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La responsabilità professionale dell'ingegnere nell'ambito dell'edilizia

Seconda parte

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Le attività di progettazione e direzione dei lavori dei professionisti del settore edile sono prestazioni di carattere intellettuale caratterizzate dai requisiti specifici della professionalità, personalità e discrezionalità: tali prestazioni danno luogo a particolari responsabilità civili nel caso in cui l'incarico non sia svolto con la condotta diligente prevista.

Responsabilità in concorrenza con il committente
La responsabilità del committente concorre con quella del professionista tecnico quando durante l'esecuzione dell'appalto sono stati danneggiati terzi, sia nel caso in cui i danni derivino dal progetto, sia quando a causare il danno siano state le istruzioni impartite dal direttore dei lavori ed eseguite dall'appaltatore. In tale ipotesi, infatti, il committente risponde nei confronti dei terzi ai sensi dell'art. 2049 cod. civ..
L'attività dell'ingegnere quale direttore dei lavori che, per conto del committente è tenuto a controllare la regolarità ed il buon andamento dell'opera man mano posta in essere dal costruttore, infine, è stata qualificata dalla Suprema Corte come un'obbligazione di mezzi (e cioè di comportamento), non già di risultato, in quanto: ha per oggetto la prestazione di un'opera intellettuale che non si estrinseca, nemmeno in parte, in un risultato di cui si possa cogliere tangibilmente la consistenza, non sfociando in un'opera materiale" (Cass. 22 marzo 1995, n. 3264, in Giur. it. 1996, I, 1, pag. 62 con nota di Costanza Dino).



Responsabilità extracontrattuale del progettista - direttore dei lavori
Per chiudere questa nostra brevissima disamina (rimando alla precedente pubblicazione su questo notiziario), affrontiamo la responsabilità extracontrattuale dell'ingegnere progettista e direttore dei lavori ex art. 1669 cod. civ.
Secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, la responsabilità dell'appaltatore prevista dall'art. 1669 cod. civ. in caso di rovina, anche parziale, o di gravi difetti di edifici od altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, per vizio del suolo o difetto della costruzione, avrebbe natura extracontrattuale (in contrasto con la dottrina maggioritaria, secondo cui se il legislatore avesse voluto qualificare come aquiliana tale responsabilità, avrebbe più opportunamente collocato la norma nell'art. 2053 cod. civ., ampliando tale disposizione dal proprietario al costruttore dell'edificio).
La Suprema Corte ha infatti osservato che: "L'art. 1669 c.c., nonostante la sua collocazione nell'ambito della disciplina del contratto d'appalto, dà luogo ad un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, la quale, pur presupponendo un rapporto contrattuale, ne supera i confini e si configura come obbligazione derivante dalla legge per finalità e ragioni di carattere generale, costituite dall'interesse pubblico - trascendente quello individuale del committente - alla stabilità e solidità degli immobili destinati ad avere lunga durata, a preservazione dell'incolumità e sicurezza dei cittadini; e, sotto tale profilo la norma si pone in rapporto di specialità con quella generale di cui all'art. 2043 c.c., che trova applicazione solo ove non risulti applicabile quella speciale, ed attribuisce legittimazione ad agire contro l'appaltatore ed eventuali soggetti corresponsabili non solo al committente ed ai suoi aventi causa (ivi compreso l'acquirente dell'immobile), ma anche a qualunque terzo che lamenti essere stato danneggiato in conseguenza dei gravi difetti della costruzione, della sua rovina o del pericolo della rovina di essa" (Cass. civ., Sez. III, 28/01/2005, n. 1748).
Ebbene, sulla base dell'attribuzione di natura aquiliana alla responsabilità prevista dall'art. 1669 cod. civ., la giurisprudenza ha esteso l'applicabilità della norma anche al progettista ed al direttore dei lavori.
Sarebbe proprio la natura extracontrattuale della responsabilità, infatti, a consentire di ritenere legittimati passivi della domanda di risarcimento ai sensi dell'art. 1669 cod. civ. tutti coloro che hanno partecipato alla costruzione dell'immobile in posizione di "autonomia decisionale'': "L'ipotesi di responsabilità regolata dall'art. 1669 c.c. in tema di rovina e difetti di immobili ha natura extracontrattuale e, conseguentemente, trova un ambito di applicazione più ampio di quello risultante dal tenore letterale della disposizione - che fa riferimento soltanto all'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa - perché operante anche a carico del progettista, del direttore dei lavori e dello stesso committente che abbia provveduto alla costruzione dell'immobile con propria gestione diretta, ovvero sorvegliando personalmente l'esecuzione dell'opera, sì da rendere l'appaltatore un mero esecutore dei suoi ordini. Il suo presupposto risiede quindi, e in ogni caso, nella partecipazione alla costruzione dell'immobile in posizione di "autonomia decisionale", in difetto della quale lo stesso appaltatore sfugge a tale forma di responsabilità" (Cass. 16.02.2006 n. 3406; in senso conforme Cass. 10.09.2002, n. 13158).
Si pensi che: "La responsabilità del venditore-costruttore per gravi difetti dell'opera ex art. 1669 c.c., mirando a finalità di ordine pubblico, è applicabile non solo nei casi in cui il venditore abbia personalmente, cioè con propria gestione di uomini e mezzi, provveduto alla costruzione, ma anche nelle ipotesi in cui, pur avendo utilizzato l'opera di soggetti professionalmente qualificati, come l'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, abbia mantenuto il potere di impartire direttive o di sorveglianza sullo svolgimento dell'altrui attività, sicché anche in tali casi la costruzione dell'opera sia a lui riferibile; pertanto, il venditore può essere chiamato a rispondere dei gravi difetti dell'opera non soltanto quando i lavori siano eseguiti in economia, ma anche nell'ipotesi in cui la realizzazione dell'opera sia affidata a un terzo al quale non sia stata lasciata completa autonomia tecnica e decisionale. Ne consegue che il giudice di merito, nel verificare la responsabilità del venditore ex art. 1669 c.c., non può limitarsi ad accertare se l'opera sia stata direttamente compiuta dal medesimo, essendo necessario stabilire - anche quando nell'esecuzione siano intervenuti altri soggetti - se la costruzione sia ugualmente a lui riferibile, per avere egli mantenuto il potere di direttiva o di controllo sull'operato dei predetti" (Cass. civ., Sez. II, 22/02/2010, n. 4249).
L'azione ex art. 1669 cod. civ., comunque, si pone secondo la giurisprudenza di legittimità in un rapporto di specialità rispetto all'azione contemplata dall'art. 2043 cod. civ., risultando quest'ultima esperibile anche quando la seconda non lo è in concreto, perciò anche nel caso in cui il danno si è manifestato e prodotto oltre il decennio dal compimento dell'opera. Ovviamente, in tale ipotesi, spetta a colui che agisce provare tutti gli elementi richiesti dalla norma generale ed, in particolare, anche la colpa del costruttore (Cass. 12 aprile 2006, n. 8520).


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