La sanità cambierà a partire dalla Gelli
A pochi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di cui è autore, Federico Gelli definisce la norma non un punto di arrivo, ma la prima importante tappa di un percorso tracciato
27/03/2017
L’on. Federico Gelli è intervenuto all’evento organizzato lo scorso 13 marzo da Cineas per presentare le iniziative promosse dal consorzio in ambito sanitario. L’onorevole ha evidenziato i punti salienti della legge che porta il suo nome e ha risposto alle domande dei professionisti presenti all’evento.
La sintesi proposta dal padre della novità normativa ha, di fatto, confermato la centralità dei temi evidenziati nella rubrica Salute & Sanità apparsa su Insurance Daily del 17 marzo scorso, giorno, per altro, della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge.
L’IMPORTANTE PRINCIPIO DELLA SICUREZZA DELLE CURE
Gelli ha, in primis, dichiarato di avere piena consapevolezza che la portata della novità normativa è estremamente sfidante, e che ciò è enfatizzato dall’attuale contesto politico (e.g. frammentazione regionale della sanità), sociale (e.g. crescente scontento nel servizio del Ssn e sfiducia nella capacità di Stato e sanitari di tutelare la salute del cittadino), economico (e.g. crescente difficoltà dei ceti sociali medio-bassi) e giuridico (e.g. frammentarietà di un quadro giuridico spesso obsoleto). Per tale ragione, la norma attuale non è, e non può essere, considerata un punto di arrivo, bensì la prima importante tappa di un percorso di riorganizzazione e armonizzazione del sistema sanitario nel suo complesso.
Altro aspetto evidenziato con enfasi dall’onorevole è il principio fondamentale, sancito per la prima volta nella normativa italiana, della centralità della sicurezza delle cure. Da tale principio discendono molte delle già richiamate norme di prevenzione fattiva del contenzioso, di obbligatorietà di strumenti di risk management e di assicurazione - o di adozione di “analoghe misure” - per le strutture sanitarie (si rimanda al n.1094 di Insurance Daily, 17 marzo 2017, per una disamina di tali aspetti).
CREARE UN SISTEMA CHIARO PER TUTTI GLI OPERATORI
Ci si focalizzerà nel seguito su alcuni spunti di riflessione che sono stati proposti all’on. Gelli nel dibattito con i partecipanti all’evento Cineas. Le perplessità e i chiarimenti chiesti dalla platea vertono prevalentemente sull’obbligatorietà della copertura assicurativa, nonché sui presupposti necessari per la sua realizzazione e sulle relative implicazioni:
Obbligo di assicurazione (Art. 10)
è notoria l’asimmetria prevista dalla legge con obbligo assicurativo in capo alle strutture sanitarie e, in parte (cfr. nel seguito), agli operatori sanitari senza sancire alcun vincolo di offerta da parte del mondo assicurativo. Tale asimmetria non pare eliminabile nel breve periodo, essendo connessa, come spiegato da Gelli, alla normativa europea sul libero mercato. Per tale ragione è utile e necessario interrogarsi sulle potenziali implicazioni benefiche che la nuova legge vorrebbe avere sull’ampliamento dell’offerta assicurativa. Posto che il potenziamento del processo di creazione di campioni statistici su base nazionale (Art. 2), seppure con le limitazioni date dalla natura dei dati raccolti non rappresentativi di tutte le specificità del rischio med – mal, dovrebbe aiutare la calibrazione dei modelli attuariali di calcolo dei premi, e che l’istituzionalizzazione delle pratiche di enterprise risk management (Art. 1) dovrebbero portare a una mitigazione del rischio assicurato, ci si attenderebbe una riduzione dei premi che attualmente includono significativi margini di prudenza. Permangono però perplessità sulla sufficienza di tali aspetti. Va infatti ricordato che la normativa stabilisce (Art. 11) la retroattività decennale e la ultrattività, sempre decennale, delle coperture assicurative. È quindi evidente che, anche ipotizzando un perfezionamento dei modelli matematici di proiezione e la auspicabile riduzione della frequenza / impatto del rischio med - mal, la dilatazione del lasso temporale di effettiva esposizione al rischio cui viene esposta una compagnia (rapporto 1 anno a 20) tenderà quantomeno a rallentare la calmierazione dei costi assicurativi e l’ampliamento dell’offerta assicurativa.
Responsabilità e obblighi assicurativi in capo al personale sanitario non dipendente di strutture sanitarie (Art. 6 - 7 - 9 -10)
Uno degli aspetti non banali su cui la normativa ha dovuto fornire indicazioni è la definizione delle responsabilità e degli obblighi assicurativi in capo al personale sanitario che operi in strutture sanitarie non essendovi legato da rapporto di lavoro dipendente. La normativa, a tutela del terzo danneggiato e fatta salva la possibilità di rivalsa, pone comunque in capo alla struttura la responsabilità per le conseguenze di errori commessi da liberi professionisti che vi operano. Ciò premesso, è stata ragionevolmente indicata una differenziazione tra un errore commesso da un dipendente della struttura e un evento della stessa natura e portata ma attribuibile a un libero professionista che operi nella struttura stessa. Più precisamente, se da un lato l’obbligatorietà (Art 10, comma 2) per il professionista non dipendente di sottoscrivere una copertura assicurativa di responsabilità civile resta sostanzialmente invariata, per il dipendente l’obbligo assicurativo è ora limitato alla sola rivalsa (Art 9, comma 5).
A proposito dell’azione di rivalsa delle strutture sui professionisti sanitari, è interessante osservare che la normativa recepisce il fatto che le conseguenze di un errore sono almeno parzialmente riconducibili all’efficienza e efficacia della governance della struttura in cui l’errore si è verificato. In tal senso il comma 5 dell’articolo 9 riduce il danno a carico del professionista in caso di criticità del contesto organizzativo in cui ha operato.
3-Armonizzazione di normative regionali e nazionali (Art. 2 e 5)
Altro aspetto spinoso e centrale per l’efficacia normativa riguarda l’esigenza di armonizzare la gestione regionale attuale della Sanità (inclusa la gestione dei finanziamenti sanitari regionali a supporto delle nuove iniziative) con l’esigenza di uniformare a livello nazionale i dati relativi a eventi avversi - rischi -, contenzioso, e i livelli di servizio – efficienza. Tanto la raccolta e armonizzazione dei dati quanto l’emanazione di linee guida per le buone pratiche clinico-assistenziali saranno oggetto di decreti attuativi. Attendiamo quindi le prossime settimane per conoscere e commentare le indicazioni operative in tal senso.
La sintesi proposta dal padre della novità normativa ha, di fatto, confermato la centralità dei temi evidenziati nella rubrica Salute & Sanità apparsa su Insurance Daily del 17 marzo scorso, giorno, per altro, della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge.
L’IMPORTANTE PRINCIPIO DELLA SICUREZZA DELLE CURE
Gelli ha, in primis, dichiarato di avere piena consapevolezza che la portata della novità normativa è estremamente sfidante, e che ciò è enfatizzato dall’attuale contesto politico (e.g. frammentazione regionale della sanità), sociale (e.g. crescente scontento nel servizio del Ssn e sfiducia nella capacità di Stato e sanitari di tutelare la salute del cittadino), economico (e.g. crescente difficoltà dei ceti sociali medio-bassi) e giuridico (e.g. frammentarietà di un quadro giuridico spesso obsoleto). Per tale ragione, la norma attuale non è, e non può essere, considerata un punto di arrivo, bensì la prima importante tappa di un percorso di riorganizzazione e armonizzazione del sistema sanitario nel suo complesso.
Altro aspetto evidenziato con enfasi dall’onorevole è il principio fondamentale, sancito per la prima volta nella normativa italiana, della centralità della sicurezza delle cure. Da tale principio discendono molte delle già richiamate norme di prevenzione fattiva del contenzioso, di obbligatorietà di strumenti di risk management e di assicurazione - o di adozione di “analoghe misure” - per le strutture sanitarie (si rimanda al n.1094 di Insurance Daily, 17 marzo 2017, per una disamina di tali aspetti).
CREARE UN SISTEMA CHIARO PER TUTTI GLI OPERATORI
Ci si focalizzerà nel seguito su alcuni spunti di riflessione che sono stati proposti all’on. Gelli nel dibattito con i partecipanti all’evento Cineas. Le perplessità e i chiarimenti chiesti dalla platea vertono prevalentemente sull’obbligatorietà della copertura assicurativa, nonché sui presupposti necessari per la sua realizzazione e sulle relative implicazioni:
Obbligo di assicurazione (Art. 10)
è notoria l’asimmetria prevista dalla legge con obbligo assicurativo in capo alle strutture sanitarie e, in parte (cfr. nel seguito), agli operatori sanitari senza sancire alcun vincolo di offerta da parte del mondo assicurativo. Tale asimmetria non pare eliminabile nel breve periodo, essendo connessa, come spiegato da Gelli, alla normativa europea sul libero mercato. Per tale ragione è utile e necessario interrogarsi sulle potenziali implicazioni benefiche che la nuova legge vorrebbe avere sull’ampliamento dell’offerta assicurativa. Posto che il potenziamento del processo di creazione di campioni statistici su base nazionale (Art. 2), seppure con le limitazioni date dalla natura dei dati raccolti non rappresentativi di tutte le specificità del rischio med – mal, dovrebbe aiutare la calibrazione dei modelli attuariali di calcolo dei premi, e che l’istituzionalizzazione delle pratiche di enterprise risk management (Art. 1) dovrebbero portare a una mitigazione del rischio assicurato, ci si attenderebbe una riduzione dei premi che attualmente includono significativi margini di prudenza. Permangono però perplessità sulla sufficienza di tali aspetti. Va infatti ricordato che la normativa stabilisce (Art. 11) la retroattività decennale e la ultrattività, sempre decennale, delle coperture assicurative. È quindi evidente che, anche ipotizzando un perfezionamento dei modelli matematici di proiezione e la auspicabile riduzione della frequenza / impatto del rischio med - mal, la dilatazione del lasso temporale di effettiva esposizione al rischio cui viene esposta una compagnia (rapporto 1 anno a 20) tenderà quantomeno a rallentare la calmierazione dei costi assicurativi e l’ampliamento dell’offerta assicurativa.
Responsabilità e obblighi assicurativi in capo al personale sanitario non dipendente di strutture sanitarie (Art. 6 - 7 - 9 -10)
Uno degli aspetti non banali su cui la normativa ha dovuto fornire indicazioni è la definizione delle responsabilità e degli obblighi assicurativi in capo al personale sanitario che operi in strutture sanitarie non essendovi legato da rapporto di lavoro dipendente. La normativa, a tutela del terzo danneggiato e fatta salva la possibilità di rivalsa, pone comunque in capo alla struttura la responsabilità per le conseguenze di errori commessi da liberi professionisti che vi operano. Ciò premesso, è stata ragionevolmente indicata una differenziazione tra un errore commesso da un dipendente della struttura e un evento della stessa natura e portata ma attribuibile a un libero professionista che operi nella struttura stessa. Più precisamente, se da un lato l’obbligatorietà (Art 10, comma 2) per il professionista non dipendente di sottoscrivere una copertura assicurativa di responsabilità civile resta sostanzialmente invariata, per il dipendente l’obbligo assicurativo è ora limitato alla sola rivalsa (Art 9, comma 5).
A proposito dell’azione di rivalsa delle strutture sui professionisti sanitari, è interessante osservare che la normativa recepisce il fatto che le conseguenze di un errore sono almeno parzialmente riconducibili all’efficienza e efficacia della governance della struttura in cui l’errore si è verificato. In tal senso il comma 5 dell’articolo 9 riduce il danno a carico del professionista in caso di criticità del contesto organizzativo in cui ha operato.
3-Armonizzazione di normative regionali e nazionali (Art. 2 e 5)
Altro aspetto spinoso e centrale per l’efficacia normativa riguarda l’esigenza di armonizzare la gestione regionale attuale della Sanità (inclusa la gestione dei finanziamenti sanitari regionali a supporto delle nuove iniziative) con l’esigenza di uniformare a livello nazionale i dati relativi a eventi avversi - rischi -, contenzioso, e i livelli di servizio – efficienza. Tanto la raccolta e armonizzazione dei dati quanto l’emanazione di linee guida per le buone pratiche clinico-assistenziali saranno oggetto di decreti attuativi. Attendiamo quindi le prossime settimane per conoscere e commentare le indicazioni operative in tal senso.
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