Russia: gli impatti delle sanzioni sulle compagnie assicurative
Le prescrizioni emesse dall’Unione Europea come misure punitive nei confronti dell’aggressore dell’Ucraina possono toccare anche il settore assicurativo. Ivass ha emesso un comunicato in cui si sottolinea in particolare l’attenzione che va portata sui prodotti del ramo vita, ma in alcuni casi potrebbero rientrare nel campo delle sanzioni anche i rami danni
13/05/2022
PRIMA PARTE
Con il comunicato del 7 marzo 2022, l’Ivass ha richiamato “l’attenzione dei soggetti vigilati sul pieno rispetto delle misure restrittive decise dall’Unione Europea in risposta alla situazione in Ucraina”. Il tutto ricordando come tali misure sono “adottate dall’Unione Europea mediante regolamenti e decisioni […] vincolanti [...] immediatamente applicabili in ciascuno degli Stati membri”. L’attenzione dedicata dall’Ivass a tali provvedimenti sanzionatori parrebbe, in prima lettura, singolare, dato che l’aggressione militare della Federazione Russa ha visto pronunciare sanzioni in contesti eccentrici al settore assicurativo. La cronaca si è soffermata sul cosiddetta congelamento delle ricchezze (volutamente si utilizza un termine generico, in attesa di meglio chiarire l’estensione delle relative previsioni) appartenenti a soggetti ritenuti responsabili di azioni a danno dell’integrità territoriale dell’Ucraina. Con ancora più, comprensibile, dato il momento storico, attenzione, i mass media hanno indugiato sulle restrizioni agli scambi commerciali inerenti (anche, ma non solo) al settore energetico. Il tutto senza trascurare i riverberi sul mondo finanziario: ove, inter alia, è stato precluso l’accesso ai mercati di scambio internazionali (oltre che al sistema Swift) a importanti attori dell’economia rutena.
Le misure, quindi, ineriscono senz’altro al settore monetario: e ciò rende comprensibile come il citato comunicato dello scorso 7 marzo sia stato diffuso dall’Ivass in via congiunta con Banca d’Italia, Consob e Uif. Proprio la tematica relativa alla circolazione di risorse e mezzi finanziari, tuttavia, pare rendere non trascurabile, anche per una compagnia vigilata dall’Ivass, il contenuto di previsioni (solo) apparentemente non riferibili al settore assicurativo.
GLI AMBITI ASSICURATIVI INTERESSATI
Il pensiero corre, in primis, ai prodotti assicurativi con componente finanziaria quali le polizze dei rami vita V e VI. Altrettanto non trascurabili sono però quei contratti (sempre del ramo vita) idonei a generare liquidazioni di rilevante importo in ragione di eventi attinenti alla vita umana, la cui parametrazione può risultare non proporzionata al conferimento dell’assicurato e tale, quindi, da generare un accrescimento monetario.
i motivi che si avrà modo di enunciare, l’insieme delle misure pare, inoltre, idoneo a generare impatti su prestazioni di polizze del ramo danni (a dispetto della loro funzione meramente risarcitoria). Il novero delle fonti da vagliare sarebbe davvero ampio (ad acuirne il numero contribuisce la scelta del legislatore comunitario di adattare, alla recente invasione dell’Ucraina, disposizioni già pronunciate per reagire all’annessione della Crimea attuata nel 2014 dalla Federazione Russa). Non si procederà, però, alla loro completa analisi, dato che l’obiettivo dello scritto è fornire un quadro di sintesi delle disposizioni potenzialmente rilevanti per una compagnia di assicurazione e di operare (all’esito) riflessioni per cercare di meglio comprendere come possano orientarsi i comportamenti di compliance con i recentissimi provvedimenti comunitari “direttamente applicabili”.
LE MISURE RIFERITE AI SOGGETTI
Assumono rilevanza, anzitutto, le misure applicabili su base soggettiva.
L’articolo 2 del regolamento Ue 269 del 17 marzo 2014 prevede (al paragrafo 1) che: “Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da qualsiasi persona fisica o qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad essa associati elencati nell’allegato I”. Soggiungendo, poi, al paragrafo 2 che “è vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati elencati nell’allegato I, o destinarli a loro vantaggio”. Ai sensi del precedente art. 1, lettera G, sono fondi: “tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura” (riporta la norma a titolo esemplificativo e non esaustivo: contanti, assegni, cambiali, gli altri strumenti di pagamento, i contratti finanziari derivati, le garanzie, le fideiussioni o altri impegni finanziari, le polizze di carico). Integrano, invece, risorse (lett. D) “attività di qualsiasi tipo […] che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi”. Di non trascurabile rilevanza, poi, l’art. 11 del citato regolamento, al cui paragrafo 1 è previsto che: “non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da: a) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati elencati nell’allegato I; b) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alla lettera a)”.
(La seconda parte dell’articolo sarà pubblicata su Insurance Daily di giovedì 14 aprile)
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