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Rca, le questioni relative alla surrogazione degli assicuratori sociali

Il meccanismo di successione è assoggettato a diverse regole di funzionamento. L’articolo 142 del Codice delle assicurazioni private ha previsto un particolare automatismo, volto a spazzare via le incertezze e limitare le controversie, basato su due oneri contrapposti e convergenti

Rca, le questioni relative alla surrogazione degli assicuratori sociali hp_vert_img
In materia di responsabilità da circolazione da stradale, il diritto dell’assicuratore sociale a surrogarsi nelle spettanze creditorie del danneggiato assistito nei riguardi dell’assicuratore del responsabile civile è previsto dall’articolo 142 del Codice delle assicurazioni private (Cap). Tale norma costituisce una specificazione della surrogazione ordinaria di cui all’art. 1916 del Codice civile (che disciplina in via generale il diritto di surrogazione dell’assicuratore).
Pur concretizzando anch’essa un meccanismo di successione a titolo particolare nel diritto di credito del danneggiato, ovvero una modificazione soggettiva attiva del rapporto obbligatorio avente a oggetto la prestazione risarcitoria, sono differenti le regole di funzionamento cui risulta assoggettata. L’art. 142 Cap ha previsto un particolare automatismo, inteso a troncare incertezze e controversie, basato su due oneri contrapposti e convergenti.

IL RISCHIO DI ECCEDERE IL MASSIMALE ASSICURATO
L’assicuratore della Rca, prima di risarcire la vittima, ha il duplice onere di richiederle se abbia diritto a prestazioni da parte di un assicuratore sociale e, in caso affermativo, di darne comunicazione a quest’ultimo (onde poter accantonare una somma “idonea” a soddisfare la successiva pretesa).
L’assicuratore sociale, ricevuta tale comunicazione, ha l’onere di manifestare la propria volontà di surrogarsi entro 45 giorni. Ove ciò non faccia, sarà consentito all’assicuratore della Rca risarcire integralmente la vittima, con effetto liberatorio.
La dichiarazione prevista dal predetto meccanismo ha lo scopo di evitare che l’infortunato possa conseguire (sia pure in via transattiva) l’integrale risarcimento del danno dal responsabile civile e che l’assicuratore sociale sia costretto a dovere agire nei confronti dello stesso danneggiato per ottenere la corresponsione di quanto non può più reclamare in via surrogatoria.
Il mancato rispetto dei sopra richiamati oneri comporta l’inopponibilità all’assicuratore sociale dell’eventuale pagamento dell’indennità effettuato dall’assicuratore della Rca a vantaggio dell’assicurato-danneggiato, con il consequenziale rischio di dovere effettuare il pagamento anche nei riguardi dell’assicuratore sociale, in eccedenza rispetto al massimale assicurato.

LE FALSE DICHIARAZIONI DA PARTE DEL DANNEGGIATO
Un tema delicato è il caso (non così raro) in cui l’assicurato-danneggiato ometta la dichiarazione o dichiari il falso circa l’esistenza in proprio favore di prestazioni previdenziali, in quanto il legislatore nulla ha previsto.
Premesso che l’omessa dichiarazione costituisce comunque violazione di quel principio di buona fede e di cooperazione al quale è ispirato l’attuale sistema risarcitorio in ambito Rca, si potrebbe ritenere che il silenzio del danneggiato valga in termini di dichiarazione negativa, in ragione del fatto che la dichiarazione in esame non rappresenta una mera facoltà ma un onere (cfr. Rossetti, L’assicurazione obbligatoria della Rca, Utet Torino ed. 2010, 278). In tal caso, il danneggiato potrà essere comunque esposto all’azione di ripetizione dell’assicuratore sociale (cfr. Cendon, Commentario al Codice civile, artt. 1882 – 1986, Giuffrè 2010, 345).
Diverse sono le conseguenze nell’ipotesi in cui il danneggiato presenti una dichiarazione falsa o erronea.
Qualora il danneggiato dichiari, falsamente, di avere diritto all’erogazione di prestazioni da parte di enti gestori di assicurazioni sociali, non ne discenderà alcuna conseguenza di rilievo: di fronte alla risposta negativa dell’assicuratore sociale (o qualora rimanga silente per i 45 giorni seguenti), l’assicuratore della Rca potrà liquidare l’indennizzo in favore dell’assicurato (Rossetti, L’assicurazione obbligatoria della Rca, cit., 279, e sempre Rossetti, Il diritto delle assicurazioni, Vol. III, Cedam, 413).

QUANDO IL PAGAMENTO NON HA EFFETTO LIBERATORIO
Tralasciando le possibili conseguenze sul piano penale (la dichiarazione mendace, ove compiuta con dolo, potrebbe integrare la fattispecie delittuosa della truffa, ai sensi dell’art. 640 del Codice penale), qualora, invece, il danneggiato attesti falsamente di non aver diritto ad alcuna prestazione previdenziale, non potrà operare il meccanismo di cui al secondo comma dell’art. 142 Cap, ma ciò, contrariamente a quanto ritenuto da minoritaria giurisprudenza (cfr. Tribunale di Biella, 15 marzo 2004, in Dir. econ. assicuraz., 2005, 753), non comporterebbe l’estinzione del diritto alla surrogazione in favore dell’assicuratore sociale. Sul punto gli ermellini hanno chiarito che “la partecipazione dell’assicurazione sociale al giudizio di risarcimento del danno, introdotto dall’assicurato nei confronti del responsabile civile e del suo assicuratore Rca, non è preclusa dalla dichiarazione, non conforme al vero, che lo stesso assicurato abbia reso circa la insussistenza a suo favore del rapporto assicurativo sociale obbligatorio” (Cassazione Civile n. 8527/2004).
In altre parole, il pagamento non avrebbe effetto liberatorio e l’assicuratore sociale potrà ancora rivolgersi all’assicuratore della Rca, che però potrà opporgli (eventualmente) solo il raggiungimento del massimale. In tale ultimo caso, all’assicuratore sociale non resterà altro che rivolgersi all’assicurato per recuperare le somme liquidate allo stesso dall’assicuratore della Rca, in quanto dirette a ristorare un danno già indennizzato dall’assicuratore sociale (in tal senso Rossetti, L’assicurazione obbligatoria della Rca, cit., 279, il quale richiama Cass. Civ. 8527/2004, in Arch. giur. circolaz., 2004, 1111 e sempre Rossetti, Il diritto delle assicurazioni, cit., 413). 

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