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Il nodo della scheda dei costi

Tutte le criticità delle nuove modalità di raccolta delle adesioni alle forme pensionistiche complementari. Un'analisi, in tre parti, di Alessandro Bugli, membro del centro studi e ricerche di Itinerari Previdenziali e avvocato dello studio legale Taurini-Hazan

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(PRIMA PARTE)

Dal testo del “nuovo” regolamento: "...la commissione... ritenuto necessario semplificare la documentazione da consegnare agli interessati in fase di adesione…  …Prima dell’adesione i soggetti incaricati della raccolta acquisiscono informazioni dall’interessato circa la sua eventuale attuale iscrizione ad altra forma pensionistica complementare. In caso affermativo, gli stessi sottopongono all’interessato la Scheda dei costi contenuta nella Sezione I Informazioni chiave per l’aderente della forma pensionistica di appartenenza per un raffronto con quella della forma pensionistica proposta e acquisiscono ai propri atti copia della Scheda costi della forma di appartenenza sottoscritta dall’interessato". 

Dalla relazione: "al fine di rendere l’adesione sempre più consapevole e informata, è stata inserita una nuova previsione relativa alle adesioni dei soggetti che risultino, sulla base di quanto dichiarato nel Modulo di adesione, già iscritti ad altra forma pensionistica complementare (art. 7, comma 6). Con riferimento a tali individui, gli incaricati della raccolta delle adesioni saranno tenuti a sottoporre all’interessato anche la Scheda dei costi contenuta nelle Informazioni chiave per l’aderente della forma pensionistica di appartenenza, al fine di consentire un raffronto con quella della forma pensionistica proposta. Tale scheda, debitamente sottoscritta dall’interessato, dovrà essere acquisita agli atti dagli incaricati medesimi".

Poche parole, chiare, ma fonte di tanti problemi applicativi. Sintetizzando: chi raccoglie adesioni deve verificare se l’interessato è già iscritto ad altra forma di previdenza complementare, dopodiché, in caso di risposta affermativa, sottoporgli la scheda costi non solo della forma per cui raccoglie l’adesione, bensì anche di quella di appartenenza dell’interessato, nonché acquisirla agli atti debitamente sottoscritta. 
Ora, non v’è dubbio che qui si condividono i commendevoli fini di trasparenza e correttezza per gli operatori perseguiti da Covip. Tanto più a fronte di politiche aggressive di raccolta delle adesioni. Ciò posto, senza voler rovinare la giornata a nessuno, va detto che in assenza di alcune precisazioni della Commissione, alcuni dubbi rischiano di rendere mal praticabile, se non perniciosa, la nuova disposizione sia per i fondi negoziali e preesistenti, sia per quelli aperti che per i Pip. 

ALCUNE POSSIBILITA' DA CONSIDERARE
Per comprendere, immaginiamo di essere al tempo della presentazione della forma pensionistica e, dato che il mondo non è tutto bianco o tutto nero, accada quanto segue:

1) il potenziale aderente, richiesto di dirci se sia già iscritto o meno ad altra forma pensionistica complementare, ricorda genericamente di avere aderito a un fondo della società Alfa e niente altro. La Alfa è, però, società istitutrice di 10 forme pensionistiche diverse (tra fondi aperti e Pip). Che si fa? Lo si rimanda a casa, dicendogli che per lui in quel momento è impossibile aderire oppure, come potrebbe accadere, gli si fa dichiarare falsamente di non essere iscritto ad alcuna forma complementare? Quanti potenziali aderenti si rischia di perdere per il sol fatto che questi non abbiano né voglia né tempo di tornare presso il fondo, in banca o in agenzia con i dati alla mano. La previdenza complementare, lo si sa, soffre già di un ridotto grado di adesioni. 

2) l’interessato, meno confuso del precedente, dichiara di essere iscritto a una pensionistica complementare di Alfa, ma non ricorda bene se sia il fondo Gamma o Omega. Che si fa? Lo rimandiamo a casa o gli sottoponiamo due schede costo oltre a quella del fondo per cui raccogliamo le adesioni, come se fosse iscritto sia a Gamma che a Omega? 

3) l’interessato ricorda benissimo la forma pensionistica a cui è iscritto ma, come normale, non ricorda il numero di albo. Cosa succede se l’incaricato della raccolta delle adesioni sbaglia ad estrarre (da dove, poi? dal sito della società Alfa?) la scheda dei costi e ne sottopone all’interessato una sbagliata? 

4) l’interessato (molto particolare) ricorda sia la denominazione del fondo pensione sia il numero di albo, ma la forma di provenienza non dispone della scheda dei costi per ragioni dimensionali (sotto le 5000 unità)? 

La fantasia potrebbe condurci a ipotizzare decine di altre ipotesi in cui l’operatore non sa più cosa deve fare e rischia di rimetterci in proprio per l’errore svolto.  
Proviamo, quindi, a fare ordine nel limite del possibile.

CHI DEVE FARE COSA? 
L’incaricato, stando alla nuova norma, sembra semplicemente tenuto a chiedere all’interessato se questi già aderisca ad altra forma di previdenza. Di più non dovrebbe fare e non potrebbe altrimenti. Diversamente, cosa non creduta, l’interessato dovrebbe autonomamente andare alla ricerca del vero, anche quando l’interessato gli dichiari con certezza di non essere iscritto altrove (ciò magari per ragioni di privacy, avendo indicato, per l’altra forma, un beneficiario di cui non vuol far saper l’esistenza alla sua famiglia o allo stesso incaricato). 
Se questo è vero, l’incaricato non può che arrendersi al contenuto della dichiarazione (anche se, si ripete, palesemente falsa).  

Ora, ancora, se così è, la regola dovrebbe valere non solo in caso di risposta negativa, ma anche nell’ipotesi di risposta affermativa (cioè quando l’interessato dichiari erroneamente, ma convintamente, di essere iscritto al fondo Omega della società Alfa, in luogo di Delta).  
Tutto sembra poter ruotare, quindi, sul valore della dichiarazione e, ancor di più, su quello della sottoscrizione della scheda dei costi voluta da Covip e da porre agli atti. 
L’unica interpretazione di buon senso pare essere quella per cui la firma dell’interessato (tanto voluta da Covip) sulla scheda dei costi abbia la funzione di ratificare che quella è la scheda dei costi del fondo di precedente iscrizione (nonché, certamente e contestualmente, garantire che il confronto dei costi sia stato effettivamente svolto).
Diversamente, se l’esigenza fosse stata solo quella di provare l’avvenuto confronto, sarebbe stata ben più semplice richiedere la raccolta di una dichiarazione dell’interessato con la quale si attestava di essere stato informato correttamente sui costi, attraverso un confronto con quelli della forma di provenienza.

MA SE COSI' NON FOSSE E LA SOTTOSCRIZIONE NON FOSSE DETERMINANTE? 
Dovremmo chiederci quali potrebbero essere le conseguenze del vizio di presentazione (es. laddove sia stata confrontata la scheda del fondo Delta, in luogo di quello Omega). Non essendosi ancora espressi i giudici sulla fattispecie che ci occupa (peraltro, ancora non in vigore), l’unica via potenzialmente da seguire è l’interpretazione, per fattispecie analoghe, data delle note Sezioni Unite di Cassazione del 2007. Le Sezioni Unite hanno disposto che la mancata trasparenza in fase precontrattuale, conduce, salvo errore, violenza o dolo, al risarcimento del danno patito dall’interessato e non alla nullità del rapporto contrattuale (risarcimento, peraltro, che, per essere domandato, richiede la prova del danno).
 Il tema diviene più complesso qualora l’adesione sia raccolta a distanza, trovando in alcuni casi applicazione il Codice del Consumo, ma su questo torneremo con un pezzo dedicato. 

QUAL E' IL DANNO INGIUSTO PATITO DALL'ADERENTE? DIFFICILE DA DIRSI 
L’interessato ha scientemente aderito alla forma di previdenza e semplicemente non ha capito che questa poteva costare di più di quella di provenienza (pare difficile sostenersi che non avrebbe aderito in ragione di qualche punto di costo in più). Ma l’ignoranza sul maggior costo può forse valere per il primo anno, poi, dal successivo, il dato sull’effetto dei costi è facilmente rilevabile dal rendiconto. E, poi, ancora, non bastasse, dopo due anni si ha il diritto di trasferirsi liberamente. Insomma, un pregiudizio più teorico, forse, che pratico.
Il problema rimane, però, per chi dichiari di essere iscritto a una forma complementare, ma sul momento non ricordi a quale. Salvo far compilare false dichiarazioni con cui l’interessato attesti di non aderire ad altra forma complementare, che cosa si fa? 

QUATTRO DIVERSE SOLUZIONI
In attesa di un chiarimento da parte di Covip, se mai vi sarà, si possono immaginare diverse soluzioni (da valutare con attenzione; soluzioni che, tuttavia, non saranno mai coerenti totalmente con il testo del regolamento, pur ottenendo in concreto gli stessi fini di trasparenza).  
Ad esempio: 

a) adesioni sospensivamente condizionate all’indicazione da parte dell’interessato dell’effettiva forma di previdenza complementare a cui è già iscritto (lasciando a un secondo momento il confronto); 

b) raccolta di una dichiarazione con la quale l’interessato stesso, non ricordando la forma a cui risulta iscritto, dichiara di aver consapevolezza dell’importanza dei costi nell’obiettivo previdenziale e di non essere interessato a un confronto puntuale con i dati riportati nella scheda costi del precedente fondo;

c) confronto effettuato con riferimento a due benchmark di mercato in termini costo (uno particolarmente elevato e uno sensibilmente ridotto); 

d) offerta di un periodo di ripensamento, entro cui l’interessato, se reperisce la scheda costi del precedente fondo, potrà ricevere la consulenza in termini di confronto, e nel caso in cui il confronto stesso lo determini a ripensare l’adesione, possa revocare l’adesione stessa.

Qui e qui, la seconda e la terza parte dell'analisi.

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