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Un nuovo contributo nel dialogo sulla Rc sanitaria

Di fronte alle molte complessità collegate alle responsabilità civile dei medici e sanitari, può essere utile rileggere la legge Balduzzi in maniera più incline alla finalità della stessa, cioè alla riduzione dei costi complessivi dell’attività medica

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Non appaia improprio tornare spesso, come ci capita, a parlare della disciplina giuridica della responsabilità sanitaria nel contesto civile.
Non lo è perché stiamo sempre parlando del settore giuridico/economico più complesso e critico dell'ultimo decennio, sia sotto il profilo disciplinare sia macroeconomico e assicurativo.
Non lo è perché è sotto gli occhi di tutti (almeno di coloro che, operando nel settore, hanno l'accortezza di tenerli aperti) l'evoluzione critica e storica del fenomeno: aumento esponenziale dei premi assicurativi, non assicurazione o sotto assicurazione di strutture e operatori sanitari, diffusione radicata delle pratiche così dette di medicina difensiva.
Il tutto avviene forse con la incurante inerzia del Llegislatore o dell'Esecutivo? In verità no, se è vero, come è vero, che un recente tentativo normativo ha visto la luce pur nei molteplici contrasti normativi e applicativi: l'art. 3 della legge Balduzzi (L.n. 189/2012) ha affrontato la materia imponendo, a detta di molti, una rivisitazione della disciplina giuridica della colpa del singolo operatore sanitario in ambito non contrattuale (come per la struttura) ma aquiliano (come avviene per ogni altro professionista intellettuale).

Il dubbio sulla natura contrattuale del rapporto medico-paziente

Ci siamo più volte occupati - sotto questo profilo - dell'impatto che la legge Balduzzi ha avuto nella magistratura di legittimità e di merito e delle resistenze di molti giudicanti di uscire da un solco tracciato da quindici anni (Cassazione n. 589/1999) di ritenere tale responsabilità di natura contrattuale anche se, di fatto, il medico non conosca il paziente a lui affidato nel contesto organizzativo dell'ospedale pubblico e non abbia quindi mai concluso con lui alcuna convenzione con assunzione diretta di obbligazioni di fare.
Ci siamo trovati più volte a criticare un orientamento di certa magistratura più orientata a conservare una propria opinione ac cettata e condivisa al proprio interno, che sostenuta da ragionevolezza logica e supporto giuridico.
Ora, in questa nostra perplessa valutazione dell'operato di una parte, pur autorevole, della magistratura, ci riscopriamo nell'ottima compagnia del dott. Patrizio Gattari, noto e preparato giudice della prima sezione del tribunale di Milano (si veda il saggio Profili civilistici della legge Balduzzi: senso del richiamo all'art. 2043 c.c. appena pubblicato su Resp.Civ.Prev., n.3-2014). Circa l'interpretazione e la cogenza della discussa legge sottolineiamo, ad esempio, che il tenore letterale della norma e l'intenzione del legislatore - diversamente da quanto sinora affermato dalla Cassazione (in particolare nella pronuncia n. 8940/2014) - sembrano condurre a ritenere che la responsabilità del medico (e quella degli altri esercenti professioni sanitarie) per condotte che non costituiscono inadempimento di un contratto d'opera (diverso dal contratto concluso con la struttura) sia ricondotta dal legislatore del 2012 alla responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. e che, dunque, l'obbligazione risarcitoria del medico possa scaturire solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano (che il danneggiato ha l'onere di provare)".
L'ampiezza del testo del saggio e la lucidità del pensiero logico e giuridico non consentono, in questo spazio, una sintesi del lavoro che non sia riduttiva e carente, si rimanda quindi alla lettura del testo oggi disponibile nella citata rivista.

Una legge orientata al contenimento della disciplina della colpa
Ma ci piace rilevare un passaggio dell'argomentare dell'autore che esprime un nostro radicato pensiero sul ruolo della magistratura giudicante quando si ponga di fronte alla interpretazione di una legge qualunque essa sia, conforme o meno alle proprie pur radicate e giustificate tesi: "il tenore letterale del comma 1 dell'art. 3 in esame e le finalità perseguite - di contenimento della spesa pubblica e di porre rimedio al cosidetto fenomeno della medicina difensiva anche attraverso una limitazione della responsabilità dei medici - non sembrano legittimare semplicisticamente un'interpretazione della norma nel senso che il richiamo all'art. 2043 c.c. sia atecnico o frutto di una svista del legislatore del 2012".
E ancora che: "l'interprete non è autorizzato a ritenere che il legislatore del 2012 abbia ignorato il senso del richiamo alla norma cardine della responsabilità da fatto illecito, nel momento in cui si è premurato di precisare che, anche qualora l'esercente una professione sanitaria «non risponde penalmente per colpa lieve del delitto di lesioni colpose o di omicidio colposo (essendosi attenuto alle linee guida e alle buone pratiche accreditate), in tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 del codice civile". Invero, da tempo pensiamo che la legge Balduzzi abbia inteso portare una chiara limitazione alla disciplina della colpa del singolo operatore sanitario e, mai convinti del contrario (nemmeno di fronte a pronunciamenti della Cassazione), ci siamo strada facendo accorti di essere in ciò accompagnati da intellettualità giuridicamente qualificate che antepongono alle posizioni preconcette, l'onestà della interpretazione lucida e del pensiero coerente.



Filippo Martini

studio legale Mrv

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