di sconto). Al riguardo emerge evidente l'utilità eventuale dell'ispezione in caso di sinistro, consentendo all'impresa di poter verificare se determinati danni siano genuini ovvero risultino preesistenti. Altrettanto palese la finalità di prevenzione a fronte delle più crasse ipotesi di frode, perpetrate attraverso il tentativo di assicurare veicoli già severamente incidentati quando non addirittura inesistenti. Meno chiare, almeno allo stato, le altre ricadute in fase assuntiva, posto che la prassi operativa delle imprese non contempla, almeno ad oggi, la valorizzazione a fini tariffari delle condizioni di manutenzione del mezzo. Il che non sembra consentire la possibilità di farvi ricorso, nel rispetto dei parametri di calcolo dei premi stabiliti dall'art. 35 del CAP. Vi è da chiedersi, dunque, quali conseguenze possa recare, sui flussi di perfezionamento e quotazione del contratto, l'eventuale accertamento di danni od altri "degradi" del veicolo non dichiarati (e probabilmente neppure indagati dalla compagnia) all'atto del preventivo.
A fronte di tali dubbi sulle prospettive (ad oggi nient'altro che potenziali) di risparmio indotte dalla nuova proposta obbligatoria di perizia, vi è da chiedersi quali vantaggi complessivi per il mercato possano derivare dai nuovi oneri che - al di là degli sconti di tariffa - i players dovranno sostenere per organizzare le proprie reti ispettive sul territorio.
Scatola nera, inversione di tendenza
Si ripropongono, dunque, con urgenza i medesimi temi di cui si era lungamente discusso a proposito della "scatola nera", quando la stessa venne considerata dall'Autorità di Vigilanza (lettera al mercato del 19 aprile 2012) come anch'essa oggetto di proposta obbligatoria. Al riguardo la finalità di prevenzione delle frodi che presidiava la normativa poteva consentire di argomentare, contrariamente a quanto allora sostenuto da Isvap, che le imprese potessero decidere di proporre l'installazione della scatola nera a quei soli soggetti nei confronti dei quali - in relazione a fattori locali, personali od in considerazione del tipo di veicolo - fosse percepita un'effettiva esigenza di monitoraggio. Viceversa imporre un sistematico ricorso a tali - onerosi - sistemi elettronici (rendendoli disponibili a chiunque, volendo avvalersi di uno sconto, ne faccia richiesta) avrebbe significato indurre una moltiplicazione di costi non solo antinomica rispetto alla ratio legis ma anche superflua (laddove i dispositivi venissero montati presso clienti il cui profilo non richiedesse, secondo la libera valutazione della compagnia, alcun controllo particolare).
Non a caso le nuove disposizioni sulla scatola nera (ancora art. 8 comma 1 lettera B), accogliendo tali considerazioni, modificano l'art. 132 del CAP chiarendo, oggi senza equivoci, la natura facoltativa (per l'impresa) della proposta di polizza con scatola nera. Stupisce, dunque, l'inversione di tendenza registrata a proposito dell'ispezione.
Il ruolo delle carrozzerie convenzionate
Sul tema non possiamo che limitarci ad osservare come l'incentivazione "obbligatoria" all'ispezione possa fungere in qualche modo da aiuto per la canalizzazione della clientela verso i centri di riparazione convenzionati dell'impresa, anche in vista dello sviluppo del sistema di risarcimento in forma specifica, di cui ci occuperemo più avanti in questa analisi.
Più generalmente è interessante osservare come il nuovo apparato legislativo sembri privilegiare un legame sempre più stretto con il mondo delle carrozzerie convenzionate e (tramite questo) con quello dei concessionari, che potranno divenire, di qui a breve un centro qualificato di collocamento dei prodotti assicurativi, nell'ambito del quale far convergere le attività di ispezione precontrattuale, quelle di installazione delle scatole nere nonché quelle di riparazione in forma specifica in caso di sinistro.
Il tutto tacendo, in questa sede, degli evidenti problemi che tali accordi convenzionali potrebbero implicare sul piano della "tenuta" e della legittimità in materia antitrust.
Gli interventi in tema di scatola nera
Rimanendo sulla scatola nera, diremo in velocità come la disciplina della stessa, al di là della già accennata facoltatività della proposta, risulti completata da un importante rinforzo sul piano probatorio/presuntivo; rinforzo di cui si sentiva bisogno onde evitare che le risultanze tecniche dei dispositivi venissero giudizialmente annichilite dal libero apprezzamento di altre prove testimoniali di segno contrario. Così, "le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo". Quanto al resto si registra:
-il fatto che le spese di funzionamento del dispositivo possono essere poste a carico del cliente, rimanendo le altre a carico dell'impresa (e dovendo dunque imporre al provider di specificarne l'entità all'interno dei costi del servizio complessivamente offerto);
-l'affidamento del servizio di realizzazione dell'interoperabilità dei meccanismi elettronici al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il futuro allestimento di un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, e destinato ad essere attivo dal 1° ottobre 2014 (previa emanazione di un apposito provvedimento Ministeriale);
-la previsione di un "divieto per l'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato". Previsione forse non del tutto pleonastica perché volta a superare la diversa previsione contenuta nell'art. 8 comma 6 dello schema di regolamento IVASS/MISE/GARANTE PRIVACY n. 1/2013 (che - mai completato - avrebbe consentito, del tutto irragionevolmente all'assicurato, di liberamente disinserire il dispositivo). Ora, in caso di violazione del divieto "la riduzione del premio" non è applicata per la durata residua del contratto".
Per leggere la prima parte, clicca qui.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
👥