La claims made in breve
Nelle esigenze dei professionisti, durata del contratto e della copertura non sono sovrapponibili. In questo articolo, una sintesi sul regime temporale delle polizze di Rc professionale dopo le novità della legge sulla concorrenza
12/12/2017
Una delle questioni da sempre complesse che regolano la disciplina contrattuale della polizza assicurativa della responsabilità civile professionale è quella che attiene alla durata della copertura stessa e quindi all’estensione temporale che vincola l’obbligazione dell’impresa di assicurazione verso il professionista.
L’aspetto legato all’ampiezza della copertura è cosa diversa dalla durata del contratto in senso cartolare. Mentre, infatti, la durata del contratto in sé attiene al tempo di validità della polizza dalla sua stipulazione all’estinzione con la cessazione dell’obbligo per il professionista di versare il premio pattuito, la copertura consiste nel lasso temporale in cui l’assicuratore è comunque tenuto a garantire l’assicurato dalle conseguenze dei suoi errori che si possono manifestare in tempi diversi, sia prima che dopo il tempo indicato in polizza.
Una formula necessaria
Proprio nel settore della responsabilità professionale, gli effetti dell’errore tecnico commesso dall’assicurato possono manifestarsi in tempi di gran lunga successivi alla commissione materiale dell’illecito, secondo uno schema che attiene alla cosiddetta lungo latenza dei fenomeni causati dalle condotte errate del professionista. Un intervento chirurgico, una tardiva diagnosi o una trasfusione infetta potrebbero, insomma, nella conseguenza patogenetica del danno, manifestarsi molto tempo dopo l’errore tecnico o la somministrazione della sacca ematica infetta. È dunque interesse preminente del professionista avere la massima estensione temporale della copertura assicurativa a prescindere dalla durata effettiva del contratto.
La prassi commerciale da tanti anni ha affinato la tecnica negoziale delle polizze, introducendo la così detta clausola claims made che lega l’obbligo dell’assicuratore non al momento in cui il professionista commetta l’errore, bensì a quello in cui la vittima muova la prima richiesta danni al responsabile, rendendo così in quel momento necessaria l’esigenza di garantire l’assicurato per le conseguenze della propria condotta.
Proprio questa forma di copertura temporale è stata nel recentissimo passato al centro dell’attenzione della giurisprudenza che, con decisione resa dalla Cassazione a Sezioni Unite (la n. 9.140 del 6 maggio 2016), ne ha ritenuto valido l’impianto cronologico e giuridico, a condizione che sia prevista un’estensione temporale idonea in termini di retroattività.
Retroattività e ultrattività a garanzia del professionista
La retroattività è quella condizione accessoria alle polizze dotate di una clausola claims made che amplia proprio la durata della copertura a un lasso temporale antecedente, che consenta quindi la ripresa di fatti commessi dall’assicurato anche molto tempo prima della data di stipula del contratto. Più ampia è la durata di questa estensione temporale nel passato, maggiore sarà la tutela data all’assicurato, e in questo senso va letto l’invito della già citata sentenza della suprema Corte a prevedere polizze prive di buchi di copertura.
A distanza di pochi mesi dal deposito della sentenza della Corte, il principio è stato recepito dal nostro legislatore che, in due provvedimenti normativi ravvicinati, ha elevato proprio la clausola claims made a strumento obbligatorio di copertura per le polizze professionali, ponendone semmai le condizioni di efficacia e validità.
Con l’articolo 11 della legge n. 24 del 2017 (nota come Legge Gelli-Bianco) è stato previsto l’obbligo, nelle polizze a copertura della Rc professionale di strutture sanitarie e medici, di prevedere una retroattività almeno decennale, mentre poco prima un dm Giustizia (del 22 settembre 2016) imponeva la stessa misura per le polizze stipulate dagli avvocati, con retroattività illimitata.
Infine, con la legge n. 124 del 4 agosto 2017 (Legge per il Mercato e la Concorrenza) è stato introdotto, sempre per le coperture legate alle polizze dei professionisti, l’obbligo per le imprese di assicurazione di offrire all’assicurato la possibilità di estendere la copertura (contro il pagamento di un premio) anche una ultrattività decennale per le richieste pervenute successivamente alla cessazione della polizza regolata dal regime claims made.
L’aspetto legato all’ampiezza della copertura è cosa diversa dalla durata del contratto in senso cartolare. Mentre, infatti, la durata del contratto in sé attiene al tempo di validità della polizza dalla sua stipulazione all’estinzione con la cessazione dell’obbligo per il professionista di versare il premio pattuito, la copertura consiste nel lasso temporale in cui l’assicuratore è comunque tenuto a garantire l’assicurato dalle conseguenze dei suoi errori che si possono manifestare in tempi diversi, sia prima che dopo il tempo indicato in polizza.
Una formula necessaria
Proprio nel settore della responsabilità professionale, gli effetti dell’errore tecnico commesso dall’assicurato possono manifestarsi in tempi di gran lunga successivi alla commissione materiale dell’illecito, secondo uno schema che attiene alla cosiddetta lungo latenza dei fenomeni causati dalle condotte errate del professionista. Un intervento chirurgico, una tardiva diagnosi o una trasfusione infetta potrebbero, insomma, nella conseguenza patogenetica del danno, manifestarsi molto tempo dopo l’errore tecnico o la somministrazione della sacca ematica infetta. È dunque interesse preminente del professionista avere la massima estensione temporale della copertura assicurativa a prescindere dalla durata effettiva del contratto.
La prassi commerciale da tanti anni ha affinato la tecnica negoziale delle polizze, introducendo la così detta clausola claims made che lega l’obbligo dell’assicuratore non al momento in cui il professionista commetta l’errore, bensì a quello in cui la vittima muova la prima richiesta danni al responsabile, rendendo così in quel momento necessaria l’esigenza di garantire l’assicurato per le conseguenze della propria condotta.
Proprio questa forma di copertura temporale è stata nel recentissimo passato al centro dell’attenzione della giurisprudenza che, con decisione resa dalla Cassazione a Sezioni Unite (la n. 9.140 del 6 maggio 2016), ne ha ritenuto valido l’impianto cronologico e giuridico, a condizione che sia prevista un’estensione temporale idonea in termini di retroattività.
Retroattività e ultrattività a garanzia del professionista
La retroattività è quella condizione accessoria alle polizze dotate di una clausola claims made che amplia proprio la durata della copertura a un lasso temporale antecedente, che consenta quindi la ripresa di fatti commessi dall’assicurato anche molto tempo prima della data di stipula del contratto. Più ampia è la durata di questa estensione temporale nel passato, maggiore sarà la tutela data all’assicurato, e in questo senso va letto l’invito della già citata sentenza della suprema Corte a prevedere polizze prive di buchi di copertura.
A distanza di pochi mesi dal deposito della sentenza della Corte, il principio è stato recepito dal nostro legislatore che, in due provvedimenti normativi ravvicinati, ha elevato proprio la clausola claims made a strumento obbligatorio di copertura per le polizze professionali, ponendone semmai le condizioni di efficacia e validità.
Con l’articolo 11 della legge n. 24 del 2017 (nota come Legge Gelli-Bianco) è stato previsto l’obbligo, nelle polizze a copertura della Rc professionale di strutture sanitarie e medici, di prevedere una retroattività almeno decennale, mentre poco prima un dm Giustizia (del 22 settembre 2016) imponeva la stessa misura per le polizze stipulate dagli avvocati, con retroattività illimitata.
Infine, con la legge n. 124 del 4 agosto 2017 (Legge per il Mercato e la Concorrenza) è stato introdotto, sempre per le coperture legate alle polizze dei professionisti, l’obbligo per le imprese di assicurazione di offrire all’assicurato la possibilità di estendere la copertura (contro il pagamento di un premio) anche una ultrattività decennale per le richieste pervenute successivamente alla cessazione della polizza regolata dal regime claims made.
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