La disciplina per i sinistri stradali all’estero
Sebbene per i Paesi aderenti alla Cee la soluzione legislativa sia fornita dalla normativa comunitaria, negli altri casi è il diritto interno a regolare il conflitto di leggi. Con drammatiche vicende causate dalle difficoltà di interpretazione degli orientamenti da adottare, come dimostra la sentenza della Corte di Cassazione n. 19405 del 22 agosto 2013
19/02/2014
La circolazione internazionale dei veicoli presenta talvolta delle situazioni critiche sotto l'aspetto della disciplina giuridica che regolamenta le ipotesi di conflitto tra sistemi giuridici diversi.
Così un sinistro stradale avvenuto in Italia può vedere coinvolti soggetti appartenenti a ordinamenti diversi, regolati da leggi e istituti difformi e non conciliabili fra loro.
Allo stesso modo un cittadino italiano che - per esempio in vacanza in un Paese straniero - sia coinvolto in un sinistro stradale potrebbe avere la necessità di chiedere la tutela dei propri interessi in Italia.
In questi casi si pongono alcune questioni di tipo sostanziale e processuale: l'azione legale potrà essere esercitata in un Paese diverso da quello di accadimento del sinistro? e se sí, quale sarà la legge che regolerà i rapporti tra vittima e responsabile del sinistro?
NORME DISOMOGENEE TRA PAESI
Per i Paesi aderenti alla Cee la soluzione è fornita dalla normativa comunitaria, mentre negli altri casi è il diritto interno a regolare il conflitto di leggi.
Una sentenza della Corte di Cassazione piuttosto recente (la n. 19405 del 22 agosto 2013) affronta una drammatica vicenda che genera un problematico conflitto di leggi.
In un gravissimo sinistro stradale decedono gli occupanti di un camper (cittadini italiani) travolto da un autotreno austriaco, sulla corsia di emergenza, di notte su un tratto autostradale in Austria.
Gli eredi delle vittime agivano in Italia per il risarcimento dei danni conseguenti alla perdita dei congiunti e le corti territoriali - ricostruendo la dinamica del fatto - attribuivano il 20% di colpa al proprietario del camper (per avere parcheggiato il veicolo in area non autorizzata) e il restante 80% al conducente dell'autotreno che non si avvedeva del mezzo fermo così tamponandolo violentemente.
Nella situazione di conflitto di leggi applicabili, quella italiana (luogo del processo) e quella austriaca (luogo dell'accadimento), prevale quella del Paese ove è avvenuto il fatto (Lex loci) proprio in forza della disciplina comunitaria.
La questione deve essere risolta sulla base della legge n. 218 del 1995 (applicabile all'epoca del fatto) la quale, all'art. 62, stabilisce che la responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento".
Nel nostro caso, l'organo giudiziario chiamato alla liquidazione del danno in Italia si trovò dunque ad applicare la legge e gli istituti risarcitori del Paese ove si era verificato il sinistro, appunto l'Austria.
Va precisato che ai giorni nostri, la questione è invece disciplinata in modo analogo (sempre per i Paesi comunitari), dal Regolamento Cee dell'11 luglio 2007 n.864/2007, detto comunemente Roma II, secondo il quale, all'art. 4, "la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del Paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal Paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto".
DIRITTO AUSTRIACO O DIRITTO ITALIANO?
Queste regole per l'identificazione della legge applicabile al caso sono confermate dalla sentenza n. 19405 qui richiamata la quale però si trova a regolare anche una ulteriore problematica interpretativa, che determina un grave conflitto tra la legge austriaca (applicabile al caso) e quella italiana (Paese di radicamento del processo).
Nel corso del giudizio di merito, che porta poi all'intervento della Corte, emergeva che secondo il codice civile austriaco ai congiunti delle vittime di eventi mortali è negato il risarcimento del danno morale.
In buona sostanza, il tribunale si trovò nel dilemma se scegliere di applicare il diritto austriaco (così non risarcendo il danno ai parenti delle vittime), ovvero se far prevalere comunque la legge italiana e compensare il pregiudizio morale perché riconosciuto nel nostro ordinamento.
LE DECISIONI SUL DANNO MORALE
La Corte di Cassazione, in questa che diviene una sentenza essenziale nel panorama del nostro diritto processuale internazionale, afferma definitivamente il principio che, nell'ipotesi di conflitto di leggi, ove per effetto della prevalenza applicativa di una legge straniera, questa non riconosca la risarcibilità di danni primari della persona che concernono suoi diritti fondamentali (la salute o la integrità della famiglia), il giudice italiano è tenuto a disapplicare la legge straniera per palese conflitto con l'ordine pubblico del nostro ordinamento che dà ai diritti primari della persona una valenza inalienabile e non derogabile.
La Corte di Cassazione n. 19405 del 2013 afferma dunque il principio secondo il quale ogni qual volta la legge straniera, applicabile al caso regolato in Italia, non contempli il risarcimento del danno non patrimoniale, la stessa dovrà essere derogata dalla normativa interna italiana.
Filippo Martini, Studio legale Mrv
Così un sinistro stradale avvenuto in Italia può vedere coinvolti soggetti appartenenti a ordinamenti diversi, regolati da leggi e istituti difformi e non conciliabili fra loro.
Allo stesso modo un cittadino italiano che - per esempio in vacanza in un Paese straniero - sia coinvolto in un sinistro stradale potrebbe avere la necessità di chiedere la tutela dei propri interessi in Italia.
In questi casi si pongono alcune questioni di tipo sostanziale e processuale: l'azione legale potrà essere esercitata in un Paese diverso da quello di accadimento del sinistro? e se sí, quale sarà la legge che regolerà i rapporti tra vittima e responsabile del sinistro?
NORME DISOMOGENEE TRA PAESI
Per i Paesi aderenti alla Cee la soluzione è fornita dalla normativa comunitaria, mentre negli altri casi è il diritto interno a regolare il conflitto di leggi.
Una sentenza della Corte di Cassazione piuttosto recente (la n. 19405 del 22 agosto 2013) affronta una drammatica vicenda che genera un problematico conflitto di leggi.
In un gravissimo sinistro stradale decedono gli occupanti di un camper (cittadini italiani) travolto da un autotreno austriaco, sulla corsia di emergenza, di notte su un tratto autostradale in Austria.
Gli eredi delle vittime agivano in Italia per il risarcimento dei danni conseguenti alla perdita dei congiunti e le corti territoriali - ricostruendo la dinamica del fatto - attribuivano il 20% di colpa al proprietario del camper (per avere parcheggiato il veicolo in area non autorizzata) e il restante 80% al conducente dell'autotreno che non si avvedeva del mezzo fermo così tamponandolo violentemente.
Nella situazione di conflitto di leggi applicabili, quella italiana (luogo del processo) e quella austriaca (luogo dell'accadimento), prevale quella del Paese ove è avvenuto il fatto (Lex loci) proprio in forza della disciplina comunitaria.
La questione deve essere risolta sulla base della legge n. 218 del 1995 (applicabile all'epoca del fatto) la quale, all'art. 62, stabilisce che la responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento".
Nel nostro caso, l'organo giudiziario chiamato alla liquidazione del danno in Italia si trovò dunque ad applicare la legge e gli istituti risarcitori del Paese ove si era verificato il sinistro, appunto l'Austria.
Va precisato che ai giorni nostri, la questione è invece disciplinata in modo analogo (sempre per i Paesi comunitari), dal Regolamento Cee dell'11 luglio 2007 n.864/2007, detto comunemente Roma II, secondo il quale, all'art. 4, "la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del Paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal Paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto".
DIRITTO AUSTRIACO O DIRITTO ITALIANO?
Queste regole per l'identificazione della legge applicabile al caso sono confermate dalla sentenza n. 19405 qui richiamata la quale però si trova a regolare anche una ulteriore problematica interpretativa, che determina un grave conflitto tra la legge austriaca (applicabile al caso) e quella italiana (Paese di radicamento del processo).
Nel corso del giudizio di merito, che porta poi all'intervento della Corte, emergeva che secondo il codice civile austriaco ai congiunti delle vittime di eventi mortali è negato il risarcimento del danno morale.
In buona sostanza, il tribunale si trovò nel dilemma se scegliere di applicare il diritto austriaco (così non risarcendo il danno ai parenti delle vittime), ovvero se far prevalere comunque la legge italiana e compensare il pregiudizio morale perché riconosciuto nel nostro ordinamento.
LE DECISIONI SUL DANNO MORALE
La Corte di Cassazione, in questa che diviene una sentenza essenziale nel panorama del nostro diritto processuale internazionale, afferma definitivamente il principio che, nell'ipotesi di conflitto di leggi, ove per effetto della prevalenza applicativa di una legge straniera, questa non riconosca la risarcibilità di danni primari della persona che concernono suoi diritti fondamentali (la salute o la integrità della famiglia), il giudice italiano è tenuto a disapplicare la legge straniera per palese conflitto con l'ordine pubblico del nostro ordinamento che dà ai diritti primari della persona una valenza inalienabile e non derogabile.
La Corte di Cassazione n. 19405 del 2013 afferma dunque il principio secondo il quale ogni qual volta la legge straniera, applicabile al caso regolato in Italia, non contempli il risarcimento del danno non patrimoniale, la stessa dovrà essere derogata dalla normativa interna italiana.
Filippo Martini, Studio legale Mrv
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