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Rc auto, le novità della direttiva europea 2118 del 2021

L’obiettivo è quello di garantire la parità di tutela minima delle persone lese a seguito di incidenti della circolazione stradale in tutta l’Unione, assicurare la loro protezione in caso di insolvenza delle imprese di assicurazione e garantire parità di trattamento da parte degli assicuratori

Rc auto, le novità della direttiva europea 2118 del 2021 hp_vert_img
È stata pubblicata il 2 dicembre 2021 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la direttiva europea 2021/2188/EU, che va a modificare la direttiva 2009/103/CE sulla Rc auto. Entro il 23 dicembre 2023, gli Stati membri dovranno adottare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva, mentre entro il 23 giugno 2023 gli Stati dovranno comunque recepire le disposizioni per la tutela dei danneggiati per sinistri verificatisi nel loro Stato di residenza, in caso di insolvenza della compagnia assicurativa. 
L’obiettivo della direttiva è quello di garantire la parità di tutela minima delle persone lese a seguito di incidenti della circolazione stradale in tutta l’Unione, assicurare la loro protezione in caso di insolvenza delle imprese di assicurazione e garantire parità di trattamento da parte degli assicuratori delle attestazioni di sinistralità pregressa dei potenziali assicurati che attraversano le frontiere interne dell’Unione. La nuova normativa mira a migliorare la precedente direttiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sotto il profilo dell’efficienza, dell’efficacia e della coerenza con altre politiche dell’Unione. 

LE MODIFICHE DEL TESTO
Quattro i punti principali oggetto di opportune modifiche mirate:
I) indennizzo delle persone lese a seguito di sinistri nel caso in cui l’impresa assicurativa interessata sia insolvente;
II) importi minimi di copertura assicurativa obbligatoria:
III) controlli dell’assicurazione dei veicoli da parte degli Stati membri;
IV) uso delle attestazioni di sinistralità pregressa da parte di una nuova impresa di assicurazione.

ARTICOLO 10-BIS: INDENNIZZI
L’articolo 10-bis prevede che, in relazione allo “indennizzo delle persone lese a seguito di sinistri nel caso in cui l’impresa assicurativa interessata sia insolvente” ogni Stato membro crei o autorizzi un organismo incaricato di indennizzare le persone lese che risiedono all’interno del suo territorio, almeno entro i limiti dell’assicurazione obbligatoria, per i danni alle cose o a persone causati da un veicolo assicurato da un’impresa di assicurazione, a partire dal momento in cui detta impresa è soggetta a procedura fallimentare o a liquidazione. 

ARTICOLO 9 E ARTICOLO 4: MINIMI DI COPERTURA E CONTROLLI 
L’articolo 9 riguarda il delicato tema dei minimi di copertura assicurativa obbligatoria, sancendo, nell’ottica di garantire parità di protezione minima delle persone lese in tutta l’Unione, che gli importi minimi di copertura siano armonizzati, con l’utilizzo di  una clausola di revisione uniforme che utilizzi come parametro di riferimento l’indice armonizzato dei prezzi al consumo, quale pubblicato da Eurostat.
Con l’articolo 4, la direttiva ha esteso le modalità di controllo di validità delle coperture assicurative anche ai veicoli stranieri che transitano sul territorio di uno Stato membro, con l’evidente fine di ampliare la tutela per le parti lese da sinistri stradali provocate da veicoli stranieri che, solo dopo l’incidente, risultino sprovvisti di copertura assicurativa.
L’ampliamento dei controlli preventivi dunque consentirà prevedibilmente di prevenire e limitare tali fenomeni non infrequenti anche nel nostro Paese di sinistri stradali provocati da veicoli stranieri che, solo dopo l’incidente, risultino sprovvisti di copertura assicurativa.

ARTICOLO 16: SINISTRALITÀ PREGRESSA
Circa il quarto profilo (sinistralità pregressa) gli Stati membri provvedono affinché l’impresa assicurativa contraente possa esigere, in qualunque momento, un’attestazione dello stato di rischio della garanzia di responsabilità civile relativa al veicolo, o ai veicoli coperti da tale contratto, relativa almeno agli ultimi cinque anni del rapporto contrattuale, oppure dell’assenza di sinistri (appunto la cosiddetta “attestazione di sinistralità pregressa”). Le imprese di assicurazione che tengono conto di queste attestazioni per determinare i premi assicurativi, non dovranno discriminare sulla base della nazionalità o semplicemente sulla base del precedente Stato membro di residenza del contraente.

IL CHIARIMENTO SULL’USO DEL VEICOLO
Oltre queste quattro macro aree, tra le novità principali che sicuramente impatteranno sul mercato assicurativo troviamo il chiarimento in merito al significato di uso del veicolo previsto al punto 5) secondo cui “gli autoveicoli sono destinati di norma a fungere da mezzo di trasporto, indipendentemente dalle loro caratteristiche, e che per uso si intende qualsiasi utilizzo conforme alla loro funzione abituale in quanto mezzi di trasporto, indipendentemente dal terreno su cui sono utilizzati e dal fatto che siano fermi o in movimento”. 
È inserito all’articolo 1 della direttiva 2009/103 l’articolo 1 bis per cui si intende “uso del veicolo ogni utilizzo di un veicolo che sia conforme alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente, a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento”.

EQUIPARAZIONE DELLE AREE PUBBLICO/PRIVATE
L’obbligo assicurativo per un mezzo scatta sempre ed è dunque connesso alla sua idoneità a un “utilizzo conforme alla sua funzione abituale” (quella di circolare) e non è più legato all’ambito spaziale in cui avviene la circolazione (da intendersi quest’ultima nella sua oramai ampia accezione anche di sosta o fermata).
In sostanza quanto all’ambito spaziale in cui la circolazione si svolge, riferito dalla legge all’articolo 122 Cap in relazione alle “strade di uso pubblico o […] aree a queste equiparate”, in cui le aree equiparate erano ormai per giurisprudenza quelle costituite da zone di proprietà privata aperte a un numero indeterminato di persone, non sarà più dirimente quest’ultimo requisito, essendo di per sé sufficiente che il veicolo, sebbene in area privata anche chiusa al pubblico, sia idoneo a un “utilizzo conforme alla sua funzione abituale”, così come si era anche già pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 21983) il 30 luglio 2021. 

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