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Storni e …dintorni. Parte seconda

Una sentenza del tribunale di Milano chiarisce i dubbi sul diritto allo storno. Vengono superate le difficoltà interpretative, riconoscendo le posizioni degli agenti, molto distanti dalle ragioni avanzate nel tempo dalle compagnie (PARTE SECONDA: GLI STORNI EX D.L. BERSANI)

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Torniamo a occuparci del tema degli storni provvigionali, questa volta in relazione alla applicazione del dl 40/07 (decreto Bersani) alla luce di una recente sentenza del Tribunale di Milano.
È noto che a seguito della conversione di tale decreto, una gran parte degli agenti ebbe ad accettare gli accordi che i vari gruppi avevano sottoscritto con le compagnie al fine di congelare" gli storni derivanti dai recessi spiccati dagli assicurati in applicazione di tale provvedimento che, diversamente, avrebbero potuto mettere in seria difficoltà la redditività agenziale.
L'importo complessivo di tali storni poteva, specie con il passare del tempo, diventare talora assai ingente, specie per chi avesse avuto nel portafoglio agenziale prevalentemente contratti pluriennali nei rami elementari.

L'applicabilità dello storno

Tali accordi, talora, prevedevano anche un certo aumento delle relative distinte provvigionali sul ricorrente, per compensare, almeno per un certo periodo, il decremento di redditività conseguente all'archiviazione del sistema del preconto normalmente praticato sulle polizze pluriennali. Tuttavia, per questo motivo, alcuni agenti si videro addebitare, con meraviglia, storni maggiori rispetto alle provvigioni a suo tempo percepite e anche per casi in cui gli annullamenti di polizza si erano verificati per motivi diversi da quelli previsti dal dl Bersani
Le compagnie giustificarono la cosa facendo riferimento all'articolo 9 comma IV Ana, sostenendo che l'addebito dello storno doveva essere calcolato non in riferimento alle distinte provvigionali vigenti al tempo in cui vennero corrisposte, bensì applicando le nuove aliquote provvigionali in corso al momento del recesso che, come si è detto sopra, non di rado erano maggiori delle precedenti proprio per effetto degli aggiornamenti eseguiti per recuperare la redditività perduta.
In effetti tale disposizione riconosce l'applicabilità dello storno all'agente, calcolandolo con riferimento all'aliquota provvigionale in corso al momento del recesso che, come nel caso di specie, può essere anche diversa da quella originaria.
Osservo però che tale norma è applicabile solo nei casi in cui vi sia stato o cambiamento di gestione o di trasferimento di portafoglio, o nella prassi, una riorganizzazione aziendale a seguito di liquidazione; tutte situazioni che nel caso di specie non ricorrevano e pertanto già si può dubitare della legittimità di tale tipologia di addebiti.
Ma la domanda di maggior interesse era quale fine potesse fare il debito accumulatosi in forza degli storni congelati, atteso che lo stesso rischiava di scongelarsi alla prima occasione di attrito con la compagnia dalla quale potesse derivare lo scioglimento del mandato con effetti spesso disastrosi sul bilanci agenziali o comunque alla scadenza del termine di efficacia degli accordi.

Una sentenza a favore degli agenti
Le posizioni sul punto erano assai distanti: da un lato gli agenti, che reclamavano l'applicabilità dell'art .9 comma II lettera b dell'Ana 2003 nella parte in cui dispone che il diritto allo storno non si applica quando lo scioglimento del contratto di assicurazione sia dovuto per effetto di "sopravvenute disposizioni legislative" come in effetti è successo a seguito dell'introduzione del dl Bersani.
Dall'altra parte, l'Ania la quale sosteneva che la risoluzione della polizza non avveniva per effetto immediato e diretto dell'entrata in vigore del provvedimento legislativo bensì solo se e quando l'assicurato, mediante una sua autonoma valutazione, avesse deciso di avvalersi del dl Bersani, inviando nei tempi e nei modi di legge il relativo atto di recesso. Il problema è stato risolto dal tribunale di Milano, nella sentenza in commento; questa ha stabilito che ciò che rileva, nel caso di specie, non è tanto la volontà di disdetta dell'assicurato quanto il fatto che la causa della stessa sia riferibile alla nuova legge, non essendovi dubbio che la possibilità per gli assicurati di risolvere anticipatamente i contratti in corso sia diretta conseguenza della sopravvenuta disposizione legislativa e cioè del dl Bersani.
Una pronuncia significativa quindi a favore degli agenti, anche perché proviene da un tribunale importante come quello di Milano, in quella che si profila essere però una lunga guerra che forse si protrarrà ancora per chissà quanto in attesa di una pronuncia definitiva della Cassazione. Infine, per chi fosse interessato a una verifica dei propri storni comunque generatisi, ricordo che l'art 9 comma VI Ana dispone che su richiesta dell'agente, l'impresa è tenuta a fornire entro 30 giorni, un dettagliato elenco analitico, con specifica indicazione relativa alla causale degli storni addebitati.
L'articolo dispone inoltre che gli storni in ogni caso devono essere richiesti dalla compagnia non appena in grado di liquidarne l'importo e, comunque, non oltre 15 mesi dallo scioglimento del contratto di agenzia.

Avv. Paolo De Angelis Slda - Firenze


(La prima parte dell'articolo è stata pubblicata su Insurance Daily di lunedì 24 marzo)

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