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Confermata la legittimità della tabella di liquidazione

La Corte Costituzionale ha emesso il proprio giudizio sulla richiesta di legittimità del riconoscimento strumentale dei danni di lieve entità alla persona nei sinistri auto

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Con l’ordinanza n. 242 pubblicata in data 26 novembre 2015, la Corte Costituzionale ha nuovamente dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 139 comma II, ultimo periodo, del Codice delle Assicurazioni Private (come modificato e integrato dall’art. 32, commi 3-ter e 3-quater della legge n. 27/2012). La questione è stata sollevata dal giudice di pace di Reggio Emilia, in ordine alla supposta violazione degli articoli 3, 24 e 32 della Carta Costituzionale, laddove dispone che “le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno permanente”, nonché nella parte in cui dispone che “il danno alla persona per lesioni di lieve entità (…) è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”.

Si tratta di un’ulteriore affermazione di legittimità della norma in questione per tanti anni oggetto di forti critiche in dottrina e in giurisprudenza sul presupposto (anche in questo caso smentito) che tale disposizione violasse un principio di uguaglianza, prevedendo una disciplina risarcitoria differente tra vittima di incidente stradale con lesioni di lieve entità e danneggiato in altro contesto non auto. La norma in argomento è stata ispirata dall’intento del legislatore del 2005 (anno di redazione del testo unico sulle assicurazioni altrimenti noto come Codice delle Assicurazioni Private) di incidere sul costo dei premi del ramo Rc auto, contraendo i risarcimenti alle vittime di sinistri stradali ma mantenendo un range di equilibrio tra lesione della salute e sostenibilità del sistema assicurativo. Ne è nato un movimento di contrasto e avversione culturale e sociale che ha generato questi dieci anni di conflitti dottrinali e giurisprudenziali, solo oggi spenti sotto la parola granitica della Corte Costituzionale del 2014, oggi confermata dall’ordinanza in evidenza. 

La norma non viola il principio di uguaglianza

La Corte, richiamando il precedente pronunciamento del 2014 (la sentenza n. 235 appunto), ha decretato la manifesta infondatezza della questione sollevata per quanto già accolto e deciso nella propria precedente decisione.  In particolare si legge nella motivazione del provvedimento che: “questa Corte ha già, per un verso, escluso che la necessità del riscontro strumentale sia riferibile al danno temporaneo e ha, per altro verso, ritenuto non censurabile la prescrizione della (ulteriore e necessaria) diagnostica strumentale ai fini della ricollegabilità di un danno permanente alle microlesioni di che trattasi”.

Va rammentato, infatti, che la stessa Corte aveva, nella sentenza 235 del 2014, risolto uno dei temi centrali della censura di illegittimità costituzionale della norma, affermando a chiare lettere che la stessa non viola il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Carta sotto entrambi i profili prospettati dai giudici rimettenti. 

Sotto un primo aspetto, infatti, la norma non determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra vittime di incidenti stradali e non, perché nel sistema “la tutela risarcitoria dei danneggiati da sinistro stradale è, viceversa, più incisiva e sicura, rispetto a quella dei danneggiati in conseguenza di eventi diversi”.  Infatti solo i danneggiati da incidente stradale, e non gli altri, possono godere di una copertura assicurativa, ex lege obbligatoria, del danneggiante (o, in alternativa, direttamente di quella del proprio assicuratore), cosa che si risolve in una garanzia sociale allargata a tutela esclusiva delle vittime di incidenti da circolazione.

Sotto il diverso profilo, poi, che l’articolo censurato non consentirebbe di tenere conto della diversa incidenza che identiche lesioni possono avere sui singoli soggetti, la Corte aveva respinto la doglianza sul presupposto che la critica “trascura di dare adeguato rilievo alla disposizione di cui al comma 3 del denunciato art. 139, in virtù del quale è consentito al giudice di aumentare fino ad un quinto l’importo liquidabile ai sensi del precedente comma 1, con equo e motivato apprezzamento appunto, delle condizioni soggettive del danneggiato”.

Con l’ordinanza 242 del 26 novembre 2015, quindi, la Corte Costituzionale conferma i canoni già espressi nella decisione del 2014, ribadendo la conformità ai principi base del nostro ordinamento di una disciplina che preveda, in un contesto di contemperamento tra tutela soggettiva del danno e interesse collettivo alla sostenibilità socio economica della assicurazione obbligatoria Rc auto, uno strumento di contenimento dei costi e dei risarcimenti.



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