Costi delle polizze Ppi nell’occhio di Ivass
A un mese di distanza dalla precedente lettera al mercato sulle polizze di tipo Payment Protection Insurance, l’Autorità di Vigilanza Assicurativa ritorna sul tema emanando un’ulteriore lettera, volta a far luce sulle strutture di costo connesse alle polizze abbinate a finanziamenti
07/10/2015
Le polizze Ppi, ormai diffusesi grandemente anche sul mercato italiano, nascono nel mondo anglosassone con la finalità di proteggere il contraente/assicurato da eventi pregiudizievoli che possano limitare la sua capacità di rimborso di un finanziamento concesso da una banca o da un altro intermediario finanziario.
Di fatto, tutelano il finanziatore rispetto a eventuali eventi connessi alla vita o alla incolumità fisica del finanziato ovvero alla sua capacità lavorativa, che possano inficiare la sua capacità di dar seguito agli obblighi di restituzione del finanziamento assunti con il finanziamento.
Frequentemente vendute in “pacchetti” (ovvero mediante abbinamenti di coperture vita e danni) associati a finanziamenti, prestiti personali, credito al consumo, mutui immobiliari, carte di credito revolving e mutui immobiliari, si sono ultimamente affermate anche in modalità di vendita di tipo “stand alone” (i.e. senza essere abbinate a finanziamenti) e per la loro frequente mancanza di trasparenza hanno da tempo richiamato l’attenzione del legislatore, nonché delle autorità di vigilanza assicurativa e bancaria, italiane.
In particolare, con i commi da 15 quater a 15 sexies dell’articolo 22 del d. l. 18 ottobre 2012 n. 179 (c.d. “Crescita Bis”), successivamente convertito, con modifiche, dall’articolo 1, legge 17 dicembre 2012 n. 221, il legislatore, nell’intento di tutelare in modo particolare i consumatori, aveva imposto alcuni presidi di trasparenza agli operatori, quali, tra gli altri, la restituzione parziale del premio pagato e non goduto, in caso di estinzione anticipata del finanziamento e posto l’attenzione su tutti quegli elementi, spese in primis, volti a non consentire la libera portabilità del mutuo.
La lettera al mercato del 26 agosto scorso
Con la precedente lettera inviata agli operatori del settore (imprese di assicurazione e banche e intermediari iscritti alla sezione D del Registro Unico degli Intermediari), Ivass, di concerto con la Banca d’Italia, era già ritornata sul tema della trasparenza delle polizze PP, esponendo i risultati dell’indagine conoscitiva svolta congiuntamente dalle due Autorità, e, più in particolare, Ivass per la parte relativa alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese di assicurazione e Banca d’Italia per quella dei comportamenti delle banche e degli intermediari finanziari, coinvolti nell’offerta delle polizze in questione in abbinamento ai finanziamenti.
In particolare, le due Autorità avevano lamentato una serie di criticità riscontrate nella fase di produzione e di distribuzione di tali prodotti (quali, ad es., offerta del prodotto comprendente molteplici garanzie in modo indistinto, con impossibilità per il cliente di associare il premio alle diverse componenti di garanzia offerte e di escluderne quelle di non interesse; significativa riduzione delle garanzie per effetto di carenze o franchigie ovvero di clausole limitative della durata della polizza, utilizzo indiscriminato di dichiarazioni di buono stato di salute, in luogo di questionari sanitari, mancata restituzione del premio non goduto, in caso di estinzione anticipata di finanziamento, scarsa informativa e verifica di adeguatezza in fase di collocamento).
Rispetto alle criticità emerse, con lettera del 26 agosto scorso, Ivass aveva richiesto all’organo ammnistrativo delle imprese di assicurazione e degli intermediari di adottare – entro 90 giorni – un piano da sottoporre all’organo di controllo e da realizzare nei successivi 90 giorni, contenente le iniziative volte a rendere i prodotti e le modalità di offerta ed esecuzione dei contratti in linea con quanto previsto dalla legge e indicato nel dettaglio, congiuntamente, dalle due Autorità.
Ivass e Banca d’Italia avevano già preannunciato, in quella sede, la loro intenzione di approfondire la struttura dei costi connessi a tali polizze.
La lettera al mercato del 24 settembre scorso
In linea con quanto già preannunciato, Ivass ha pubblicato sul proprio sito un’ulteriore lettera al mercato avente ad oggetto le polizze Ppi, questa volta per ciò che attiene la struttura dei costi relativi a tali prodotti.
La lettera, che questa volta è a firma singola della sola Autorità di Vigilanza assicurativa, è indirizzata alle imprese di assicurazione vita e danni, domestiche e comunitarie operanti in Italia in solo regime di stabilimento, che offrono coperture assicurative di tipo Ppi in modalità pacchetto o stand alone.
A queste imprese, l’Autorità di settore richiede di inviare tra il 15 e il 30 ottobre prossimi, avvalendosi dell’applicazione Infostat accessibile dal sito Ivass, una serie di dati relativi all’anno 2014, riguardanti le polizze abbinate ai finanziamenti.
In particolare, l’indagine, che mira a rilevare informazioni sulla raccolta premi, numero di assicurati, entità complessiva delle provvigioni riconosciute alla rete di vendita per le polizze Ppi vendute nel 2014, prevede, nello specifico, per le polizze a pacchetto (i.e. abbinamento di coperture vita con coperture danni), la trasmissione di una serie di informazioni riguardanti le aliquote provvigionali medie riconosciute ai diversi canali di distribuzione nonché il livello dei premi di tariffa per ciascuna delle garanzie che compongono i pacchetti Ppi e i relativi caricamenti applicati sui premi.
Di interesse rilevare che, in caso di pacchetti, Ivass richieda che la relativa informativa sia fornita, all’Autorità di Vigilanza, dalla sola impresa di assicurazione vita, che si dovrà far carico di trasmettere a Ivass anche le informazioni riguardanti le coperture assicurative relative alla componente danni.
Con riferimento alle coperture vendute in modalità “stand alone” (non abbinate cioè a finanziamenti), le imprese dovranno comunicare a Ivass analoga informativa per le prime tre tariffe in termini di volume della produzione 2014.
Per le imprese, poi, che nel 2014 non hanno raccolto premi derivanti da polizze abbinate a finanziamenti, la comunicazione è comunque dovuta, secondo le modalità precedentemente accennate.
Quale futuro per le polizze Ppi
Appare difficile, in questa fase, fare dei pronostici sul futuro che attende gli operatori del settore.
Senz’altro gli interventi svolti sin qui dal legislatore prima e dal regolatore poi hanno, come prioritaria, la finalità di promuovere la trasparenza a favore dei consumatori, favorendo una concorrenza nel settore ancora acerba e forse anche di difficile realizzazione.
Appare infatti difficile, ancora oggi (nonostante i copiosi interventi in materia), immaginare che un consumatore in attesa di ricevere un prestito disquisisca con la banca sulle coperture assicurative realmente necessarie alla sua posizione e chiedere l’esclusione delle coperture superflue, ad esempio, sebbene gli interventi correttivi dovrebbero mirare proprio a questo.
Sebbene qualche operatore già paventi un ridimensionamento ulteriore del settore - nel quale peraltro i margini sembrano farsi sempre più esigui – c’è tuttavia da ritenere che il mercato non sia destinato a scomparire, fin quando le banche continueranno a concedere finanziamenti.
Di fatto, tutelano il finanziatore rispetto a eventuali eventi connessi alla vita o alla incolumità fisica del finanziato ovvero alla sua capacità lavorativa, che possano inficiare la sua capacità di dar seguito agli obblighi di restituzione del finanziamento assunti con il finanziamento.
Frequentemente vendute in “pacchetti” (ovvero mediante abbinamenti di coperture vita e danni) associati a finanziamenti, prestiti personali, credito al consumo, mutui immobiliari, carte di credito revolving e mutui immobiliari, si sono ultimamente affermate anche in modalità di vendita di tipo “stand alone” (i.e. senza essere abbinate a finanziamenti) e per la loro frequente mancanza di trasparenza hanno da tempo richiamato l’attenzione del legislatore, nonché delle autorità di vigilanza assicurativa e bancaria, italiane.
In particolare, con i commi da 15 quater a 15 sexies dell’articolo 22 del d. l. 18 ottobre 2012 n. 179 (c.d. “Crescita Bis”), successivamente convertito, con modifiche, dall’articolo 1, legge 17 dicembre 2012 n. 221, il legislatore, nell’intento di tutelare in modo particolare i consumatori, aveva imposto alcuni presidi di trasparenza agli operatori, quali, tra gli altri, la restituzione parziale del premio pagato e non goduto, in caso di estinzione anticipata del finanziamento e posto l’attenzione su tutti quegli elementi, spese in primis, volti a non consentire la libera portabilità del mutuo.
La lettera al mercato del 26 agosto scorso
Con la precedente lettera inviata agli operatori del settore (imprese di assicurazione e banche e intermediari iscritti alla sezione D del Registro Unico degli Intermediari), Ivass, di concerto con la Banca d’Italia, era già ritornata sul tema della trasparenza delle polizze PP, esponendo i risultati dell’indagine conoscitiva svolta congiuntamente dalle due Autorità, e, più in particolare, Ivass per la parte relativa alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese di assicurazione e Banca d’Italia per quella dei comportamenti delle banche e degli intermediari finanziari, coinvolti nell’offerta delle polizze in questione in abbinamento ai finanziamenti.
In particolare, le due Autorità avevano lamentato una serie di criticità riscontrate nella fase di produzione e di distribuzione di tali prodotti (quali, ad es., offerta del prodotto comprendente molteplici garanzie in modo indistinto, con impossibilità per il cliente di associare il premio alle diverse componenti di garanzia offerte e di escluderne quelle di non interesse; significativa riduzione delle garanzie per effetto di carenze o franchigie ovvero di clausole limitative della durata della polizza, utilizzo indiscriminato di dichiarazioni di buono stato di salute, in luogo di questionari sanitari, mancata restituzione del premio non goduto, in caso di estinzione anticipata di finanziamento, scarsa informativa e verifica di adeguatezza in fase di collocamento).
Rispetto alle criticità emerse, con lettera del 26 agosto scorso, Ivass aveva richiesto all’organo ammnistrativo delle imprese di assicurazione e degli intermediari di adottare – entro 90 giorni – un piano da sottoporre all’organo di controllo e da realizzare nei successivi 90 giorni, contenente le iniziative volte a rendere i prodotti e le modalità di offerta ed esecuzione dei contratti in linea con quanto previsto dalla legge e indicato nel dettaglio, congiuntamente, dalle due Autorità.
Ivass e Banca d’Italia avevano già preannunciato, in quella sede, la loro intenzione di approfondire la struttura dei costi connessi a tali polizze.
La lettera al mercato del 24 settembre scorso
In linea con quanto già preannunciato, Ivass ha pubblicato sul proprio sito un’ulteriore lettera al mercato avente ad oggetto le polizze Ppi, questa volta per ciò che attiene la struttura dei costi relativi a tali prodotti.
La lettera, che questa volta è a firma singola della sola Autorità di Vigilanza assicurativa, è indirizzata alle imprese di assicurazione vita e danni, domestiche e comunitarie operanti in Italia in solo regime di stabilimento, che offrono coperture assicurative di tipo Ppi in modalità pacchetto o stand alone.
A queste imprese, l’Autorità di settore richiede di inviare tra il 15 e il 30 ottobre prossimi, avvalendosi dell’applicazione Infostat accessibile dal sito Ivass, una serie di dati relativi all’anno 2014, riguardanti le polizze abbinate ai finanziamenti.
In particolare, l’indagine, che mira a rilevare informazioni sulla raccolta premi, numero di assicurati, entità complessiva delle provvigioni riconosciute alla rete di vendita per le polizze Ppi vendute nel 2014, prevede, nello specifico, per le polizze a pacchetto (i.e. abbinamento di coperture vita con coperture danni), la trasmissione di una serie di informazioni riguardanti le aliquote provvigionali medie riconosciute ai diversi canali di distribuzione nonché il livello dei premi di tariffa per ciascuna delle garanzie che compongono i pacchetti Ppi e i relativi caricamenti applicati sui premi.
Di interesse rilevare che, in caso di pacchetti, Ivass richieda che la relativa informativa sia fornita, all’Autorità di Vigilanza, dalla sola impresa di assicurazione vita, che si dovrà far carico di trasmettere a Ivass anche le informazioni riguardanti le coperture assicurative relative alla componente danni.
Con riferimento alle coperture vendute in modalità “stand alone” (non abbinate cioè a finanziamenti), le imprese dovranno comunicare a Ivass analoga informativa per le prime tre tariffe in termini di volume della produzione 2014.
Per le imprese, poi, che nel 2014 non hanno raccolto premi derivanti da polizze abbinate a finanziamenti, la comunicazione è comunque dovuta, secondo le modalità precedentemente accennate.
Quale futuro per le polizze Ppi
Appare difficile, in questa fase, fare dei pronostici sul futuro che attende gli operatori del settore.
Senz’altro gli interventi svolti sin qui dal legislatore prima e dal regolatore poi hanno, come prioritaria, la finalità di promuovere la trasparenza a favore dei consumatori, favorendo una concorrenza nel settore ancora acerba e forse anche di difficile realizzazione.
Appare infatti difficile, ancora oggi (nonostante i copiosi interventi in materia), immaginare che un consumatore in attesa di ricevere un prestito disquisisca con la banca sulle coperture assicurative realmente necessarie alla sua posizione e chiedere l’esclusione delle coperture superflue, ad esempio, sebbene gli interventi correttivi dovrebbero mirare proprio a questo.
Sebbene qualche operatore già paventi un ridimensionamento ulteriore del settore - nel quale peraltro i margini sembrano farsi sempre più esigui – c’è tuttavia da ritenere che il mercato non sia destinato a scomparire, fin quando le banche continueranno a concedere finanziamenti.
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