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Modulo di adesione e questionario di autovalutazione

Alessandro Bugli, del centro studi e ricerche di Itinerari Previdenziali e avvocato dello studio legale Taurini-Hazan, continua l'analisi dei nuovi regolamenti per la vendita delle forme pensionistiche complementari

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(SECONDA PARTE)

Dopo aver affrontato nelle settimane scorse il tema scheda dei costi, continuiamo nell’analisi della nuova regolamentazione concernente le modalità da seguire in sede di raccolta delle adesioni alle forme pensionistiche complementari e dell’informativa da rendere disponibile agli interessati. Parliamo del nuovo modulo di adesione e, in dettaglio, del questionario di autovalutazione.  

Stando alla relazione di Covip: “il modulo (di adesione, ndr) è poi integrato con un questionario di autovalutazione, che l’aderente è chiamato a compilare relativamente alla propria situazione personale e alle proprie aspettative di prestazione pensionistica, finalizzato a favorire la scelta di un’opzione di investimento per quanto possibile coerente con le caratteristiche proprie dell’aderente. In particolare, il questionario si articola in due parti: la prima parte, con finalità sostanzialmente educativa riguarda la conoscenza in materia di previdenza ed è strutturata con domande volte a richiamare l’attenzione sul livello di conoscenza dei fondi pensione e sulle aspettative in materia di pensione di base. 

La seconda parte riguarda la congruità della scelta previdenziale mediante domande relative alla capacità di risparmio personale, all’orizzonte temporale, cioè al periodo che separa l’aderente dal momento del pensionamento e alla propensione personale al rischio; le risposte fornite danno luogo a un punteggio, sulla base del quale l’aderente viene orientato nella scelta tra diverse possibilità di investimento, senza – ovviamente – che ciò costituisca un vincolo o una preclusione rispetto a scelte differenti. Il questionario è stato costruito nella forma della autovalutazione e ne è prevista l’adozione da parte di tutti i fondi pensione cui si applicano le nuove disposizioni di trasparenza e il nuovo Regolamento sulla raccolta delle adesioni, vale a dire i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti, i Pip e i fondi preesistenti autonomi a contribuzione definita e di dimensione qualificata”. 
Il questionario è, quindi, volto a testare la conoscenza in materia di previdenza del potenziale aderente e la congruità della scelta previdenziale.

SOLO CHI ADERISCE SI AUTOVALUTA? 
Ora, scusandomi sin d’ora per l’ovvietà, un’altra premessa è d’obbligo: il questionario di autovalutazione, avendo sede naturale nel modulo di adesione, dovrà, sì, essere compilato prima dell’effettiva adesione alla forma pensionistica complementare, ma la sua collocazione ci induce a pensare che la compilazione avverrà una volta che si conclamata la volontà di aderire stessa, quindi a presentazione del servizio ragionevolmente conclusa. Per capirci, chi non vuole aderire non penso si metta a compilare il questionario di autovalutazione. 

Senza qui analizzare e approfondire, almeno non in questo capitolo della nostra saga, il tema della valutazione di adeguatezza con riferimento alla raccolta delle adesioni e della congruità della scelta previdenziale con l’investimento proposto del potenziale aderente, alcune prime riflessioni si rendono necessarie. Ribadendo, se ve ne fosse ancora necessità, come si condividano le commendevoli attenzioni di Covip alle esigenze di tutela e informativa per i potenziali aderenti ai fondi pensione, alcuni aspetti della nuova regolamentazione risultano (almeno al sottoscritto) non del tutto chiari. 

ACQUISTI POCO CONSAPEVOLI
In questo senso, proviamo a prendere a riferimento il primo quesito oggetto del questionario da sottoporre al potenziale aderente (fonte Covip):



Traduciamo ironicamente il quesito. 

Domanda: “Ha capito qualcosa di quello che le ha appena detto l’incaricato della raccolta delle adesioni?”.  
Possibili risposte: 
a) “Bitte? Sprechen sie Deutsch?”; 
b) “Ho capito, almeno credo, che il prodotto non è una garanzia per la mia auto o un derivato”;
c) “Mi candido a responsabile di un fondo pensione”. 

Focalizziamoci sulla prima delle possibili tre risposte, “ne so poco” (campo che, almeno spero, non vedremo mai barrato). Come è possibile a fronte di una simile risposta procedere con l’iter di adesione?
Provo a chiarire. Passiamo in rassegna le nuove regole valide per la raccolta delle adesioni alle forme pensionistiche complementari. All’articolo 11 della deliberazione Covip del 25 maggio 2016 si legge che: “i fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei Pip nella raccolta, sia diretta sia tramite i soggetti incaricati, delle adesioni alle forme pensionistiche complementari: […] c) forniscono ai potenziali aderenti, in una forma di agevole comprensione, informazioni corrette, chiare e non fuorvianti, richiamandone l’attenzione sulle informazioni contenute nella sezione Informazioni chiave per l’aderente e, in particolare, su quelle inerenti le principali caratteristiche della forma pensionistica, con specifico riguardo alla contribuzione, ai costi, alle opzioni di investimento e ai relativi rischi, al fine di consentire agli stessi di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze”. Come si lega tutto questo con il fatto che il potenziale aderente finisca per dichiarare, a informazioni ricevute, nel modulo di adesione (ripeto: nel modulo di adesione) di non capirci un granché di quello che sta acquistando?

NON È SOLO INADEGUATEZZA
Per cominciare, non si cada nella tentazione di parificare questa ipotesi al caso comune di inadeguatezza in materia assicurativa. L’esperienza della valutazione di adeguatezza in quest’ultimo settore ci insegna che quando l’intermediario dichiara che il servizio assicurativo non è adeguato al profilo di rischio dell’assicurando, non sta automaticamente dichiarando che quest’ultimo non è in condizione di comprendere che cosa sta acquistando, ma più comunemente che, ad esempio, la soluzione guida esperta (tanto voluta dal contraente, per risparmiare sul premio) non è indicata per il suo nucleo familiare, perché magari composto da neopatentati che occasionalmente conducono il veicolo da assicurare. 
La vicenda assumerebbe contorni ancor più strani nel caso in cui l’aderente, dopo aver barrato la casella “ne so poco”, finisse per dichiarare, poche righe dopo (come a volte accade), di aver ricevuto in maniera chiara tutte le informazioni necessarie del caso e comprendere comprendere cosa stia acquistando.

L'ERRORE ESSENZIALE
Tali incoerenze, più o meno marcate, potrebbero richiamare alla memoria l’istituto civilistico dell’errore essenziale; da intendersi come quello che venga a cadere sulla natura, sull’oggetto o sulle qualità del servizio offerto e sia (qui sì, per tabulas) riconoscibile alla controparte con la normale diligenza. Se, come non pare peregrino affermare, si potesse sostenere che in casi del genere si è al cospetto di un errore essenziale, allora potrebbe/dovrebbe trovare applicazione l’articolo 1428 del Codice civile e si potrebbe, conseguentemente, richiedere l’annullamento del contratto anche a distanza di diversi anni dall’adesione (in via principale, con prescrizione quinquennale, o in via di eccezione, ma questa ipotesi, nella materia che ci occupa, pare di più difficile verificazione).

FAR FINTA DI SAPERNE
Le forme pensionistiche si trovano, quindi, a dover strutturare i loro modelli operativi dovendo decidere se non accettare l’adesione a fronte di consimili risposte ovvero consentire il perfezionamento del negozio giuridico. Senza goder di poteri divinatori, possiamo immaginare che nessun aderente barrerà mai la casella “ne so poco” e il problema sarà risolto (falsamente) in fatto. Sarebbe, però, buona norma, quella di verificare da subito, in fase di adesione, se la perniciosa casella sia stata o meno barrata e, in caso affermativo, approfondire con il potenziale aderente quali siano i suoi dubbi e le sue incertezze e, solo dopo, fargli ricompilare il questionario che, a questo punto e salvo casi patologici, non vedrà più una risposta di tal fatta al quesito posto.

Qui e qui puoi leggere la prima e terza parte dell'analisi.

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