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Note di metodo sullo schema di regolamento istitutivo dell’Oria. Parte seconda

Nella stesura dell’Oria discussa al Mise emergono tuttora dei punti di incertezza e aspetti non chiari che sembrano mettere in difficoltà il ruolo dell’agente e dei propri collaboratori

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Venendo alla composizione del Registro, le novità certamente più significative consistono nella revisione delle sezioni e delle categorie dei soggetti tenuti a iscriversi.
Il nuovo Rui consterà di sole tre sezioni: la sezione A conterrà gli agenti, la sezione B i broker e la sezione C le banche, gli intermediari finanziari, gli istituti di pagamento e di moneta elettronica, le Sim e Bancoposta. Scompare, in particolare, la Sezione E, i cui attuali iscritti (collaboratori e dipendenti operanti al di fuori dei locali agenziali) confluiranno nella posizione del rispettivo preponente, così come i produttori diretti delle imprese. È altresì previsto che gli agenti e i broker costituiti in forma societaria trasmettano all'Organismo, oltre ai nominativi degli amministratori e dei soggetti delegati all'attività di intermediazione, anche i nominativi dei soggetti che svolgono funzioni di direzione e controllo, per tali intendendosi le funzioni di internal auditing, cui si ricollega l'obbligo, previsto dall'art. 19, pag. 5, di adottare procedure e sistemi di controllo interno idonei a garantire il corretto esercizio dell'attività di intermediazione, anche nei rapporti con i consumatori e gli assicurati". In altri termini, il Regolamento si ricollega alla necessità, sinora piuttosto trascurata dal comparto, che gli intermediari si muniscano di idonei strumenti di prevenzione sul modello delineato dal d.lgvo 231 del 2001 in tema di c.d. responsabilità penale d'impresa.
Lo schema di regolamento estende inoltre ai dipendenti che svolgono attività di intermediazione all'interno dei locali dell'intermediario gli obblighi di formazione e aggiornamento professionale, peraltro oggetto di un apposito Regolamento Ivass attualmente in fase di pubblicazione.
L'equiparazione tra i dipendenti con attività interna e quelli con attività esterna, peraltro, si rinviene anche nell'ultimo paragrafo dell'art. 13, che li accomuna nell'obbligo del possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione delle persone fisiche e di "cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività e ai prodotti che distribuiscono", da accertarsi mediante test. Tale tendenziale equiparazione non potrà, ad avviso di chi scrive, non costituire oggetto di una riflessione nell'ambito della trattativa attualmente in corso per il rinnovo del Ccnl degli impiegati delle agenzie assicurative, che nella versione attuale (in disparte alle note vicende che hanno caratterizzato le passate edizioni del contratto ed all'individuazione di quale sia, il contratto attualmente applicabile) tuttora risente di uno schema di classificazione piuttosto datato e avulso dall'attuale contesto sociale, economico, tecnologico e normativo in cui si dibatte il settore dell'intermediazione assicurativa.
Lo schema, ancora, prevede un regime di incompatibilità a carico delle persone fisiche iscritte nel Rui all'interno della posizione di una società, quali responsabile dell'attività di intermediazione, di amministrazione o di direzione generale, di rivestire analoghe cariche in altre società iscritte al Rui. Si tratta di innovazioni non previste, né riconducibili alla norma di devoluzione, e che non trovano un puntuale conforto nella normativa di rango primario in tema di intermediazione assicurativa.

LE RESPONSABILITÀ

È nel punto della responsabilità, però, che troviamo una vera e propria fuga in avanti che non riscontra una sponda né nella norma di devoluzione, né nel Codice delle Assicurazioni, né nei principi generali dell'Ordinamento. Infatti da un lato l'art. 19 ribadisce il criterio della solidarietà dell'intermediario iscritto al Rui per il risarcimento dei danni cagionati dai propri collaboratori, ancorché conseguenti a responsabilità accertata in sede penale (già prevista dall'art. 119 del Codice delle Assicurazioni), lasciando ancora aperto il problema, di non poco momento, delle ipotesi delittuose poste in essere dai collaboratori, di cui egli stesso sia vittima (una su tutte, l'utilizzo di documentazione contraffatta), e fin qui nulla quaestio.
Dall'altro lato, l'art. 21 dello schema di regolamento, nell'ambito del procedimento sanzionatorio unico (disciplinare e pecuniario) ispirato ai principi del procedimento amministrativo, statuisce che "le sanzioni sono applicate nei confronti delle persone fisiche e delle società iscritte nel registro all'epoca dei fatti oggetto di contestazione, anche per fatti commessi dai propri dipendenti e collaboratori, responsabili della violazione".
Tale previsione, in un contesto normativo caratterizzato da inequivocabili principi di personalità dell'illecito e di colpevolezza, ad avviso di chi scrive è una vera e propria aberrazione, non fosse altro che per la chiara deresponsabilizzazione degli effettivi responsabili che essa comporta.
Non è infatti nemmeno lontanamente concepibile che un soggetto possa rispondere in proprio, sotto il profilo sanzionatorio, per il fatto altrui, a maggior ragione ove ciò gli precluda a priori di dimostrare la sua estraneità ai fatti e svuoti di contenuto qualunque iniziativa dissociativa o riparatoria posta tempestivamente in essere dall'Intermediario.
L'auspicio, naturalmente, è che tale previsione venga espunta dal Regolamento, accogliendo le concordi segnalazioni delle parti sociali, anche in considerazione del fatto che la sua patente illegittimità travolgerebbe, a cascata, qualunque sanzione fondata su tale disposizione.
Merita infine un cenno la procedura di convalida dell'iscrizione disciplinata al Titolo V, cui le parti sociali hanno condivisibilmente indirizzato una concorde censura di eccessiva farraginosità.

NOTE CONCLUSIVE
Concludendo in linea generale, sembra di poter affermare, anche sulla scorta dei numerosi parallelismi che si riscontrano nel testo, che la disciplina in tema di intermediazione assicurativa vada sempre più avvicinandosi al settore finanziario, anche in vista dell'attuazione della II Direttiva dell'UE in materia e dei gravosi obblighi di compliance che essa prevede in capo agli intermediari assicurativi, indipendentemente dalla loro struttura dimensionale.
D'altra parte, l'acquisita centralità del consumatore nelle attenzioni del legislatore e delle autorità di vigilanza non potrà che accentuare in futuro, sotto ogni profilo, tutti gli aspetti dell'attività assicurativa che siano potenzialmente destinati a riflettersi su tale impostazione.
Non ultimo il fatto che, talvolta equivocando le concrete esigenze assicurative del consumatore, tale tutela sembrerebbe concentrarsi principalmente su una politica di contrazione della spesa assicurativa, fatalmente destinata a riverberarsi in una minore marginalità per gli intermediari assicurativi di cui, però, nessuno sembra interessato a occuparsi a livello istituzionale, nonostante l'indubbio rilievo occupazionale del comparto.
Tuttavia, proprio tale visione strategica avrebbe dovuto suggerire un percorso normativo più organico e coerente, poiché l'estrema vaghezza della norma di devoluzione e le fughe in avanti dello schema di Regolamento rendono ulteriormente incerto un quadro che avrebbe invece bisogno di sicuri punti di riferimento per affrontare le sfide che si profilano all'orizzonte.

Avv. Andrea Bullo

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