Ex agenti e portafoglio clienti: come tutelarsi?
Le normative in tema di concorrenza sleale, informazioni segrete e banche dati consentono di difendersi dagli storni massivi di clientela
17/07/2014
Alcune recenti pronunce del Tribunale di Milano (in particolare le sentenze nn. 3958/14 e 6579/14) offrono l'occasione per fare sinteticamente il punto sulla tutela del portafoglio clienti in ambito assicurativo, di fronte al rischio di utilizzi indebiti da parte di ex agenti, e al conseguente storno di clientela.
I fatti oggetto dei due procedimenti risultano molto simili, e richiamano tante altre vicende analoghe: dopo la cessazione del rapporto di mandato, ex agenti hanno contattato la clientela provocando un rilevante numero di disdette di contratti in favore di altre imprese assicuratrici (con le quali i medesimi avevano iniziato a collaborare).
In entrambi i casi è stato accertato, anche dalle tempistiche e dalle modalità operative dei recessi (molto spesso su modelli prestampati identici), che gli ex agenti erano in possesso, e avevano utilizzato, degli elenchi di clienti, con ulteriori dati commerciali relativi alle polizze in questione.
In uno dei due processi il Tribunale aveva, addirittura, disposto inaudita altera parte la descrizione di server, personal computer e supporti informatici dei convenuti, al fine di reperire le prove della duplicazione degli elenchi dei clienti.
A ben vedere si tratta di fenomeni non infrequenti e (entro certi limiti) fisiologici: senz'altro il rapporto personale tra cliente e agente comporta che un certo numero di assicurati segua quest'ultimo nel cambiamento dei suoi rapporti con le compagnie assicuratrici; ciò, tuttavia, non può ricomprendere anche i casi di attività preordinata proprio al fine di determinare un massiccio esodo di clienti.
Normative a tutela delle imprese
In punto di diritto, le sentenze hanno il pregio di richiamare le principali normative a difesa dell'impresa che subisce tale storno.
1) La concorrenza sleale
A norma dell'art. 2598 c.c., compie atti di concorrenza sleale chiunque utilizza direttamente o indirettamente mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale e idonei a danneggiare l'altrui azienda.
Secondo la Cassazione, in tema di concorrenza sleale per sviamento di clientela, l'illiceità della condotta non deve essere ricercata episodicamente, ma va desunta dall'insieme della manovra posta in essere per danneggiare il concorrente, o per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato.
Conseguentemente, la giurisprudenza da un lato ha considerato contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l'acquisizione sistematica (da parte di un ex dipendente che abbia intrapreso un'autonoma attività imprenditoriale) di clienti del precedente datore di lavoro; dall'altro ha ritenuto lecito che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l'impresa alle dipendenze della quale aveva prestato lavoro.
2) La tutela delle informazioni segrete
A mente dell'art. 98 del d.lgs. 30/05, un'impresa può tutelare le informazioni aziendali, comprese quelle commerciali, a condizione che le medesime risultino segrete (e in quanto tali abbiano valore economico), e che siano sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
In ambito assicurativo si fa riferimento a informazioni commerciali che ricomprendono sia la lista clienti nel suo complesso, sia tutte le specifiche informazioni attinenti alle polizze stipulate dagli assicurati (natura polizze, scadenze, premi, etc.); nei casi in esame il Collegio ha ritenuto che dette informazioni fossero sottoposte a ragionevoli e adeguate misure di segretezza, accordando la tutela inibitoria prevista dal codice della proprietà industriale.
3)Il diritto d'autore sulle banche dati
L'art. 102 bis della legge sul diritto d'autore (L. 633/41) tutela il costitutore di una banca dati riconoscendogli, a fronte dei rilevanti investimenti sostenuti, e a prescindere da ulteriori diritti sul contenuto, il diritto esclusivo sulla medesima.
In particolare, l'impresa titolare di una banca dati (che nella fattispecie consiste in un elenco informatizzato di clienti e informazioni relative ai contratti conclusi dai medesimi) ha il diritto di vietare a terzi le operazioni di estrazione o di reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa.
4)Il trattamento dei dati personali
Per quanto ne venga fatto solo un veloce cenno in uno dei suddetti procedimenti, pare evidente che l'acquisizione dei dati personali degli assicurati, e il loro conseguente trattamento da parte dell'ex agente, abbia evidenti conseguenze anche a norma del codice della privacy (d.lgs. 196/03).
Si tratta, infatti, di verificare se (e in quali termini) tale soggetto avesse precedentemente acquisito dagli interessati il consenso al trattamento, previa idonea informativa.
In assenza di consenso, infatti, il trattamento risulterebbe illecito con ogni conseguenza anche in termini di responsabilità penale e civile (si pensi alla comunicazione di dati sensibili da parte dell'ex agente alla nuova impresa assicurativa).
Prevenzione contro il rischio di violazioni
In applicazione alle norme richiamate, il Tribunale di Milano ha inibito agli ex agenti la prosecuzione dell'utilizzazione delle informazioni riservate relative ai clienti, stabilendo una penale per eventuale violazione dell'inibitoria. I due processi proseguiranno per la determinazione del danno risarcibile.
Sia consentita un'ultima riflessione: risulta pacifico che gli illeciti sopra descritti vengano senz'altro favoriti dalle nuove tecnologie (salvare i dati aziendali su una chiavetta usb è senz'altro più semplice che fotocopiare migliaia di schede cartacee).
Nondimeno, se utilizzate in modo debito, le medesime tecnologie consentono di ottenere importanti vantaggi e una maggiore sicurezza (un sistema informatico può essere configurato in maniera da non consentire la copia massiva di dati, oppure di segnalare tempestivamente l'anomalia).
In ogni caso, la prevenzione delle suddette violazioni oramai passa anche attraverso una corretta gestione dei dati e una buona policy aziendale, che garantiscano la segretezza delle informazioni riservate e la tutela della privacy dei clienti; la repressione delle violazioni, invece, richiede ineludibilmente idonee indagini informatiche.
David D’Agostini, studio legale D’Agostini
I fatti oggetto dei due procedimenti risultano molto simili, e richiamano tante altre vicende analoghe: dopo la cessazione del rapporto di mandato, ex agenti hanno contattato la clientela provocando un rilevante numero di disdette di contratti in favore di altre imprese assicuratrici (con le quali i medesimi avevano iniziato a collaborare).
In entrambi i casi è stato accertato, anche dalle tempistiche e dalle modalità operative dei recessi (molto spesso su modelli prestampati identici), che gli ex agenti erano in possesso, e avevano utilizzato, degli elenchi di clienti, con ulteriori dati commerciali relativi alle polizze in questione.
In uno dei due processi il Tribunale aveva, addirittura, disposto inaudita altera parte la descrizione di server, personal computer e supporti informatici dei convenuti, al fine di reperire le prove della duplicazione degli elenchi dei clienti.
A ben vedere si tratta di fenomeni non infrequenti e (entro certi limiti) fisiologici: senz'altro il rapporto personale tra cliente e agente comporta che un certo numero di assicurati segua quest'ultimo nel cambiamento dei suoi rapporti con le compagnie assicuratrici; ciò, tuttavia, non può ricomprendere anche i casi di attività preordinata proprio al fine di determinare un massiccio esodo di clienti.
Normative a tutela delle imprese
In punto di diritto, le sentenze hanno il pregio di richiamare le principali normative a difesa dell'impresa che subisce tale storno.
1) La concorrenza sleale
A norma dell'art. 2598 c.c., compie atti di concorrenza sleale chiunque utilizza direttamente o indirettamente mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale e idonei a danneggiare l'altrui azienda.
Secondo la Cassazione, in tema di concorrenza sleale per sviamento di clientela, l'illiceità della condotta non deve essere ricercata episodicamente, ma va desunta dall'insieme della manovra posta in essere per danneggiare il concorrente, o per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato.
Conseguentemente, la giurisprudenza da un lato ha considerato contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l'acquisizione sistematica (da parte di un ex dipendente che abbia intrapreso un'autonoma attività imprenditoriale) di clienti del precedente datore di lavoro; dall'altro ha ritenuto lecito che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l'impresa alle dipendenze della quale aveva prestato lavoro.
2) La tutela delle informazioni segrete
A mente dell'art. 98 del d.lgs. 30/05, un'impresa può tutelare le informazioni aziendali, comprese quelle commerciali, a condizione che le medesime risultino segrete (e in quanto tali abbiano valore economico), e che siano sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
In ambito assicurativo si fa riferimento a informazioni commerciali che ricomprendono sia la lista clienti nel suo complesso, sia tutte le specifiche informazioni attinenti alle polizze stipulate dagli assicurati (natura polizze, scadenze, premi, etc.); nei casi in esame il Collegio ha ritenuto che dette informazioni fossero sottoposte a ragionevoli e adeguate misure di segretezza, accordando la tutela inibitoria prevista dal codice della proprietà industriale.
3)Il diritto d'autore sulle banche dati
L'art. 102 bis della legge sul diritto d'autore (L. 633/41) tutela il costitutore di una banca dati riconoscendogli, a fronte dei rilevanti investimenti sostenuti, e a prescindere da ulteriori diritti sul contenuto, il diritto esclusivo sulla medesima.
In particolare, l'impresa titolare di una banca dati (che nella fattispecie consiste in un elenco informatizzato di clienti e informazioni relative ai contratti conclusi dai medesimi) ha il diritto di vietare a terzi le operazioni di estrazione o di reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa.
4)Il trattamento dei dati personali
Per quanto ne venga fatto solo un veloce cenno in uno dei suddetti procedimenti, pare evidente che l'acquisizione dei dati personali degli assicurati, e il loro conseguente trattamento da parte dell'ex agente, abbia evidenti conseguenze anche a norma del codice della privacy (d.lgs. 196/03).
Si tratta, infatti, di verificare se (e in quali termini) tale soggetto avesse precedentemente acquisito dagli interessati il consenso al trattamento, previa idonea informativa.
In assenza di consenso, infatti, il trattamento risulterebbe illecito con ogni conseguenza anche in termini di responsabilità penale e civile (si pensi alla comunicazione di dati sensibili da parte dell'ex agente alla nuova impresa assicurativa).
Prevenzione contro il rischio di violazioni
In applicazione alle norme richiamate, il Tribunale di Milano ha inibito agli ex agenti la prosecuzione dell'utilizzazione delle informazioni riservate relative ai clienti, stabilendo una penale per eventuale violazione dell'inibitoria. I due processi proseguiranno per la determinazione del danno risarcibile.
Sia consentita un'ultima riflessione: risulta pacifico che gli illeciti sopra descritti vengano senz'altro favoriti dalle nuove tecnologie (salvare i dati aziendali su una chiavetta usb è senz'altro più semplice che fotocopiare migliaia di schede cartacee).
Nondimeno, se utilizzate in modo debito, le medesime tecnologie consentono di ottenere importanti vantaggi e una maggiore sicurezza (un sistema informatico può essere configurato in maniera da non consentire la copia massiva di dati, oppure di segnalare tempestivamente l'anomalia).
In ogni caso, la prevenzione delle suddette violazioni oramai passa anche attraverso una corretta gestione dei dati e una buona policy aziendale, che garantiscano la segretezza delle informazioni riservate e la tutela della privacy dei clienti; la repressione delle violazioni, invece, richiede ineludibilmente idonee indagini informatiche.
David D’Agostini, studio legale D’Agostini
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