La clausola di delimitazione del rischio
Il confine tra oggetto del contratto di assicurazione e responsabilità dell’assicuratore è dato dalla capacità di definire, con maggiore chiarezza nella connotazione dei rischi assicurati, gli eventi dannosi per i quali la compagnia è obbligata e indennizzare l’assicurato
01/07/2015
Non sempre la giurisprudenza ha fornito considerazioni univoche circa le clausole delimitative del rischio oggetto del contratto. Si ricorda che l’orientamento dominante è nel senso di considerare clausole limitative della responsabilità solo quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito; diversamente, atterrebbero all’oggetto del contratto e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dall’art. 1341, co. 2, c.c., le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito (cfr. ex multiis, Cass. civ. Sez. III, 28-10-2014, n. 22806 e Trib. Padova Sez. II, 06-02-2014).
Le clausole delimitative dell'oggetto sono caratterizzate dal fatto di escludere dal rischio garantito gli eventi dannosi contraddistinti da determinati elementi della fattispecie (es. modalità di accadimento, identità del danneggiato, tipologia o causa del danno, tempo in cui questo si è verificato ed altri ancora): esse selezionano gli eventi dannosi indennizzabili rispetto a quelli che non lo sono, sulla base di elementi di fatto inerenti all'evento dannoso medesimo. Al contrario, quelle clausole che fanno riferimento a fatti estranei all'evento dannoso, apparentemente per escludere il sorgere dell'obbligazione indennitaria dell'assicuratore, in realtà, prevedono una limitazione della sua responsabilità contrattuale e ricadono, quindi, nella previsione degli artt. 1229 e 1341 c.c.
Due esempi concreti
È importante tuttavia che la delimitazione sia circostanziata e non generica. Analizziamo due casi recentemente affrontati.
Nel primo, la pretesa dell’assicurato si fondava sull’asserito carattere vessatorio della clausola contrattuale che limitava quantitativamente la somma dovuta dall’assicuratore a titolo di indennizzo. Più precisamente, la clausola in questione prevedeva che: “la somma assicurata è pari al saldo in linea capitale risultante dalle evidenze contabili del contraente al giorno precedente a quello in cui si è verificato l’infortunio”, limitando “l’ammontare dell’indennizzo … alla somma assicurata, con il massimo di € 40.000,00 per ogni rapporto. Qualora risultino in essere più rapporti intestati alla medesima persona, la somma degli indennizzi non potrà essere superiore a € 100.000,00”.
Il giudice, contrariamente alle deduzioni dell’assicurato, ha ritenuto che la clausola de qua avesse la funzione di delimitare il rischio e, pertanto, fosse valida pur non essendo stata sottoscritta una duplice volta.
Tuttavia, è necessario che la delimitazione del rischio sia ben circostanziata.
In altro caso, difatti, la questione aveva ad oggetto una clausola che prevedeva l’esclusione nel rischio assicurato “per danni a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose in genere, dovute a franamento, cedimento, assestamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati”.
Ebbene, tale clausola, pur riguardando l’oggetto del contratto, è stata ritenuta vessatoria perché l’inciso “da qualsiasi causa determinati” comportava una esclusione così ampia e indiscriminata limitando, di fatto, l’esposizione dell’assicuratore (vedasi, anche, Corte di Cassazione, Sentenza 7 aprile 2010, n. 8235).
Alla luce degli esempi suesposti, è evidente che le compagnie di assicurazione dovranno sempre prestare particolare attenzione alla connotazione del rischio assicurato, che dovrà essere quanto più precisa possibile, attraverso l'individuazione degli aspetti che contraddistinguono gli eventi dannosi per i quali l'assicuratore sarà obbligato a indennizzare l’assicurato.
Il suggerimento è quello di enumerare minuziosamente tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna ad indennizzare il danno, rimanendo esclusi i casi non menzionati ovvero espressamente menzionare i casi di esclusione, senza ricorrere a generiche limitazioni.
Le clausole delimitative dell'oggetto sono caratterizzate dal fatto di escludere dal rischio garantito gli eventi dannosi contraddistinti da determinati elementi della fattispecie (es. modalità di accadimento, identità del danneggiato, tipologia o causa del danno, tempo in cui questo si è verificato ed altri ancora): esse selezionano gli eventi dannosi indennizzabili rispetto a quelli che non lo sono, sulla base di elementi di fatto inerenti all'evento dannoso medesimo. Al contrario, quelle clausole che fanno riferimento a fatti estranei all'evento dannoso, apparentemente per escludere il sorgere dell'obbligazione indennitaria dell'assicuratore, in realtà, prevedono una limitazione della sua responsabilità contrattuale e ricadono, quindi, nella previsione degli artt. 1229 e 1341 c.c.
Due esempi concreti
È importante tuttavia che la delimitazione sia circostanziata e non generica. Analizziamo due casi recentemente affrontati.
Nel primo, la pretesa dell’assicurato si fondava sull’asserito carattere vessatorio della clausola contrattuale che limitava quantitativamente la somma dovuta dall’assicuratore a titolo di indennizzo. Più precisamente, la clausola in questione prevedeva che: “la somma assicurata è pari al saldo in linea capitale risultante dalle evidenze contabili del contraente al giorno precedente a quello in cui si è verificato l’infortunio”, limitando “l’ammontare dell’indennizzo … alla somma assicurata, con il massimo di € 40.000,00 per ogni rapporto. Qualora risultino in essere più rapporti intestati alla medesima persona, la somma degli indennizzi non potrà essere superiore a € 100.000,00”.
Il giudice, contrariamente alle deduzioni dell’assicurato, ha ritenuto che la clausola de qua avesse la funzione di delimitare il rischio e, pertanto, fosse valida pur non essendo stata sottoscritta una duplice volta.
Tuttavia, è necessario che la delimitazione del rischio sia ben circostanziata.
In altro caso, difatti, la questione aveva ad oggetto una clausola che prevedeva l’esclusione nel rischio assicurato “per danni a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose in genere, dovute a franamento, cedimento, assestamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati”.
Ebbene, tale clausola, pur riguardando l’oggetto del contratto, è stata ritenuta vessatoria perché l’inciso “da qualsiasi causa determinati” comportava una esclusione così ampia e indiscriminata limitando, di fatto, l’esposizione dell’assicuratore (vedasi, anche, Corte di Cassazione, Sentenza 7 aprile 2010, n. 8235).
Alla luce degli esempi suesposti, è evidente che le compagnie di assicurazione dovranno sempre prestare particolare attenzione alla connotazione del rischio assicurato, che dovrà essere quanto più precisa possibile, attraverso l'individuazione degli aspetti che contraddistinguono gli eventi dannosi per i quali l'assicuratore sarà obbligato a indennizzare l’assicurato.
Il suggerimento è quello di enumerare minuziosamente tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna ad indennizzare il danno, rimanendo esclusi i casi non menzionati ovvero espressamente menzionare i casi di esclusione, senza ricorrere a generiche limitazioni.
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