Direttiva Iorp, cosa cambia per i fondi pensione italiani
Il regolamento del Ministero dell’Economia che recepisce la direttiva europea farà scattare l’obbligatorietà di maggiori riserve tecniche e accantonamenti aggiuntivi. Se ne è parlato a Roma nel corso di un seminario organizzato da Assoprevidenza
01/08/2013
Con l'entrata in vigore del regolamento stilato dal Ministero dell'Economia che introduce i princìpi da seguire per determinare i mezzi patrimoniali delle forme previdenziali che coprono i rischi biometrici, o che garantiscono rendimento di investimenti, o un determinato livello di investimenti, scatta l'obbligatorietà di avere maggiori riserve tecniche e accantonamenti aggiuntivi per una serie di fondi pensione. La norma, che è effettiva dal 20 febbraio scorso, recepisce le disposizioni della Direttiva Iorp (d.e. 2003/41/CE) relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, indicando le disposizioni di carattere generale, i principi attuariali e le regole applicative, da adottare ai fini del calcolo delle riserve tecniche e delle attività supplementari.
Il tema è stato al centro di un seminario, tenutosi ieri a Roma, organizzato da Assoprevidenza e che aveva come titolo: La solvibilità dei fondi pensione: normativa italiana e situazione in ambito Ue. Il Regolamento ministeriale prevede che le forme previdenziali interessate effettuino un monitoraggio periodico degli impegni verso gli iscritti, in modo da poter tenere sotto controllo la solvibilità della gestione.
Il calcolo delle riserve va effettuato da un attuario iscritto all'albo e può essere svolto anche in outsourcing, con responsabilità dei fondi sulle attività esternalizzate, sia nel complesso, sia con specifico riferimento all'adeguatezza delle base dati. In via di principio il calcolo deve essere effettuato ogni anno, ma il Regolamento ammette anche una cadenza triennale, purché annualmente sia fornita alla Covip una certificazione dell'attuario che illustri l'evoluzione delle riserve.
Nell'applicazione del Regolamento - fa notare Sergio Corbello, presidente di Assoprevidenza - accanto alle condivisibili preoccupazioni di tipo formale devono trovare adeguato spazio le considerazioni di tipo sostanziale, nella consapevolezza che l'applicazione rigida del nuovo regime di solvibilità potrebbe portare pregiudizio ai diritti degli iscritti ai fondi pensione. Ciò anche nella consapevolezza che, allo stato, la solvibilità delle forme pensionistiche contemplate dallo schema è puntualmente monitorata dalla Covip - ricorda Corbello - circostanza che consente di affrontare con significativa tranquillità l'applicazione ragionata del nuovo impianto di solvibilità".
Secondo Corbello, comunque, è indubbio che la predisposizione di un adeguato regime di solvibilità delle forme pensionistiche sia necessaria per la costruzione di un efficace sistema di previdenza complementare, correttamente e opportunamente segnalato e disciplinato dalla Direttiva Iorp, in base al quadro normativo europeo al tempo vigente.
Per Corbello, tuttavia, "va rilevato come, dal momento dell'approvazione della citata Direttiva, la normativa in tema di solvibilità sia stata e sia tuttora oggetto di attenta analisi da parte dell'Unione Europea. Non soltanto, infatti, la Direttiva Solvency II (progetto comunitario che introduce nuove regole prudenziali per la stabilità delle imprese di assicurazioni, abbracciando le regole relative al margine di solvibilità e alla determinazione delle riserve tecniche) ha profondamente modificato la normativa con riferimento al comparto assicurativo, ma, con specifico riferimento a quello previdenziale, le istituzioni europee, escludendo l'applicabilità tout court di Solvency II, hanno esplicitamente riconosciuto l'esigenza della definizione di un adeguato e peculiare quadro normativo. A tal fine hanno attivato un'approfondita consultazione con gli operatori del comparto".
La situazione dei fondi complementari a prestazione definita
Tra gli enti previdenziali soggetti al Regolamento rientrano i fondi complementari a prestazione definita, vale a dire quei fondi che stabiliscono da subito il denaro che si desidera ricevere al momento della prestazione, che rappresentano tuttora una percentuale non trascurabile delle realtà di settore. A oggi, questi sono una delle principali criticità del Regolamento, per via del fatto che risentono maggiormente dei principali fattori di destabilizzazione del sistema previdenziale: l'allungamento della speranza di vita degli iscritti (con conseguente peggioramento delle tabelle attuariali concernenti il rischio demografico), l'incremento nominale delle rendite dovute ai meccanismi perequativi previsti dagli statuti, e l'erosione dei rendimenti connessi alla crisi economica in atto.
In questo tipo di forma pensionistica la stabilità economica è definita in un orizzonte operativo ampio, che tiene conto dell'evoluzione futura della forma stessa. Pertanto, nella valutazione delle riserve entrano a pieno titolo non solo gli impegni relativi ai soggetti già pensionati e ai diritti maturati dagli iscritti attivi, ma anche quelli relativi alla copertura dei diritti futuri e le contribuzioni future degli iscritti in attività, oltre agli impegni e alle contribuzioni di coloro che si iscriveranno dopa la data di valutazione.
"Se tale fattispecie non trova, nella quasi totalità dei casi, concreta applicazione nei fondi pensione preesistenti a prestazione definita, per legge chiusi a nuove iscrizioni - osserva Corbello - non considerare, con riferimento agli attuali iscritti, i diritti di futura maturazione e le contribuzioni future può condurre a valutazioni non corrette delle riserve e, quindi del tasso effettivo di loro copertura. Del resto, la Direttiva Iorp (all'art. 15, comma 4, lett. a) sottolinea come l'importo minimo delle riserve tecniche è calcolato secondo un metodo attuariale sufficientemente prudente, tenuto conto di tutti gli impegni per prestazioni e contributi, conformemente alla disciplina pensionistica dell'ente. Alla luce di queste considerazioni - conclude il presidente di Assoprevidenza - le medesime esigenze di prudenzialità più volte evocate dal Regolamento, consigliano di effettuare il calcolo delle riserve tenendo conto anche dell'evoluzione futura del fondo".
Il tema è stato al centro di un seminario, tenutosi ieri a Roma, organizzato da Assoprevidenza e che aveva come titolo: La solvibilità dei fondi pensione: normativa italiana e situazione in ambito Ue. Il Regolamento ministeriale prevede che le forme previdenziali interessate effettuino un monitoraggio periodico degli impegni verso gli iscritti, in modo da poter tenere sotto controllo la solvibilità della gestione.
Il calcolo delle riserve va effettuato da un attuario iscritto all'albo e può essere svolto anche in outsourcing, con responsabilità dei fondi sulle attività esternalizzate, sia nel complesso, sia con specifico riferimento all'adeguatezza delle base dati. In via di principio il calcolo deve essere effettuato ogni anno, ma il Regolamento ammette anche una cadenza triennale, purché annualmente sia fornita alla Covip una certificazione dell'attuario che illustri l'evoluzione delle riserve.
Nell'applicazione del Regolamento - fa notare Sergio Corbello, presidente di Assoprevidenza - accanto alle condivisibili preoccupazioni di tipo formale devono trovare adeguato spazio le considerazioni di tipo sostanziale, nella consapevolezza che l'applicazione rigida del nuovo regime di solvibilità potrebbe portare pregiudizio ai diritti degli iscritti ai fondi pensione. Ciò anche nella consapevolezza che, allo stato, la solvibilità delle forme pensionistiche contemplate dallo schema è puntualmente monitorata dalla Covip - ricorda Corbello - circostanza che consente di affrontare con significativa tranquillità l'applicazione ragionata del nuovo impianto di solvibilità".
Secondo Corbello, comunque, è indubbio che la predisposizione di un adeguato regime di solvibilità delle forme pensionistiche sia necessaria per la costruzione di un efficace sistema di previdenza complementare, correttamente e opportunamente segnalato e disciplinato dalla Direttiva Iorp, in base al quadro normativo europeo al tempo vigente.
Per Corbello, tuttavia, "va rilevato come, dal momento dell'approvazione della citata Direttiva, la normativa in tema di solvibilità sia stata e sia tuttora oggetto di attenta analisi da parte dell'Unione Europea. Non soltanto, infatti, la Direttiva Solvency II (progetto comunitario che introduce nuove regole prudenziali per la stabilità delle imprese di assicurazioni, abbracciando le regole relative al margine di solvibilità e alla determinazione delle riserve tecniche) ha profondamente modificato la normativa con riferimento al comparto assicurativo, ma, con specifico riferimento a quello previdenziale, le istituzioni europee, escludendo l'applicabilità tout court di Solvency II, hanno esplicitamente riconosciuto l'esigenza della definizione di un adeguato e peculiare quadro normativo. A tal fine hanno attivato un'approfondita consultazione con gli operatori del comparto".
La situazione dei fondi complementari a prestazione definita
Tra gli enti previdenziali soggetti al Regolamento rientrano i fondi complementari a prestazione definita, vale a dire quei fondi che stabiliscono da subito il denaro che si desidera ricevere al momento della prestazione, che rappresentano tuttora una percentuale non trascurabile delle realtà di settore. A oggi, questi sono una delle principali criticità del Regolamento, per via del fatto che risentono maggiormente dei principali fattori di destabilizzazione del sistema previdenziale: l'allungamento della speranza di vita degli iscritti (con conseguente peggioramento delle tabelle attuariali concernenti il rischio demografico), l'incremento nominale delle rendite dovute ai meccanismi perequativi previsti dagli statuti, e l'erosione dei rendimenti connessi alla crisi economica in atto.
In questo tipo di forma pensionistica la stabilità economica è definita in un orizzonte operativo ampio, che tiene conto dell'evoluzione futura della forma stessa. Pertanto, nella valutazione delle riserve entrano a pieno titolo non solo gli impegni relativi ai soggetti già pensionati e ai diritti maturati dagli iscritti attivi, ma anche quelli relativi alla copertura dei diritti futuri e le contribuzioni future degli iscritti in attività, oltre agli impegni e alle contribuzioni di coloro che si iscriveranno dopa la data di valutazione.
"Se tale fattispecie non trova, nella quasi totalità dei casi, concreta applicazione nei fondi pensione preesistenti a prestazione definita, per legge chiusi a nuove iscrizioni - osserva Corbello - non considerare, con riferimento agli attuali iscritti, i diritti di futura maturazione e le contribuzioni future può condurre a valutazioni non corrette delle riserve e, quindi del tasso effettivo di loro copertura. Del resto, la Direttiva Iorp (all'art. 15, comma 4, lett. a) sottolinea come l'importo minimo delle riserve tecniche è calcolato secondo un metodo attuariale sufficientemente prudente, tenuto conto di tutti gli impegni per prestazioni e contributi, conformemente alla disciplina pensionistica dell'ente. Alla luce di queste considerazioni - conclude il presidente di Assoprevidenza - le medesime esigenze di prudenzialità più volte evocate dal Regolamento, consigliano di effettuare il calcolo delle riserve tenendo conto anche dell'evoluzione futura del fondo".
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