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Il legislatore si prepara a tornare sul luogo del delitto

L’articolo 7 del Ddl “Concorrenza” appena approvato potrà determinare una svolta nella valutazione del danno alla persona. A risentirne, se sarà approvato, il potere discrezionale dei magistrati in tema di risarcimento per perdita del bene salute

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Il Governo, nel Consiglio dei Ministri svoltosi la scorsa settimana, ha approvato il testo del Ddl ribattezzato “concorrenza” che, in tanta parte, si occupa di assicurazione Rc auto e di danno alla persona (dall’articolo 2 al 15, su un corpo di complessivi 42 articoli).
Trattandosi di un disegno di legge, seppure di fonte governativa, la parola passa ora al Parlamento, nel cui  contesto dibattimentale le norme potranno incontrare modifiche e conferme.
Tra le molte disposizioni che riguardano aspetti amministrativi, contrattuali e di trasparenza del mercato, si ritiene opportuno dare evidenza al contenuto dell’articolo 7 che, se approvato, inciderà in modo sostanziale sul diritto al risarcimento del danno alla persona, non solo nel contesto Rc auto ma anche in quello del danno alla salute da colpa medica, stante l’estensione al criterio risarcitorio della Rc auto che la Legge Balduzzi ha previsto al suo interno.

Come cambierebbero gli art. 138 e 139

L’articolo 7 è titolato “Risarcimento del danno non patrimoniale” e si propone di apportare novità importanti al testo degli articoli 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni, i quali disciplinano le tabelle di liquidazione del danno alla salute conseguente a sinistro stradale.
Si sa che tali norme, introdotte nel 2005 nel corpo del Codice delle Assicurazioni, disciplinano l’una (la 138) il danno da lesione di non lieve entità (nella scala biologica che va dal 10 al 100% di inabilità permanente) e l’altra (la 139) il danno da microlesione (da 1 a 9%), prevedendo sia la definizione di danno biologico, sia i criteri di elaborazione delle tabelle di compensazione monetaria per la lesione della salute.
Due i temi che hanno sempre alimentato il dibattito in dottrina ed in giurisprudenza: il primo attiene al grave delta esistente tra i valori monetari previsti nella tabella di legge (oggi il raffronto è possibile solo per le lesioni lievi, mancando la tabella che attui l’art. 138) e la consuetudine della magistratura (che, con la tabella di Milano, compensa il danno in misura quasi doppia). Il secondo tema di confronto attiene al fatto che la tabella di legge non contiene, nel testo attuale, la liquidazione del danno morale che, quindi, resterebbe nella discrezionalità del giudice.
Ebbene, il testo approvato dal Governo, se convertito in legge, risolverà entrambe questi punti, lasciandoci una tabella vincolante e, soprattutto, non superabile dalla magistratura nemmeno a compenso del danno morale.

Le tabelle annullano la personalizzazione

I passaggi che costituiscono la più importante novella portano infatti in questa direzione, prevedendo espressamente che, a differenza dell’attuale testo di legge, “l’ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche”.
Con questo breve inciso, il Governo si propone di escludere che qualunque componente soggettiva legata alla lesione del bene salute da sinistro stradale possa trovare compenso in misura superiore a quella prevista dalla tabella di legge, di fatto limitando il potere di valutazione discrezionale del giudice al valore tabellare ed al parametro di personalizzazione per sofferenza previsto in un incremento percentuale massimo del 40% per le macro lesioni e del 20% per le micro.
Le reazioni non si sono fatte attendere: dura la presa di posizione dell’Organismo Unitario dell’avvocatura italiana (www.oua.it) e molte altre faranno capolino.
Per parte nostra, ci limitiamo ad osservare che il nostro ordinamento, per come retto dalla tutela di valori primari e costituzionali (come la salute, la dignità della persona, la famiglia e l’espressione esistenziale dell’individuo), ha sempre generato le proprie tutele in un contesto endogiurisprudenziale.
È la giurisprudenza che ha sempre tracciato le regole del diritto e della tutela della persona, attingendo a norme gerarchicamente superiori, come la Costituzione, le Direttive comunitarie e le costituzioni europee.
La nostra costruzione giurisprudenziale della tutela della salute, specie quando riferita a contesti di gravi compromissioni del bene e della libertà individuale (si pensi alla lesioni massimali con privazione delle principali funzioni vitali ed esistenziali della vittima), mal si presta ad essere compressa e schematizzata in formule normative rigide, nelle quali la funzione di personalizzazione della magistratura sia costretta e limitata.
La ragione per la quale da dieci anni aspettiamo l’emanazione della tabella per le lesioni di non lieve entità (prevista dall’art. 138 Cod.Ass.) non risiede nella pigrizia amministrativa degli esecutivi che negli anni si sono ben guardati dall’emanarla (lasciando così aperta la strada all’affermazione para-normativa della tabella del tribunale di Milano oggi divenuta nazionale), ma proprio nella difficoltà giuridica, sentita dagli uffici tecnici legislativi a ciò demandati, di trovare una sintesi tra compenso e diritto che sottragga spazio alla discrezionalità del giudice nel valutare i casi più gravi.
È nella lesione grave che si dipana la complessità esistenziale dell’individuo, che diversamente subisce la privazione dei diritti primari, e la compressione in schemi rigidi si è sempre storicamente scontrata con il rifiuto della magistratura di sentirsi limitata nell’esercizio della sua valutazione discrezionale e della funzione di ricerca di equilibrio tra lesione e sofferenza soggettiva.
Ove la novella proposta dal Governo si tramutasse in legge, la stessa dovrà passare l’esame di questa magistratura conservativa e gelosa del proprio ruolo primario di garante dell’individuo: ed il risultato è tutt’altro che scontato.

Filippo Martini, Studio Mrv

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