Insurance Trade

Danno alla persona, finalmente un po’ di chiarezza

La sentenza n. 235 della Corte Costituzionale, resa nota lo scorso 16 ottobre, chiarisce antichi dubbi interpretativi e introduce elementi decisionali che pongono fine a un dibattito giurisprudenziale durato anni

Watermark vert
La Corte Costituzionale ha reso nota, in data 16 ottobre 2014, la sentenza n.235 che, inutile negarlo, era una delle decisioni più attese nella materia del risarcimento del danno alla persona.
Questa sentenza, assieme a quella che ancora aspettiamo dal 17 giugno scorso (data dell'udienza pubblica delle sezioni unite della Cassazione, chiamate a decidere la risarcibilità o meno del danno da "perdita del bene vita"), vantava l'attesa di quelle pronunzie destinate, in un modo o nell'altro, a stravolgere l'impianto ordinamentale, preesistente ed attuale.
A ciò si aggiunga che la materia discussa e risolta nella sentenza 235 impatta in misura importante nella casistica del risarcimento del danno da sinistro stradale e che, almeno secondo gli auspici, la decisione era chiamata a risolvere quasi dieci anni di mai sopiti conflitti dottrinali e giurisprudenziali.

Decisioni non più contestabili
Se queste erano le attese, va detto subito che le stesse non sono andate deluse: la Corte ha preso decisioni interpretative chiare e solutorie della gran parte delle questioni che si erano poste fin dalla entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni, nella parte in cui disciplinava l'istituzione di una tabella di liquidazione per le lesioni conseguenti a sinistri stradali, con l'intento dichiarato di delimitare e contenere i costi risarcitori dei sinistri nel regime pubblicistico e sociale che regge l'assicurazione obbligatoria per la RC Auto.
Le censure mosse riguardavano da un lato una supposta lesione del principio di uguaglianza (a parità di lesione il danneggiato percepiva somme diverse a seconda che fosse vittima di un sinistro stradale o di altra vicenda illecita) e di compromissione del potere del giudice di personalizzare il danno e, dall'altra, la violazione del principio della integralità del ristoro (laddove viene imposto un tetto ai risarcimenti del danno).
La Corte, respingendo le censure provenienti da ben quattro tribunali di ogni parte del Paese, pone alcuni paletti chiari e non più contestabili che è bene, seppur sommariamente, così riassumere.
A.L'art. 139 del codice delle assicurazioni non viola l'articolo 76 della Carta costituzionale perché il legislatore aveva delegato la riforma della normativa RC Auto anche nel contesto della razionalizzazione delle tabelle di liquidazione dei danni.
B.Lo stesso articolo, poi, non viola il principio di uguaglianza e quello della tutela dei diritti primari (artt. 2 e 3) perché, al contrario di quanto sostenuto, la riduzione del quantum risarcitorio è compensata con una disciplina che avvantaggia la vittima di sinistri stradali rispetto ad altre (potendo ottenere certo ristoro del danno dal sistema assicurativo cui è imposto l'obbligo di contrarre polizze RC Auto).
C.La tabella proposta sulla base dell'art. 139 del codice non viola nemmeno il principio di integralità del danno perché il risarcimento può essere commisurato dal giudice fino ad aumentarlo del 20% massimo come previsto dal III comma della norma censurata.
D.Né potrà essere ammesso un risarcimento superiore a quello derivante dalla tabella, eventualmente maggiorata della suddetta quota del 20%, poiché tale valore sconta in sé l'integralità del ristoro, come disposto e previsto dalle sentenze della Cassazione a SSUU rese nel novembre del 2008 e che da allora disciplinano il nostro diritto risarcitorio.
E.Infine, la Corte ha ritenuto ammissibile e legittima una tabella che limiti il ristoro del danno, con il tetto indicato dalla legge, nella misura in cui tale compressione del diritto della persona sia riequilibrato dalla difesa di un altro interesse sociale parimenti degno di attenzione: quello della sostenibilità dei premi assicurativi per la comunità, che necessariamente passa attraverso la compressione ed il calmieramento del costo dei sinistri.

La validità della tabella
Così composto questo annoso conflitto giuridico ed elevata la tabella di liquidazione per le lesioni di lieve entità a parametro normativo congruo e valido di compensazione del danno alla persona, resta aperta la discussione sulla validità di questo sistema, nell'ipotesi in cui vedesse la luce la tabella delle lesioni più gravi (art. 138 cod. ass.), attesa da oramai troppi anni.
La soluzione data dalla Corte al bilanciamento degli interessi in gioco (danno alla persona e sostenibilità economica del sistema) non appare predicabile anche nel diverso contesto della compensazione delle menomazioni gravi e presuppone la necessità, ove riproposta la questione in futuro, di un nuovo vaglio di costituzionalità.
Ma, nel sistema odierno, come "sanato" dalla odierna pronuncia, il nostro ordinamento si dota definitivamente di parametri normativi incontrovertibili e limitati per la compensazione del danno biologico fino al 9%, tanto nel contesto della RC Auto, quanto, va rammentato, nell'ipotesi che la lesione dipenda da un errore medico (art. 3 delle n. 289/2012, meglio nota come "Legge Balduzzi").

Filippo Martini, Studio legale Mrv

© RIPRODUZIONE RISERVATA

👥

Articoli correlati

I più visti