D&O: occhio alle coperture
Queste polizze coprono a livello civilistico e, in caso di azione penale, vanno affiancate alla tutela legale. Specificando, in clausola, le spese legali rimborsabili
18/12/2015
Negli ultimi anni le compagnie assicuratrici hanno dimostrato un sempre maggiore interesse nei confronti delle soluzioni comunemente definite D&O (Directors and Officers), il cui mercato sta crescendo, in Italia, a ritmi costanti.
Questo tipo di polizza presenta un'indubbia utilità, in quanto tiene indenne gli assicurati dalle perdite pecuniarie derivanti dagli atti illeciti commessi nello svolgimento delle proprie funzioni, tutelandone così il patrimonio personale.
Il prodotto in questione opera solitamente in forma claims made, a copertura di tutte le richieste risarcitorie presentate nei confronti degli assicurati, per la prima volta durante il periodo di validità della polizza, purché non conosciute alla data di stipula della stessa.
Si deve, poi, considerare che la tradizionale struttura della polizza D&O è in forma All Risks, con esclusione, cioè, solo di quanto espressamente indicato nelle condizioni generali di assicurazione.
Esclusioni e deroghe
Le principali ipotesi di esclusioni possono riguardare: azioni od omissioni fraudolente o dolose; richieste fatte dall’azionista di maggioranza; fatti già noti prima della data di validità del contratto; cariche in società partecipate; attività professionali e di consulenza; multe, ammende e penalità; lesioni a persone e/o danni materiali a cose; e ipotesi di danni all’ambiente per inquinamento.
É possibile però derogare - almeno parzialmente - a molte delle esclusioni proposte; come anche è possibile, al contrario, prevedere clausole speciali di copertura, come quelle relative alla responsabilità amministrativa (a copertura della azione di rivalsa intentata dalla Corte dei Conti), nonché alle estensioni di copertura per responsabilità degli amministratori in società partecipate, per le liti tra assicurati, per amministratori ritirati per fine mandato.
È consigliabile, poi, inserire una clausola che preveda che l’assicuratore rimborsi: “anche le spese e gli onorari sostenuti con il suo consenso per la partecipazione di un assicurato ad inchieste, esami ed indagini ufficiali”.
La copertura di responsabilità civile D&O garantisce, dunque, l’amministratore da un punto di vista civilistico, ma non prevede nulla in merito all’eventuale copertura delle spese legali nei casi in cui sia instaurato un procedimento penale a suo carico: la tutela legale è, quindi, il naturale completamento dei bisogni assicurativi del target di riferimento.
Specificare le spese legali ricomprese
Recentemente, il Tribunale di Milano, con sentenza dello scorso settembre 2015, ha rigettato la richiesta di manleva dell’assicurato per le spese legali occorse, in quanto non espressamente menzionate nel contratto.
Tale copertura può operare principalmente su due fronti: nei casi d’instaurazione di un procedimento penale a carico dell’amministratore, a copertura delle spese legali dell’avvocato, liberamente scelto dall’assicurato, nel limite del massimale previsto in polizza (salvo il caso di condanna per dolo), mentre nei casi di resistenza a richieste risarcitorie, può garantire la copertura delle spese legali dopo l’esaurimento della quota prevista dalle polizze di responsabilità civile D&O per le spese legali.
Si consiglia, sul punto, una clausola dal seguente tenore letterale che copra: “il sostenimento da parte dell’Assicuratore dei costi di difesa in misura pari ad un quarto del massimale. Tale importo è da considerarsi in eccesso al massimale di polizza indipendentemente da come si manifesti la richiesta di risarcimento (richiesta scritta, procedimento civile, penale, amministrativo, stragiudiziale). In caso di imputazione dolosa (fattispecie esclusa per quanto riguarda il risarcimento di danni), i costi di difesa verranno comunque anticipati, salvo restituzione quando venga accertato con sentenza definitiva il comportamento doloso”.
Questo tipo di polizza presenta un'indubbia utilità, in quanto tiene indenne gli assicurati dalle perdite pecuniarie derivanti dagli atti illeciti commessi nello svolgimento delle proprie funzioni, tutelandone così il patrimonio personale.
Il prodotto in questione opera solitamente in forma claims made, a copertura di tutte le richieste risarcitorie presentate nei confronti degli assicurati, per la prima volta durante il periodo di validità della polizza, purché non conosciute alla data di stipula della stessa.
Si deve, poi, considerare che la tradizionale struttura della polizza D&O è in forma All Risks, con esclusione, cioè, solo di quanto espressamente indicato nelle condizioni generali di assicurazione.
Esclusioni e deroghe
Le principali ipotesi di esclusioni possono riguardare: azioni od omissioni fraudolente o dolose; richieste fatte dall’azionista di maggioranza; fatti già noti prima della data di validità del contratto; cariche in società partecipate; attività professionali e di consulenza; multe, ammende e penalità; lesioni a persone e/o danni materiali a cose; e ipotesi di danni all’ambiente per inquinamento.
É possibile però derogare - almeno parzialmente - a molte delle esclusioni proposte; come anche è possibile, al contrario, prevedere clausole speciali di copertura, come quelle relative alla responsabilità amministrativa (a copertura della azione di rivalsa intentata dalla Corte dei Conti), nonché alle estensioni di copertura per responsabilità degli amministratori in società partecipate, per le liti tra assicurati, per amministratori ritirati per fine mandato.
È consigliabile, poi, inserire una clausola che preveda che l’assicuratore rimborsi: “anche le spese e gli onorari sostenuti con il suo consenso per la partecipazione di un assicurato ad inchieste, esami ed indagini ufficiali”.
La copertura di responsabilità civile D&O garantisce, dunque, l’amministratore da un punto di vista civilistico, ma non prevede nulla in merito all’eventuale copertura delle spese legali nei casi in cui sia instaurato un procedimento penale a suo carico: la tutela legale è, quindi, il naturale completamento dei bisogni assicurativi del target di riferimento.
Specificare le spese legali ricomprese
Recentemente, il Tribunale di Milano, con sentenza dello scorso settembre 2015, ha rigettato la richiesta di manleva dell’assicurato per le spese legali occorse, in quanto non espressamente menzionate nel contratto.
Tale copertura può operare principalmente su due fronti: nei casi d’instaurazione di un procedimento penale a carico dell’amministratore, a copertura delle spese legali dell’avvocato, liberamente scelto dall’assicurato, nel limite del massimale previsto in polizza (salvo il caso di condanna per dolo), mentre nei casi di resistenza a richieste risarcitorie, può garantire la copertura delle spese legali dopo l’esaurimento della quota prevista dalle polizze di responsabilità civile D&O per le spese legali.
Si consiglia, sul punto, una clausola dal seguente tenore letterale che copra: “il sostenimento da parte dell’Assicuratore dei costi di difesa in misura pari ad un quarto del massimale. Tale importo è da considerarsi in eccesso al massimale di polizza indipendentemente da come si manifesti la richiesta di risarcimento (richiesta scritta, procedimento civile, penale, amministrativo, stragiudiziale). In caso di imputazione dolosa (fattispecie esclusa per quanto riguarda il risarcimento di danni), i costi di difesa verranno comunque anticipati, salvo restituzione quando venga accertato con sentenza definitiva il comportamento doloso”.
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