Rc Professionale e dichiarazioni del contraente
L’accezione di “fatto noto” riguarda non solo un possibile sinistro già in essere, ma anche la conoscenza di circostanze precise che ne possono far ritenere assai probabile l’apertura
16/11/2016
A mente degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente, al momento di sottoscrivere una polizza con l’assicuratore, possono incidere sull’efficacia della polizza stessa se siano relative a circostanze tali che, se l’impresa le avesse conosciute, non avrebbe dato il suo consenso alla stipula della polizza, o lo avrebbe dato a condizioni diverse.
In particolare, se, in sede di trattativa precontrattuale, le circostanze sono state sottaciute con dolo o colpa grave, il contratto potrà essere annullato o reso privo di effetti (art. 1892 C.C.), mentre l’indennizzo potrà essere ridotto nel caso l’assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave, e quindi per semplice negligenza o superficialità (art. 1893 C.C.).
Queste norme, che trovano sempre richiamo espresso nelle condizioni di polizza che regolano quella che è definita la responsabilità precontrattuale dell’assicurato, sono spesso fonte di contenzioso circa la loro applicazione e, soprattutto, in ordine all’interpretazione del concetto di Fatto noto, ovvero di quei fatti che l’assicurato conosceva espressamente (perché, ad esempio, già a lui denunciati) o avrebbe potuto conoscere usando l’ordinaria diligenza nelle trattative che è richiesta per legge in sede di stipula di ogni contratto.
La questione, in particolare, si pone nella materia dell’assicurazione della responsabilità civile, quando cioè l’assicuratore sostenga che, al momento di sottoscrivere la polizza, l’assicurato conoscesse i fatti e le circostanze relative ad un proprio errore tecnico già verificatosi, e dal quale era presumibile ritenere che in futuro sarebbe intervenuta una richiesta danni.
La sentenza di Lodi
Una questione di tal genere è stata affrontata recentemente, in un caso sfociato a sentenza davanti al tribunale di Lodi (sen-tenza n. 497 del 29 giugno 2016).
Nel caso di specie, in un’ipotesi di responsabilità medica, l’azienda ospedaliera aveva chiamato in giudizio il proprio assicuratore, il quale sollevava l’eccezione di inoperatività della polizza, ai sensi dell’art. 1892 C.C. e delle condizioni contrattuali, sostenendo che l’azienda sanitaria al momento della firma della polizza non poteva non conoscere il fatto già accaduto e la portata potenzialmente rilevante dello stesso in ottica di futuro sinistro.
La conoscenza del fatto noto, a detta dell’impresa di assicurazione, derivava dalla circolata che, prima della stipula della polizza, la Procura della Repubblica aveva proceduto al sequestro della cartella clinica presso l’azienda ospedaliera, con ciò rendendo la medesima assicurata in grado di conoscere l’accadimento (un intervento chirurgico) ritenuto potenzialmente illecito al punto da determinare l’apertura di un’indagine.
L’atto ufficiale è fatto noto
Il tribunale, nella decisione segnalata, accoglie l’eccezione di inoperatività della garanzia sul presupposto che la polizza pre-vedesse, nella definizione di Fatti noti, quegli eventi che, verificatisi in data antecedente all’effetto della polizza, potevano dare origine successivamente ad un sinistro, avendo altresì la disciplina di polizza cura di segnalare che tra tali fatti sono anche da considerare le notifiche di atti giudiziari.
Ebbene, rileva l’estensore della sentenza del tribunale di Lodi, il sequestro della cartella clinica e del verbale di pronto soccorso da parte dei Carabinieri su incarico della Procura della Repubblica, deve necessariamente essere inteso come atto giudiziario tale da determinare un Fatto noto all’azienda contraente, dal quale poteva avere origine (come poi nei fatti avvenuto) un possibile sinistro. “Il sequestro pertanto rappresenta quell’ante-cedente al quale attribuire la valenza di documento idoneo ad originare un possibile sinistro”.
Il verificarsi dell’accadimento giudiziario (sequestro della cartella), dunque, e la sua espressa indicazione come definizione di fatto noto ai sensi di polizza e con gli effetti di cui agli artt. 1892 e 1893 C.C., determinano l’insorgenza di quella circostanza che, pur conosciuta dal contraente, è stata nei fatti (dolosamente o meno, poco importa) sottaciuta all’assicuratore al momento della stipula, dando luogo così all’inoperatività della garanzia assicurativa invocata in giudizio.
In particolare, se, in sede di trattativa precontrattuale, le circostanze sono state sottaciute con dolo o colpa grave, il contratto potrà essere annullato o reso privo di effetti (art. 1892 C.C.), mentre l’indennizzo potrà essere ridotto nel caso l’assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave, e quindi per semplice negligenza o superficialità (art. 1893 C.C.).
Queste norme, che trovano sempre richiamo espresso nelle condizioni di polizza che regolano quella che è definita la responsabilità precontrattuale dell’assicurato, sono spesso fonte di contenzioso circa la loro applicazione e, soprattutto, in ordine all’interpretazione del concetto di Fatto noto, ovvero di quei fatti che l’assicurato conosceva espressamente (perché, ad esempio, già a lui denunciati) o avrebbe potuto conoscere usando l’ordinaria diligenza nelle trattative che è richiesta per legge in sede di stipula di ogni contratto.
La questione, in particolare, si pone nella materia dell’assicurazione della responsabilità civile, quando cioè l’assicuratore sostenga che, al momento di sottoscrivere la polizza, l’assicurato conoscesse i fatti e le circostanze relative ad un proprio errore tecnico già verificatosi, e dal quale era presumibile ritenere che in futuro sarebbe intervenuta una richiesta danni.
La sentenza di Lodi
Una questione di tal genere è stata affrontata recentemente, in un caso sfociato a sentenza davanti al tribunale di Lodi (sen-tenza n. 497 del 29 giugno 2016).
Nel caso di specie, in un’ipotesi di responsabilità medica, l’azienda ospedaliera aveva chiamato in giudizio il proprio assicuratore, il quale sollevava l’eccezione di inoperatività della polizza, ai sensi dell’art. 1892 C.C. e delle condizioni contrattuali, sostenendo che l’azienda sanitaria al momento della firma della polizza non poteva non conoscere il fatto già accaduto e la portata potenzialmente rilevante dello stesso in ottica di futuro sinistro.
La conoscenza del fatto noto, a detta dell’impresa di assicurazione, derivava dalla circolata che, prima della stipula della polizza, la Procura della Repubblica aveva proceduto al sequestro della cartella clinica presso l’azienda ospedaliera, con ciò rendendo la medesima assicurata in grado di conoscere l’accadimento (un intervento chirurgico) ritenuto potenzialmente illecito al punto da determinare l’apertura di un’indagine.
L’atto ufficiale è fatto noto
Il tribunale, nella decisione segnalata, accoglie l’eccezione di inoperatività della garanzia sul presupposto che la polizza pre-vedesse, nella definizione di Fatti noti, quegli eventi che, verificatisi in data antecedente all’effetto della polizza, potevano dare origine successivamente ad un sinistro, avendo altresì la disciplina di polizza cura di segnalare che tra tali fatti sono anche da considerare le notifiche di atti giudiziari.
Ebbene, rileva l’estensore della sentenza del tribunale di Lodi, il sequestro della cartella clinica e del verbale di pronto soccorso da parte dei Carabinieri su incarico della Procura della Repubblica, deve necessariamente essere inteso come atto giudiziario tale da determinare un Fatto noto all’azienda contraente, dal quale poteva avere origine (come poi nei fatti avvenuto) un possibile sinistro. “Il sequestro pertanto rappresenta quell’ante-cedente al quale attribuire la valenza di documento idoneo ad originare un possibile sinistro”.
Il verificarsi dell’accadimento giudiziario (sequestro della cartella), dunque, e la sua espressa indicazione come definizione di fatto noto ai sensi di polizza e con gli effetti di cui agli artt. 1892 e 1893 C.C., determinano l’insorgenza di quella circostanza che, pur conosciuta dal contraente, è stata nei fatti (dolosamente o meno, poco importa) sottaciuta all’assicuratore al momento della stipula, dando luogo così all’inoperatività della garanzia assicurativa invocata in giudizio.
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