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Storni e… dintorni. Parte prima

L’art. 9 dell’Ana 2003 detta disposizioni dettagliate e specifiche, con particolare interesse per la questione delle polizze insolute e l’annosa vicenda ex lege 40/07. Ma non mancano dubbi e difficoltà interpretative che pesano sugli agenti

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Alcune recenti pronunce giudiziali ci permettono di formulare brevi considerazioni in merito alla più frequenti questioni che contrappongono agenti e compagnie in materia di storni provvigionali. Il principale riferimento è dato dall'art. 1748 del Codice Civile che dispone l'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo ed il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponete.
È nullo ogni patto più sfavorevole all'agente". L'art. 9 dell'Ana 2003 detta disposizioni molto dettagliate e specifiche nella varie ipotesi che nella pratica si possono prospettare; fra le tante, due mi sembrano di maggiore interesse: la questione degli storni dovuti per polizze insolute e l'annosa vicenda degli storni ex lege 40/07 (legge Bersani) In ordine al primo caso è noto che, salva la disciplina particolare stabilita dall'art. 1924 c.c. per le polizze vita, l'art. 1901 del Cod civ commina la risoluzione del contratto all'assicuratore che non promuove l'azione giudiziale entro sei mesi dalla scadenza del premio o di una sua rata.
Ci si chiede ora se l'agente, nel caso in cui l'assicuratore tardi ad agire, andrà incontro agli storni oppure potrà andarne assolto atteso che la risoluzione è imputabile all'inerzia della compagnia preponente cosi come dispone l'articolo sopra citato?
Va da sé che se all'agente è stata conferita dalla compagnia specifica procura con il mandato di procedere nelle azioni di recupero - cosa che peraltro sarebbe prevista come effetto naturale del mandato per gli agenti autorizzati a concludere contratti ex art. 1903 c.c. - il problema non si pone, restando a carico dell'agente l'onere di doversi attivare per il recupero del credito nonché tutte le conseguenze negative che dalla sua inerzia potranno derivargli ivi compresi gli storni provvigionali

Il rischio di rimborso per le spese legali
Qualora non ricorra l'ipotesi suddetta, il problema è risolto dall'art. 9 Ana che permette all'agente di esimirsi dagli storni a condizione che diligente nel rappresentare tempestivamente al preponente la sua intenzione di voler procedere agli atti legali, contestando lo stato di insolvenza del debitore e magari indicando i beni sui quali la compagnia possa soddisfarsi . In questo caso la compagnia potrebbe chiedergli di impegnarsi a rimborsare le spese legali sostenute e non recuperate.
Però è da ricordare che tale responsabilità è contenuta nei limiti del doppio della provvigione d'incasso annuale; tenendo presente che ogni diversa disciplina più sfavorevole all'agente, comunque pattuita, deve ritenersi nulla.
Pertanto, davanti alle insistenze dell'agente che richieda l'azione legale, la compagnia dovrà attivarsi prontamente, esperendo tutte le l'azioni del caso e qualora non lo faccia, non potrà richiedere i relativi storni provvigionali all'agente essendo la causa di risoluzione del contratto imputabile alla sua inerzia, cosi come dispone l'art.1748.
In conclusione, anche in questo caso la soluzione del problema si troverà andando ad analizzare nel concreto la buona fede e l'effettivo grado di cooperazione che è intervenuta fra le parti nell'adempimento delle reciproche obbligazioni secondo i canoni generali dell'adempimento indicati dal Codice Civile.

(La seconda parte dell'articolo verrà pubblicata lunedì 7 aprile).

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