Tabella unica nazionale, l’incomprensibile altolà del Consiglio di Stato
Sospendendo il proprio giudizio sullo schema del Dpr sulle macrolesioni, è stato bloccato all'ultimo metro un percorso ultraventennale che sembrava, finalmente, essere giunto a compimento. L'analisi dell'avvocato Maurizio Hazan, dello studio legale Thmr
Come una serie televisiva tirata troppo per le lunghe, l’inverosimile vicenda della Tabella unica nazionale (Tun), prevista dall’articolo 138 del Codice delle assicurazioni (Cap) in materia di macrolesioni da circolazione stradale e da responsabilità sanitaria, sembrava ormai giunta ai titoli di coda e alla sua tanto sospirata conclusione. La divulgazione dello schema del Dpr attuativo dell’articolo 138 e l’impegno pubblicamente assunto dal ministro Adolfo Urso a promuoverne in tempi brevi l’uscita lasciavano intendere che si fosse finalmente giunti a meta (e non a metà!).
Vi erano, oltretutto, più che buone ragioni per credere che non vi fossero seri motivi ostativi (neanche nel passaggio obbligato davanti al Consiglio di Stato) che potessero contrastare l’impostazione della Tun. Neppure sul piano dei valori in gioco, dal momento che i parametri liquidativi individuati dallo schema di Dpr non segnavano un discostamento eccessivo rispetto alle "quotazioni" tabellari pretorie oggi in uso, avendo, anzi, tratto proprio dalla tabella milanese le proprie coordinate valoriali di riferimento, calandole all’interno dei criteri di elaborazione tassativamente indicati dall’articolo 138.
Sembrava perciò non sussistessero spazi per ridare fiato alle annose e un po’ stucchevoli dispute che, in occasione dei precedenti tentativi di costruzione della Tabella, avevano contrapposto chi, rispettivamente, riteneva che la Tun liquidasse troppo o troppo poco rispetto alle tabelle milanesi. L’esercizio compiuto (soprattutto da Ivass, in corso di lavoro) ha condotto a un risultato in qualche modo assimilabile a quello prodotto dalla tabella milanese, restituendo valori liquidativi che nel loro complesso paiono a quella molto vicini (risultando financo maggiori per le macro-invalidità di più grave entità).
Insomma, c’erano tutti i presupposti affinché si potesse finalmente arrivare alla fissazione di quelle regole uniformi di valutazione economica del danno non patrimoniale indispensabili a garantire certezza del diritto e deflazione della litigiosità in un contesto tanto rilevante, sul piano sociale, quale quello della sinistrosità stradale e della responsabilità sanitaria. E invece no.
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