Una direttiva all'insegna della trasparenza
03/06/2012
Da un articolo sul settimanale francese L'Agefi Actifs emerge il sentore che il progetto di revisione della direttiva sull'intermediazione assicurativa seguirà sempre più la filosofia europea che incarna i principi di trasparenza delle remunerazioni e dei conflitti di interesse, già contenuti nella bozza della MiFID 2.
Lanciato alla fine del 2010 a Bruxelles, il processo di revisione della direttiva sulla intermediazione assicurativa (IMD 2 o DIA 2 all'italiana) sta ora vivendo un momento cruciale. Il testo provvisorio che alcuni operatori del settore hanno avuto modo di leggere conferma l'indiscrezione che la Commissione europea ha intenzione di continuare sulla strada tracciata dalla MiFID 2, addirittura copiando" le disposizioni contenute nella bozza della direttiva che regolerà il mercato dei servizi finanziari. Ma, come la storia insegna, in un campo come quello legislativo, dominato dalle lobby, i colpi di scena sono all'ordine del giorno.
Adeguatezza del prodotto offerto
Tutti i professionisti dovranno informare i loro clienti se quello che stanno offrendo è o non è un vero e proprio servizio di consulenza. Prendendo ancora spunto dalla MiFID, Bruxelles introdurrà un "test di adeguatezza" che l'intermediario o la compagnia di assicurazioni che offre servizi di consulenza personalizzati dovrà sottoporre ai clienti. Negli altri casi sarà comunque necessario un "test di appropriatezza". Sarà quindi indispensabile accertare il livello di conoscenza ed esperienza del cliente nel settore degli investimenti, in particolare in relazione al prodotto offerto. Inoltre, per meglio soddisfare le sue esigenze, bisognerà conoscere la disponibilità finanziaria e la finalità dell'operazione di investimento. Il rilascio delle informazioni sarà garantito dalla firma da parte del cliente di un documento appositamente predisposto. Inoltre l'intermediario dovrà inviare al cliente rapporti periodici sull'investimento effettuato. Infine l'intermediario dovrà comunicare sia le informazioni relative alla sua iscrizione nel registro di categoria, sia se sta agendo per conto di una o più compagnie o per conto del cliente.
Lanciato alla fine del 2010 a Bruxelles, il processo di revisione della direttiva sulla intermediazione assicurativa (IMD 2 o DIA 2 all'italiana) sta ora vivendo un momento cruciale. Il testo provvisorio che alcuni operatori del settore hanno avuto modo di leggere conferma l'indiscrezione che la Commissione europea ha intenzione di continuare sulla strada tracciata dalla MiFID 2, addirittura copiando" le disposizioni contenute nella bozza della direttiva che regolerà il mercato dei servizi finanziari. Ma, come la storia insegna, in un campo come quello legislativo, dominato dalle lobby, i colpi di scena sono all'ordine del giorno.
Trasparenza delle remunerazioni
La Commissione europea avrebbe "consacrato" il principio della trasparenza delle remunerazioni nell'articolo 18 della proposta di direttiva DIA 2. L'intermediario dovrà, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione sulla vita, comunicare al cliente la remunerazione percepita, indicando tasse e commissioni. Se ciò non fosse possibile, al cliente dovrà almeno essere specificato il metodo di calcolo delle commissioni. Per quanto riguarda invece le assicurazioni danni, per un periodo transitorio di tre anni, l'intermediario dovrà fornire le informazioni su richiesta del cliente, che dovrà essere precedentemente informato sulla possibilità di avvalersi di questo diritto. Inoltre, lo stesso articolo 18 dovrebbe disporre che le compagnie di assicurazione informino i clienti sulla natura e sull'ammontare dei compensi variabili percepiti dai dipendenti della compagnia che distribuiscono prodotti assicurativi.
La Commissione europea avrebbe "consacrato" il principio della trasparenza delle remunerazioni nell'articolo 18 della proposta di direttiva DIA 2. L'intermediario dovrà, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione sulla vita, comunicare al cliente la remunerazione percepita, indicando tasse e commissioni. Se ciò non fosse possibile, al cliente dovrà almeno essere specificato il metodo di calcolo delle commissioni. Per quanto riguarda invece le assicurazioni danni, per un periodo transitorio di tre anni, l'intermediario dovrà fornire le informazioni su richiesta del cliente, che dovrà essere precedentemente informato sulla possibilità di avvalersi di questo diritto. Inoltre, lo stesso articolo 18 dovrebbe disporre che le compagnie di assicurazione informino i clienti sulla natura e sull'ammontare dei compensi variabili percepiti dai dipendenti della compagnia che distribuiscono prodotti assicurativi.
Gestione dei conflitti di interesse
Un intero capitolo della direttiva dovrebbe essere dedicato alla tutela dei consumatori dei prodotti assicurativi con elementi di investimento, così come verranno definiti dalla direttiva PRIPs (Packaged retail investment products). Queste regole si applicheranno indistintamente agli intermediari e alle compagnie. La Commissione dovrebbe adottare misure stringenti con l'obiettivo di stabilire i criteri per prevenire, valutare e gestire le situazioni di conflitto di interessi. L'articolo 25 del testo provvisorio dovrebbe riprendere i principi generali stabiliti nella MiFID 2 per la comunicazione di informazioni "chiare e non fuorvianti". Questo articolo includerebbe anche la nozione di "consulenza indipendente basata su un'analisi ampia e imparziale dei prodotti offerti sul mercato". Da questa definizione, inoltre, potrebbe derivare il divieto assoluto di retrocedere le commissioni.
Un intero capitolo della direttiva dovrebbe essere dedicato alla tutela dei consumatori dei prodotti assicurativi con elementi di investimento, così come verranno definiti dalla direttiva PRIPs (Packaged retail investment products). Queste regole si applicheranno indistintamente agli intermediari e alle compagnie. La Commissione dovrebbe adottare misure stringenti con l'obiettivo di stabilire i criteri per prevenire, valutare e gestire le situazioni di conflitto di interessi. L'articolo 25 del testo provvisorio dovrebbe riprendere i principi generali stabiliti nella MiFID 2 per la comunicazione di informazioni "chiare e non fuorvianti". Questo articolo includerebbe anche la nozione di "consulenza indipendente basata su un'analisi ampia e imparziale dei prodotti offerti sul mercato". Da questa definizione, inoltre, potrebbe derivare il divieto assoluto di retrocedere le commissioni.
Adeguatezza del prodotto offerto
Tutti i professionisti dovranno informare i loro clienti se quello che stanno offrendo è o non è un vero e proprio servizio di consulenza. Prendendo ancora spunto dalla MiFID, Bruxelles introdurrà un "test di adeguatezza" che l'intermediario o la compagnia di assicurazioni che offre servizi di consulenza personalizzati dovrà sottoporre ai clienti. Negli altri casi sarà comunque necessario un "test di appropriatezza". Sarà quindi indispensabile accertare il livello di conoscenza ed esperienza del cliente nel settore degli investimenti, in particolare in relazione al prodotto offerto. Inoltre, per meglio soddisfare le sue esigenze, bisognerà conoscere la disponibilità finanziaria e la finalità dell'operazione di investimento. Il rilascio delle informazioni sarà garantito dalla firma da parte del cliente di un documento appositamente predisposto. Inoltre l'intermediario dovrà inviare al cliente rapporti periodici sull'investimento effettuato. Infine l'intermediario dovrà comunicare sia le informazioni relative alla sua iscrizione nel registro di categoria, sia se sta agendo per conto di una o più compagnie o per conto del cliente.
Assicurazioni e servizi finanziari a braccetto?
Fin dalla pubblicazione della ricerca IMD2 - Evoluzione o rivoluzione? Sviluppi della nuova direttiva sull'intermediazione assicurativa, MEDI ha portato avanti l'idea che l'offerta di servizi assicurativi fosse ben distinta da quella di prodotti finanziari.
Allo stesso tempo è conscio del fatto che ramo Vita e ramo Danni debbano essere considerati in maniera diversa, dato il differente impatto che determinano sulle decisioni e sulle risorse economiche dei consumatori finali. "Copiare" integralmente norme ideate per un settore che non è quello assicurativo rischia di appesantire il carico di oneri a cui gli intermediari saranno sottoposti, senza portare a un effettivo vantaggio per i clienti.
Attenzione, quindi, a non farsi attrarre troppo dai dettami della MiFID: il rischio, avvertito in Francia, ma non solo, è quello che si vada altrimenti incontro a una vera e propria rivoluzione.
Fin dalla pubblicazione della ricerca IMD2 - Evoluzione o rivoluzione? Sviluppi della nuova direttiva sull'intermediazione assicurativa, MEDI ha portato avanti l'idea che l'offerta di servizi assicurativi fosse ben distinta da quella di prodotti finanziari.
Allo stesso tempo è conscio del fatto che ramo Vita e ramo Danni debbano essere considerati in maniera diversa, dato il differente impatto che determinano sulle decisioni e sulle risorse economiche dei consumatori finali. "Copiare" integralmente norme ideate per un settore che non è quello assicurativo rischia di appesantire il carico di oneri a cui gli intermediari saranno sottoposti, senza portare a un effettivo vantaggio per i clienti.
Attenzione, quindi, a non farsi attrarre troppo dai dettami della MiFID: il rischio, avvertito in Francia, ma non solo, è quello che si vada altrimenti incontro a una vera e propria rivoluzione.
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