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Di chi è il cane?

Il mancato controllo da parte del Comune sulla presenza di cani randagi rappresenta una responsabilità specifica dell’ente pubblico nel caso questi siano causa di danni a cose o persone

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Il tribunale di Palermo, in una interessante sentenza del 29 giugno 2015 (n. 3974) ha ritenuto sussistente la responsabilità dell’ente comunale per la caduta accidentale di un motociclista causata dall’improvviso attraversamento della sede stradale da parte di un cane randagio.
Il giorno 20 marzo 2010, intorno alle ore 19, lungo la via Circonvallazione di Monreale in direzione Palermo, un cane attraversava improvvisamente la strada al sopraggiungere di uno scooter; a causa dello scontro con l’animale il conducente cadeva a terra, riportando ingenti lesioni nell’impatto al suolo.
Il cane, di grossa taglia, veniva rinvenuto senza proprietario e segni identificativi, e quindi classificato come randagio.
Chiamato a valutare, su richiesta del motociclista infortunato, la responsabilità del Comune per la ritenuta omessa custodia degli animali abbandonati sulla pubblica via, il tribunale rammenta che la Suprema Corte di Cassazione ha sempre precisato che "il Comune deve rispondere dei danni patiti da un ciclomotorista caduto a seguito dell'impatto con un cane randagio durante la marcia del mezzo, atteso che l'ente territoriale - ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 e delle leggi regionali in tema di animali di affezione e prevenzione del randagismo - è tenuto, in correlazione con gli altri soggetti indicati dalla legge, al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza" (Cass. civ. n. 2741/2015).

Le responsabilità di legge

Già in epoca precedente, del resto, i giudici di legittimità avevano affermato che "ai sensi della legge quadro 14 agosto 1991, e delle leggi regionali in tema di prevenzione del randagismo, il Comune è titolare di compiti di organizzazione, prevenzione e controllo dei cani vaganti (siano essi "tatuati", e cioè scomparsi o smarriti dai proprietari, ovvero "non tatuati") ed è pertanto tenuto, in correlazione con gli altri soggetti indicati dalla legge, ad assumere i provvedimenti necessari ad evitare che animali randagi possano arrecare danni alle persone nel territorio di competenza. Pertanto, in caso di mancata adozione di misure di controllo del fenomeno del randagismo, l'ente locale può essere chiamato a rispondere ex art. 2043 C.C. dei danni patiti da un motociclista aggredito da un cane randagio su una strada comunale, in base al principio per cui la pubblica amministrazione è responsabile per i danni riconducibili all'omissione dei comportamenti dovuti, che costituiscono il limite esterno alla sua attività discrezionale" (Cass. civ. n. 17528/2011).
In ragione di tali principi, sui comuni grava l'obbligo di assumere i provvedimenti necessari affinché gli animali randagi non arrechino disturbo alle persone nelle vie cittadine.
Così è stato affermato, in altra vicenda, che “una volta accertata l'indebita presenza di un cane randagio lungo una strada comunale, il Comune risponde dei danni che tale animale abbia cagionato, con il proprio comportamento aggressivo, nei confronti di un passante, indipendentemente dal fatto che la vittima, in ragione della propria età avanzata, abbia tenuto un comportamento caratterizzato da particolare debolezza e sensibilità" (Cass. civ. n. 10190/2010).
Per quanto concerne - in particolare - la Sicilia, il Tribunale di Palermo ricorda che l'art. 14 L. Reg. Sicilia del 2000 attribuisce ai comuni singoli o associati (direttamente o in convenzione con enti, privati o associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'Albo regionale previsto dal successivo art. 19) il compito di provvedere alla cattura dei cani vaganti o randagi e al loro successivo affidamento a rifugi sanitari pubblici o convenzionati.

Anche le misure di prevenzione sono un obbligo

Gli oneri del servizio di cattura dei cani randagi sono dunque ad esclusivo carico dei comuni, che possono svolgere tale servizio direttamente (anche ricorrendo allo strumento del consorzio) ovvero attraverso l'affidamento a ditte accreditate, enti o associazioni riconosciute operanti sul territorio.
Alla luce della ricostruzione normativa come riferita nella decisione commentata, sulla scorta delle considerazioni che precedono, il Comune di Monreale (cui competeva l’area territoriale teatro dell’accadimento) è stato ritenuto responsabile del sinistro oggetto di causa, verificatosi per effetto dell'indebita presenza di un cane vagante (non importa se randagio ovvero smarrito dal proprietario) lungo una strada comunale, con condanna dell’ente al risarcimento all'attore dei danni da questo sofferti in conseguenza dell'incidente.
Il meccanismo di attribuzione della responsabilità agli enti locali per la mancata adozione di accorgimenti ed incombenti ai quali gli stessi sono tenuti, si regge dunque su due pilastri che portano ad un giudizio per colpa omissiva: l’identificazione del principio di legge in base al quale esiste un onere di attivazione per il Comune (la legge sugli animali randagi) e la prova in fatto di un accadimento che veda la fonte causale (l’ostacolo improvviso del cane) proprio nella omessa adozione di un meccanismo di controllo idoneo ad impedire che la circolazione stradale sia resa pericolosa.
La caduta causata quindi, non dall’imprudenza del motociclista, ma per effetto dell’ostacolo improvviso rappresentato da un animale privo di controllo, determina l’obbligo del Comune destinatario degli oneri di tutela, al risarcimento del danno per le lesioni subite dal proprio concittadino.


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