Un passo avanti verso la chiarezza
Il confronto diretto tra le professionalità coinvolte sui temi della responsabilità sanitaria, tenutosi al recente convegno dell’Associazione Melchiorre Gioia, ha permesso di mettere in evidenza criticità e positività del Ddl 2224
12/08/2016
Il Disegno di legge 2224 “Gelli” sulla responsabilità civile in ambito sanitario non metterà la parola fine all’annosa questione. È questo, in estrema sintesi, quanto è emerso dal 25° Annual Meeting dell’Associazione Melchiorre Gioia, svoltosi il 20 e 21 maggio scorsi a Roma. L’evento ha permesso un confronto diretto tra le diverse “anime” della responsabilità sanitaria, mettendo a confronto le opinioni del mondo della medicina, di giuristi e assicuratori: “Tutti i partecipanti hanno manifestato l’opinione che il decreto Gelli sia sicuramente un passo in avanti nella definizione della responsabilità sanitaria e se ne rispettano i presupposti” spiega Giovanni Cannavò, presidente dell’associazione Melchiorre Gioia. “Per i medici è un successo l’alleggerimento della posizione sia penale che civilistica che deriva dal Ddl 2224; permangono però delle perplessità su alcuni punti, in modo particolare per quanto riguarda gli aspetti assicurativi. È un segnale positivo il ritorno alla responsabilità extra contrattuale del medico, ma non può soddisfare la creazione di una “doppio binario” tra chi opera in libera professione e chi all’interno di strutture sanitarie, che di fatto viene favorito. Va trovata ancora una soluzione per i costi assicurativi, che risultano estremamente diversificati: una delle proposte emerse al convegno dai gruppi di studio si ispira al modello spagnolo e riguarda la costruzione di una bozza di polizza unica, per tutti i 360mila medici, utile a calmierare i prezzi di mercato. Si tratta solo di un’idea, che potrebbe essere condotta da Enpam insieme a Fnomceo”.
Il nuovo Ddl non risolverà i problemi assicurativi
Nel confronto con gli assicuratori è emersa una posizione ancora piuttosto critica: la sensazione è che anche con il decreto Gelli il mercato sia ancora ad alto rischio e non appetibile per le assicurazioni private: “Si somma a questo l’ulteriore incertezza derivata dalla recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione sulle clausole Claims Made”, aggiunge Cannavò, “Come primo impatto la sentenza rappresenta un passo in avanti, perché toglie il dubbio sul fatto che la clausola Claims Made sia vessatoria e di conseguenza rende legittime le polizze. Il problema può nascere dall’allungamento dei tempi di copertura, che vanno ad incidere sui premi di polizza. Il rischio è che gli assicurati non possano avere una certezza sui costi e che gli assicuratori, preoccupati per i margini, non trovino più interesse nel proporre questo tipo di copertura. Già le compagnie nazionali, infatti, non mostrano alcun interesse”. L’assicuratore privato richiede certezze, e tra i dubbi del Ddl 2224 e le novità sulla Claims Made, l’associazione Melchiorre Gioia ha la sensazione che la situazione sia ferma.
Per i consulenti tecnici un Albo Nazionale
Nei due giorni di convegno sono emerse nuove proposte in merito ai contenuti innovativi del decreto Gelli: “Ci sono due aspetti a che a nostro avviso devono essere chiariti. Il primo riguarda i consulenti tecnici d’ufficio, e prevede che la lista degli iscritti negli Albi dei consulenti dei tribunali sia sottoposta ad effettiva revisione ogni 5 anni”, riassume Cannavò, “Su questo tema già si era espressa la commissione di studio Alpa, che ha suggerito l’istituzione a livello regionale o sovra-regionale di Albi dei consulenti tecnici d’ufficio sulla responsabilità sanitaria. Noi andiamo, proponendo che l’Albo sia comprensivo dei consulenti a livello nazionale e venga tenuto dal Ministero della Giustizia. Questa soluzione permetterebbe di risolvere il rischio di competenze non sempre adeguate a livello locale e di avere un controllo sulla qualifica degli iscritti basato su standard più elevati”. Altro aspetto frutto di dibattito ha riguardato il riconoscimento delle linee guida come tutela dell’attività del medico in caso di contenzioso: “La disposizione del Ddl Gelli su questo tema contribuisce senz’altro a mettere in sicurezza il sistema attraverso l’individuazione di regole di responsabilità civile dalle coordinate certe. Il valore e l’ambito delle linee guida emesse delle società scientifiche va invece chiarito e definito in termini di validità dei contenuti. Per poter adeguatamente definire un profilo di rischio è necessario che le linee guida adottate siano validate e riconosciute”. Tale compito attualmente non è stato attribuito in modo specifico e pone il problema dell’accreditamento delle Società Scientifiche: “È un nodo spinoso che il ministero dovrà risolvere, attraverso un censimento delle Società Scientifiche e la definizione di parametri che permettano di scegliere quelle che hanno un peso reale per la comunità scientifica e la possibilità di emettere linee guida”, conclude Cannavò.
Le questioni ancora aperte
Il Ddl 2085, cosiddetto Decreto Concorrenza, lascia invece ancora aperte alcune questioni estremamente importanti sul fronte della responsabilità sanitaria: “Non si vede al momento l’avvicinarsi della soluzione per quanto riguarda le tabelle sul macro danno, l’entità dei risarcimenti e i danni non tabellati. La sensazione è che su questi temi il dibattito si sia arenato, ma se si vogliono risolvere le questioni complesse della Rca e dei criteri risarcitori è necessaria una chiarezza complessiva”. Il Ddl Concorrenza non sarà lo strumento per risolvere i temi ancora aperti.
Per il Ddl 2224“Gelli“ la sensazione è che ci sia la forte volontà politica di giungere alla pubblicazione in tempi brevi, entro luglio, una tempistica che non è compatibile con la possibilità di un riesame che accolga le molte osservazioni emerse durante le audizioni al Senato. Anche con le limitazioni individuate, il Decreto ha il pregio di mettere al centro i costi della medicina difensiva e di spingere nel recupero dell’alleanza terapeutica tra medico e paziente, un aspetto non tecnico, ma umano e morale, che è un presupposto fondamentale per evitare quelle incomprensioni che aggravano il contesto nel caso di sopravvenute difficoltà”. Per il Ddl Concorrenza non sembra esserci una simile volontà politica di giungere rapidamente ad approvazione.
Scienza e tecnologia a supporto del danno alla persona
Guardando avanti, si affacciano nel panorama medico – assicurativo soluzioni tecnologiche che potranno fornire supporto alla valutazione del danno alla persona: “Nello spazio Giovani del nostro convegno abbiamo ospitato la presentazione del progetto Areyoufine, finanziato dall’Unione Europea e coordinato dall’Università di Valencia, che coinvolge alcuni istituti scientifici spagnoli, francesi, portoghesi, polacchi e, per l’Italia, l’Istituto Sant’Anna di Pisa, mentre l’associazione Melchiorre Gioia vi prende parte attraverso la Ceredoc. Si tratta di un progetto di biomeccanica la cui applicazione potrà contribuire all′armonizzazione dei risarcimenti nei paesi europei, superando l’ostacolo delle diverse normative locali”.
Il nuovo Ddl non risolverà i problemi assicurativi
Nel confronto con gli assicuratori è emersa una posizione ancora piuttosto critica: la sensazione è che anche con il decreto Gelli il mercato sia ancora ad alto rischio e non appetibile per le assicurazioni private: “Si somma a questo l’ulteriore incertezza derivata dalla recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione sulle clausole Claims Made”, aggiunge Cannavò, “Come primo impatto la sentenza rappresenta un passo in avanti, perché toglie il dubbio sul fatto che la clausola Claims Made sia vessatoria e di conseguenza rende legittime le polizze. Il problema può nascere dall’allungamento dei tempi di copertura, che vanno ad incidere sui premi di polizza. Il rischio è che gli assicurati non possano avere una certezza sui costi e che gli assicuratori, preoccupati per i margini, non trovino più interesse nel proporre questo tipo di copertura. Già le compagnie nazionali, infatti, non mostrano alcun interesse”. L’assicuratore privato richiede certezze, e tra i dubbi del Ddl 2224 e le novità sulla Claims Made, l’associazione Melchiorre Gioia ha la sensazione che la situazione sia ferma.
Per i consulenti tecnici un Albo Nazionale
Nei due giorni di convegno sono emerse nuove proposte in merito ai contenuti innovativi del decreto Gelli: “Ci sono due aspetti a che a nostro avviso devono essere chiariti. Il primo riguarda i consulenti tecnici d’ufficio, e prevede che la lista degli iscritti negli Albi dei consulenti dei tribunali sia sottoposta ad effettiva revisione ogni 5 anni”, riassume Cannavò, “Su questo tema già si era espressa la commissione di studio Alpa, che ha suggerito l’istituzione a livello regionale o sovra-regionale di Albi dei consulenti tecnici d’ufficio sulla responsabilità sanitaria. Noi andiamo, proponendo che l’Albo sia comprensivo dei consulenti a livello nazionale e venga tenuto dal Ministero della Giustizia. Questa soluzione permetterebbe di risolvere il rischio di competenze non sempre adeguate a livello locale e di avere un controllo sulla qualifica degli iscritti basato su standard più elevati”. Altro aspetto frutto di dibattito ha riguardato il riconoscimento delle linee guida come tutela dell’attività del medico in caso di contenzioso: “La disposizione del Ddl Gelli su questo tema contribuisce senz’altro a mettere in sicurezza il sistema attraverso l’individuazione di regole di responsabilità civile dalle coordinate certe. Il valore e l’ambito delle linee guida emesse delle società scientifiche va invece chiarito e definito in termini di validità dei contenuti. Per poter adeguatamente definire un profilo di rischio è necessario che le linee guida adottate siano validate e riconosciute”. Tale compito attualmente non è stato attribuito in modo specifico e pone il problema dell’accreditamento delle Società Scientifiche: “È un nodo spinoso che il ministero dovrà risolvere, attraverso un censimento delle Società Scientifiche e la definizione di parametri che permettano di scegliere quelle che hanno un peso reale per la comunità scientifica e la possibilità di emettere linee guida”, conclude Cannavò.
Le questioni ancora aperte
Il Ddl 2085, cosiddetto Decreto Concorrenza, lascia invece ancora aperte alcune questioni estremamente importanti sul fronte della responsabilità sanitaria: “Non si vede al momento l’avvicinarsi della soluzione per quanto riguarda le tabelle sul macro danno, l’entità dei risarcimenti e i danni non tabellati. La sensazione è che su questi temi il dibattito si sia arenato, ma se si vogliono risolvere le questioni complesse della Rca e dei criteri risarcitori è necessaria una chiarezza complessiva”. Il Ddl Concorrenza non sarà lo strumento per risolvere i temi ancora aperti.
Per il Ddl 2224“Gelli“ la sensazione è che ci sia la forte volontà politica di giungere alla pubblicazione in tempi brevi, entro luglio, una tempistica che non è compatibile con la possibilità di un riesame che accolga le molte osservazioni emerse durante le audizioni al Senato. Anche con le limitazioni individuate, il Decreto ha il pregio di mettere al centro i costi della medicina difensiva e di spingere nel recupero dell’alleanza terapeutica tra medico e paziente, un aspetto non tecnico, ma umano e morale, che è un presupposto fondamentale per evitare quelle incomprensioni che aggravano il contesto nel caso di sopravvenute difficoltà”. Per il Ddl Concorrenza non sembra esserci una simile volontà politica di giungere rapidamente ad approvazione.
Scienza e tecnologia a supporto del danno alla persona
Guardando avanti, si affacciano nel panorama medico – assicurativo soluzioni tecnologiche che potranno fornire supporto alla valutazione del danno alla persona: “Nello spazio Giovani del nostro convegno abbiamo ospitato la presentazione del progetto Areyoufine, finanziato dall’Unione Europea e coordinato dall’Università di Valencia, che coinvolge alcuni istituti scientifici spagnoli, francesi, portoghesi, polacchi e, per l’Italia, l’Istituto Sant’Anna di Pisa, mentre l’associazione Melchiorre Gioia vi prende parte attraverso la Ceredoc. Si tratta di un progetto di biomeccanica la cui applicazione potrà contribuire all′armonizzazione dei risarcimenti nei paesi europei, superando l’ostacolo delle diverse normative locali”.
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