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D&O: come prolungare la garanzia

La polizza ha una retroattività illimitata e può prevedere un maggior termine di copertura postuma dei sinistri, inserendo una clausola specifica

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È opportuno un approfondimento sul periodo di assicurazione in quanto la polizza D&o è oramai di tipo claims made.
La giurisprudenza nazionale ritiene che clausola può essere definita pura (per tutte le richieste pervenute durante il periodo di validità della polizza) oppure spuria (per le richieste pervenute durante il periodo di validità della polizza, ma per atti/fatti che sono accaduti entro un determinato periodo).
E’ noto che, in passato, la giurisprudenza ha considerato tale clausola talvolta come un contratto atipico meritevole di tutela (Cass. Civ., sent. 15 marzo 2005, n. 5624), talvolta come una clausola vessatoria, rendendo dunque necessaria ai fini della sua validazione la doppia approvazione prevista dall’art. 1341 c.c. (Trib. Milano, sent. 18 marzo 2010, n. 3527). Più di recente, Cass. civ. Sez. III, 17/02/2014, n. 3622, ha sostenuto che, per verificare la validità della clausola, occorre analizzare il caso concreto, aumentando di fatto, con questa pronuncia, i dubbi già esistenti.
In passato, non sono mancate pronunce che hanno statuito la nullità della clausola sia perché contraria all’art. 1917 c.c. (Trib. Bologna, sent. n. 3318/2002), sia per mancanza di causa ex art. 1418 c.c. in difetto di trasferimento del rischio dall’assicurato all’assicuratore (es. Trib. Roma, sent. n. 17197/2007; Trib. Genova, sent. 8/4/2008). Ma, ad oggi, non sembra possibile dubitarsi della sua validità nel nostro ordinamento.
Di sicuro interesse è la pronuncia del Tribunale di Catanzaro n. 962 del 01/04/2011, secondo la quale, a prescindere dal carattere atipico (o non) della clausola claims made inserita in un'assicurazione per la responsabilità civile e, una volta coordinata la stessa con la clausola loss occurence (in base alla quale l'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati agli assicuratori nei cinque anni successivi alla cessazione di validità dell'assicurazione), va respinta la domanda con cui l'assicurato chiede il rimborso di quanto corrisposto al terzo, ove la sua condotta negligente sia stata tenuta prima della conclusione della polizza e la richiesta risarcitoria sia pervenuta dopo la sua cessazione, ancorché entro il periodo di garanzia postuma.

Due periodi: quello di copertura e quello di denuncia

In relazione a tale tipo di polizze è, dunque, possibile distinguere due diversi periodi, il primo in relazione all’efficacia della copertura della polizza, il secondo con riferimento al periodo utile per la denuncia di sinistri.
L’efficacia della copertura della polizza si estende, oltre al periodo di assicurazione, ad ogni evento precedente ad essa, essendo dotata in linea di massima di una retroattività illimitata. Del resto l'estensione della copertura ai comportamenti anteriori alla stipulazione della polizza è frutto di una precisa scelta dell'assicuratore, che di sua iniziativa inserisce la clausola fra le condizioni generali di contratto (presumibilmente a fini promozionali), sulla base di una consapevole valutazione dei rischi, che peraltro vengono sapientemente circoscritti tramite altre disposizioni (Cass. sentenza 17 febbraio 2014, n. 3622).
Il periodo di copertura retroattiva può essere, tuttavia, delimitato in scheda di copertura. Tuttavia, in un caso recentemente affrontato innanzi il foro di Milano, il giudice ha avuto modo di chiarire

Coperti anche dopo la scadenza

I problemi si pongono quando si considera il periodo utile per la denuncia di sinistri.  Sicuramente sussiste la copertura durante il periodo di assicurazione: esiste, inoltre, la possibilità di una garanzia c.d. postuma, qualora la polizza non venga rinnovata e non venga stipulata una polizza simile a quella precedente.
Tale periodo, definito anche extended reporting period oppure anche discovery period, consiste dunque in un’ulteriore clausola che garantisce l’assicurato anche per le richieste pervenute in un certo periodo di tempo successivo alla scadenza della polizza.
La previsione di una garanzia postuma è liberamente modificabile dalla compagnia assicurativa. Ed è consigliabile escluderne espressamente l’operatività in caso di stipula di polizza analoga con altri assicuratori.
La polizza D&o, quindi, possiede tendenzialmente una retroattività illimitata (che può essere ridotta pattiziamente) e può prevedere un maggior termine di copertura postuma dei sinistri, inserendo, per esempio, la seguente clausola: in caso di mancato rinnovo del contratto e purché non venga stipulata altra copertura similare, l’Assicurato ha la facoltà di attivare un periodo di osservazione di 72 mesi versando un premio pari al 150% dell’ultimo premio pagato».



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