Danno alla persona
La letteratura giuridica che riguarda questa fattispecie di lesioni è assai ampia, perché si è discusso molto e tutt’ora si discute in giurisprudenza e in dottrina sulle varie categorie, sottocategorie, tipologie e voci che lo individuano
07/04/2023
All’interno del nostro sistema giuridico, nel quale tutti i danni che coinvolgano l’integrità fisica e psichica dell’individuo assumono una rilevanza particolare, il concetto di danno alla persona è piuttosto complesso. Si tratta in primis di una delle voci essenziali che indicano il tipo di danno coperto nelle polizze di responsabilità civile. In genere, all’interno del massimale assicurato, ovvero del limite di risarcimento prestato in ciascuna polizza assicurativa, distinguiamo due sotto-limiti: uno per i danni causati alle persone e uno per i danni causati a cose o animali.
È anche possibile che in polizza non vengano indicati sotto-limiti di risarcimento: il massimale assicurato si intenderà così unico, cioè valevole indistintamente, sia che vengano danneggiate persone, cose o animali.
DANNO PATRIMONIALE E DANNO NON PATRIMONIALE
Il danno alla persona comprende tutti i danni causati a un essere umano.
La letteratura giuridica che riguarda questa fattispecie di danno è assai ampia, perché si è discusso molto e tutt’ora si discute in giurisprudenza e in dottrina sulle varie categorie, sottocategorie, tipologie e voci che lo individuano.
Innanzi tutto, all’interno della categoria di danno alla persona, distinguiamo il danno patrimoniale, che comprende il danno emergente, ovvero la perdita economica inflitta al danneggiato e il lucro cessante, cioè il mancato guadagno subito dallo stesso.
Avremo poi il danno non patrimoniale, che comprende invece il danno alla salute e ai diritti inviolabili dell’uomo (si dice anche danno al bene vita).
L’attuale nostro sistema è dunque definito come bipolare, perché distingue il danno patrimoniale da quello non patrimoniale. Il primo indica la lesione del patrimonio del danneggiato valutabile in termini monetari, ovvero il pregiudizio di natura economica che possiamo rilevare comparando il patrimonio del danneggiato prima e dopo il verificarsi del fatto dannoso. Per informazioni più dettagliate su questa definizione, vi invito a consultare la voce Danno patrimoniale del presente glossario.
Il danno non patrimoniale, invece, è il danno conseguente alla lesione di quegli interessi dell’individuo che non sono connotati da rilevanza economica.
Esso riguarda quindi la vita affettiva, la salute, l’onore e il prestigio della persona e non rileva sulla sua capacità di produrre reddito. Come è intuibile, questa categoria di danno è assai più complessa da valutare, perché concerne tutti i pregiudizi subiti dall’integrità dell’individuo in tutti quegli aspetti definiti come dinamico-relazionali, insomma, nel suo modo di essere all’interno dell’ambiente in cui vive e opera.
Comprende il danno fisico alla salute (sancito dall’articolo 32 della Costituzione) come pure il danno dovuto al peggioramento della qualità della vita, alla lesione del diritto alla serenità e tranquillità familiare (anche questi sanciti dagli articoli 2, 29 e 30 della nostra Carta costituzionale), alla reputazione, all’immagine, al nome e anche alla riservatezza.
Si tratta dei diritti inviolabili garantiti costituzionalmente e per questo tale categoria di danno è tanto rilevante sul piano giuridico, perché il diritto all’integrità psicofisica della persona costituisce per noi un diritto primario e inviolabile. Come accennato, le caratteristiche del danno non patrimoniale comportano che il relativo risarcimento sia assai complesso da stabilire e si rende dunque necessario un tipo di valutazione equitativa da parte della magistratura, allo scopo di ottenere una “compensazione economica socialmente adeguata del pregiudizio” che “l’ambiente sociale accetta come compensazione equa”, condotta “con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione” (Cassazione n. 1361/2014), nella necessità di “ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre” (Cassazione Sezioni Unite n. 26972/2008). Troverete una più accurata analisi di questa definizione e delle sue sottocategorie alla voce Danno non patrimoniale del presente glossario.
L’ONERE PROBATORIO
Per quanto attiene all’onere probatorio, il danno alla persona non può considerarsi un danno in re ipsa (ovvero un tipo di danno implicito nel comportamento stesso di chi lo causa, al punto da non rendere necessaria la sua dimostrazione). Pertanto, l’onere della prova del danno lamentato, del fatto che l’ha determinato e del nesso di causalità che lega indissolubilmente tutti questi elementi, grava sul danneggiato. Il pregiudizio subito deve pertanto essere sempre allegato e provato, con riferimento al danno futuro e a quello morale. La prova può essere anche fornita per presunzioni (eventualmente superabili con la prova del caso contrario), ma è sempre il danneggiato, o i suoi aventi diritto, che devono allegare alla propria domanda risarcitoria tutte le circostanze e i fatti utili ad apprezzare la lesione patita.
SE A ESSERE DANNEGGIATA È UNA PERSONA GIURIDICA
Un’ultima menzione merita il danno non patrimoniale subito dalle persone giuridiche (intese come soggetto di diritto costituito da persone fisiche e da beni), che è rappresentato dal pregiudizio di natura non economica derivante da lesioni di valori inerenti alla persona, riconosciuto però a un soggetto collettivo.
Questo tipo di danno si configura ogni volta che un determinato comportamento incida sulla reputazione e sull’immagine della persona giuridica in esame e comprende quei diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti che risultino compatibili con l’assenza di fisicità (come l’esistenza e i diritti all’immagine, alla reputazione, all’identità storica, culturale e politica). Anche per il danno non patrimoniale subito dalle persone giuridiche l’onere probatorio grava sul danneggiato, che è tenuto a fornire la prova specifica dei pregiudizi subiti, anche su base presuntiva. È possibile trovare maggiori informazioni al riguardo nella voce del presente glossario dedicata al Danno non patrimoniale.
Come anticipato in premessa, è dunque assai vivace la discussione in giurisprudenza e in dottrina, riguardo alle caratteristiche che individuano il danno alla persona. Ciò perché il nostro ordinamento è marcato da un alto livello di sofisticazione e vitalità, il che comporta la continua evoluzione delle differenti poste di danno che lo compongono.
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