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Collaborazioni e monitoraggio delle reti distributive

In data 23 dicembre 2021 l’Ivass ha fornito alcuni chiarimenti sui rapporti tra broker e compagnie, così come demandato alle imprese dall’art. 46 Reg. 40/2018. Le indicazioni dell’istituto, nondimeno, dovranno essere applicate in modo adeguato e coerente con le finalità della norma; diversamente, la richiesta dell’autocertificazione al broker si risolverebbe in un adempimento meramente formale, che avrebbe l’effetto di esonerare l’impresa dai propri obblighi di verifica

Collaborazioni e monitoraggio delle reti distributive hp_vert_img
Ai fini del monitoraggio delle reti distributive, le imprese non sono legittimate a introdurre procedure pervasive e incoerenti con la posizione di indipendenza e autonomia dei broker e, pertanto, il controllo dei requisiti di professionalità e onorabilità previsto dall’art. 46 Reg. 40/2018 può essere basato sulla diretta assunzione di responsabilità da parte dei broker mediante il rilascio alle imprese di autocertificazioni coerenti con la disciplina di cui al DPR n. 445 del 2000 e in linea con le best practice diffuse sul mercato: queste le indicazioni fornite da Ivass al punto 3 dei chiarimenti in materia di distribuzione assicurativa pubblicati in data 23 dicembre 2021.
In termini generali, le premesse da cui muove l’istituto risultano di certo condivisibili, atteso che ogni processo distributivo presenta le sue peculiarità e dev’essere monitorato in modo proporzionato (dunque, nel caso del broker, senza lederne l’autonomia e l’indipendenza). D’altro canto, il generico richiamo alla disciplina dell’autocertificazione (e a non meglio specificate prassi di mercato) pone alcuni dubbi sull’effettivo contenuto dell’autocertificazione.

Formazione e professionalità: due concetti diversi
Ebbene, pare intanto evidente che l’autocertificazione non può risolversi in una mera dichiarazione con cui il broker attesti di possedere formalmente i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal Reg. 40/2018: e infatti, ove interpretata in tali termini, l’autocertificazione risulterebbe priva di qualsivoglia utilità effettiva, atteso che il possesso di quei requisiti è previsto già solo per poter operare come intermediario. Tale conclusione risulterà ancora più evidente, ove solo si consideri come Ivass, negli esiti della pubblica consultazione del Reg. 40/2018, abbia affermato che il monitoraggio di cui all’art. 46 Reg. 40/2018 è “basato su verifiche di adeguatezza della formazione e dell’aggiornamento professionale effettuati dalle reti distributive di cui l’impresa si avvale nonché sull’osservanza delle regole di comportamento”: come a dire che le imprese sono chiamate non solo a verificare l’effettivo assolvimento degli obblighi formativi previsti dalla Parte IV del Reg. 40/2018, ma soprattutto a misurare il livello di professionalità effettivamente raggiunto dalle reti distributive mediante lo svolgimento di quelle attività di formazione e aggiornamento obbligatorie per legge.
Oltretutto, si consideri come il broker ben possa avvalersi dell’opera di altri intermediari e ritrovarsi al vertice di veri e propri network, che in alcuni casi risultano particolarmente estesi e coinvolgono un numero di operatori anche superiore alla soglia già prevista dalla normativa regolamentare per la qualifica di “grande broker” (così come introdotta nel Reg. 24/2008 dal Provvedimento Ivass n. 46/2016). Ebbene, non vi è dubbio che il rilascio di un’unica autocertificazione da parte del broker sia di certo coerente col ruolo “apicale” che quest’ultimo potrebbe effettivamente assumere nell’ambito di contesti distributivi particolarmente articolati; nondimeno, è altrettanto evidente che, proprio in ragione di tale ruolo, la dichiarazione rilasciata dal broker non può certo esaurirsi nella mera certificazione dei requisiti di legge in capo a tutti i propri collaboratori, ma dovrebbe restituire all’impresa informazioni maggiormente significative per poter valutare la professionalità del network nel suo complesso. 

I contenuti dell’autocertificazione
Date tali premesse e volendo individuare alcuni dei possibili contenuti di un’autocertificazione realmente utile ai fini del monitoraggio, noteremo intanto come un indice di professionalità effettiva possa essere desunto dall’analisi dei reclami ricevuti dal broker (per il fatto proprio e dei collaboratori), che l’intermediario iscritto alla sezione B è già tenuto a effettuare in proprio ai sensi dell’art. 10 undecies Reg. 24/2008. 
E ancora, con specifico riguardo ai network di cui si è detto in precedenza, si consideri come i rapporti contrattuali intercorrenti tra il broker e i propri collaboratori siano molto spesso presidiati da specifici meccanismi contrattuali, mediante i quali l’intermediario “apicale” può esercitare un effettivo controllo su tutti i soggetti di cui si avvale e, se del caso, interrompere le collaborazioni sgradite (si pensi alle penali o alle clausole risolutive connesse al rispetto di determinate guide lines e/o policies distributive oltreché, come ovvio, della normativa regolamentare): ebbene, non vi è dubbio che l’autocertificazione di simili presidi contrattuali da parte del broker possa costituire un ulteriore dato rilevante ai fini del monitoraggio.
Già solo alla luce di tali brevi considerazioni, par dunque evidente che l’autocertificazione, se da un lato non può esaurirsi in una mera attestazione dei requisiti di legge per poter operare sul mercato, dall’altro non deve neppure risolversi in un incombente eccessivamente gravoso, atteso che le informazioni di cui si è appena detto risulterebbero certamente significative e, al tempo stesso, sarebbero nella piena e immediata disponibilità del broker che rilascia l’autocertificazione.

La responsabilità del monitoraggio resta in capo alle imprese
Ciò detto, resta ovviamente inteso che tali informazioni, una volta acquisite mediante autocertificazione, devono poi essere valutate nell’ambito di una più completa analisi che tenga altresì conto della specifica struttura della rete, della tipologia dei prodotti intermediati, delle tecniche distributive impiegate ecc.
Nondimeno (ed è anche su questo punto che le indicazioni fornite da Ivass potrebbero risultare in parte equivoche), occorre considerare come l’analisi dei dati forniti dal broker debba comunque essere svolta dall’impresa: in altri termini, l’autocertificazione costituisce un mero strumento di raccolta di informazioni rilevanti ai fini del monitoraggio, il cui rilascio non determina alcuna responsabilità diretta del broker se non per quel che attiene alla veridicità delle informazioni fornite con l’autocertificazione. In definitiva, anche a seguito della pubblicazione dei chiarimenti del 23 dicembre 2021, gli obblighi di monitoraggio restano pur sempre e unicamente in capo alle imprese, le quali sono dunque chiamate, non solo ad analizzare le informazioni comunicate loro dai broker mediante autocertificazione, ma prima ancora a individuare la tipologia di dati rilevanti che dovranno poi essere raccolti proprio mediante tale documento.

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