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Riflessioni sull’introduzione della ritenuta d’acconto

A partire dallo scorso primo aprile ha effetto l’abrogazione delle esenzioni per gli intermediari assicurativi prevista dalla legge di Bilancio 2024. Lo scorso 21 marzo l’Agenzia delle entrate ha fornito i chiarimenti richiesti da Ania: in primo luogo, la novità riguarda tutte le sezioni del Rui, inclusa la D

Riflessioni sull’introduzione della ritenuta d’acconto hp_vert_img
Il 21 marzo scorso, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 7/E con la quale si forniscono chiarimenti in merito all’abrogazione dell’esonero dall’applica- zione della ritenuta d’acconto alle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione, introdotta dall’articolo 1, commi 89 e 90, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, ossia la legge di Bilancio). Come si ricorderà, per effetto delle previsioni sopra citate, verrà abrogata la disposizione del quinto comma dell’articolo 25 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), introdotta nel 1983, che esentava le provvigioni corrisposte agli agenti, ai mediatori di assicurazione (come i broker) e agli agenti generali delle imprese di assicurazioni dall’applicazione della ritenuta d’acconto. L’abrogazione ha effetto a partire dal primo aprile 2024. Era seguita una circolare dell’Ania, la n. 80 del 12 marzo scorso, con la quale l’associazione di categoria aveva fornito alcuni chiarimenti preliminari, frutto di interlocuzioni informali con l’Agenzia delle entrate, relativamente ad alcuni aspetti applicativi delle previsioni della legge di Bilancio, con l’auspicio tuttavia della pronta emanazione, da parte dell’agenzia, di una circolare interpretativa che ne chiarisse, in particolare, l’ambito di applicazione e i relativi adempimenti, considerati i tempi ristretti nei quali le previsioni della legge di bilancio sarebbero entrate in vigore. 

OBBLIGO PER TUTTE LE CATEGORIE 

Come anticipato, il 21 marzo scorso l’Agenzia delle entrate ha provveduto a fornire i richiesti chiarimenti con la predetta circolare, la n.7/2024, per mezzo della quale l’agenzia ha precisato quanto segue. In primo luogo, agli agenti e ai mediatori di assicurazione si applicano, per effetto dell’avvenuta abrogazione dell’articolo 25 bis del Dpr n. 600/1973, le disposizioni normative relative all’obbligo di ritenuta sulle provvigioni, comunque denominate, applicate alle prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari. L’agenzia ha chiarito che, tra i soggetti impattati dalle previsioni, vi sono anche gli intermediari assicurativi iscritti alla sezione D del Rui, come banche, intermediari finanziari, società di intermediazione mobiliare, Poste Italiane, divisione servizi bancoposta, come aveva anticipato Ania con la sua circolare, dovendosi pertanto ritenere superata la precedente risoluzione dell’Agenzia delle entrate, la n. 7/E del 7 febbraio 2013. Inoltre, l’agenzia chiarisce che tutte le provvigioni, comunque denominate, riconosciute in corrispondenza dell’attività d’intermediazione assicurativa sono soggette a ritenuta, anche laddove l’attività di intermediazione sia esercitata a titolo accessorio rispetto all’attività principale del soggetto. Ne consegue, pertanto, che anche le provvigioni percepite dai soggetti iscritti alle sezioni E e F del Rui saranno soggette a ritenuta e che, nel caso di soggetti che esercitano l’attività di intermediazione a titolo accessorio, quest’ultima andrà applicata esclusivamente su quella parte delle provvigioni afferenti l’esercizio dell’attività di intermedia- zione assicurativa. 

LA PRASSI DI APPLICAZIONE 

Quanto alla decorrenza dell’abrogazione dell’articolo 25 bis del Dpr n.600/1973, l’Agenzia delle entrate precisa che, dal momento che la ritenuta va applicata all’atto del pagamento della provvigione, rileveranno i pagamenti delle provvigioni effettuati a partire dal 1° aprile 2024, a prescindere dal momento della loro maturazione. Laddove l’intermediario assicurativo trattenga direttamente la provvigione a lui spettante, sarà suo obbligo rimettere ai propri committenti, preponenti o mandanti anche l’importo corrispondente alla ritenuta, che si considererà operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti; in questo caso, dovrà essere versata all’erario dai committenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui le ritenute sono operate. L’applicazione della ritenuta, prosegue l’agenzia, segue il criterio di cassa, mentre si osserva che, per quanto concerne lo scomputo della stessa, il terzo comma dell’articolo 25-bis prevede la facoltà di scelta, stabilendo che la ritenuta possa essere scomputata dall’imposta relativa al periodo d’imposta di competenza (purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale) o dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale è operata. Qualora, tuttavia, la ritenuta sia operata in un momento successivo alla presentazione della dichiarazione annuale, invece, la stessa sarà scomputata dall’imposta relativa al periodo d’imposta in cui è applicata. Nei casi di trattenimento delle provvigioni da parte dei percipienti, invece, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute. 

LE CONDIZIONI PER IL CALCOLO DELLA RITENUTA 

Quanto al calcolo della ritenuta, l’Agenzia delle entrate precisa che le ritenute dovranno essere commisurate al 50% dell’ammontare delle provvigioni, salvo il caso in cui i percipienti dichiarino ai loro committenti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi: in quest’ultimo caso la ritenuta è commisurata al 20% dell’ammontare delle provvigioni. L’applicazione della ritenuta d’acconto nella misura del 20% è subordinata alla presentazione al committente da parte del percipiente le provvigioni, di apposita dichiarazione in carta semplice, datata e sottoscritta, contenente i dati identificativi del percipiente nonché l’attestazione di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi. L’articolo 3 del decreto del ministero delle Finanze 16 aprile 1983, n. 2446, prevede, per quanto di interesse, che: (I) la dichiarazione debba essere spedita ai committenti, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell’anno precedente mediante raccomandata A/R; (II) se le condizioni previste per la riduzione al 20% della base imponibile della ritenuta si verificano in corso d’anno, la relativa dichiarazione deve essere presentata non oltre quindici giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate ed entro lo stesso termine devono essere dichiarate le variazioni in corso d’anno che fanno venire meno le predette condizioni; (III) se per l’anno o frazione di anno in cui ha inizio l’attività, il percipiente, presumendo il verificarsi delle relative condizioni, intende avvalersi della ritenuta ridotta, deve farne dichiarazione non oltre i quindici giorni successivi alla stipula dei contratti, o accordi, di commissione, di agenzia, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari o alla eseguita mediazione. Poiché le abrogazioni della legge di bilancio saranno efficaci a decorrere dal 1° aprile 2024, successivamente al termine ordinario per la presentazione della comunicazione sopra citata (31 dicembre dell’anno precedente), analogamente al caso in cui le condizioni per fruire della ritenuta d’acconto nella misura ridotta si verifichino in corso d’anno, l’agenzia chiarisce che le comunicazioni degli intermediari potranno pervenire entro i quindici giorni successivi alla decorrenza della norma, ossia entro il 16 aprile 2024. 

Sarà sufficiente l’invio di una raccomandata A/R o di una Pec che conserveranno validità anche oltre l’anno al quale la dichiarazione si riferisce. 

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