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La maledizione di Kirchmann e il danno alla persona

Un intervento del consigliere di Cassazione Marco Rossetti conferma le tesi esposte dagli avvocati Filippo Martini e Marco Rodolfi circa l’incostituzionalità delle modifiche apportate nell’ultima legge Finanziaria in merito ai diritti delle vittime di incidenti sul lavoro

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A pochi giorni di distanza dal nostro contributo pubblicato in questi spazi (Cosa cambia tra in Inail, Inps e responsabile civile, Insurance Daily del 23 e 24 gennaio 2019) torniamo in argomento con riguardo agli effetti pratici della recente legge finanziaria (145/2018) in ordine alla surrogazione degli enti sociali nei confronti del datore di lavoro e del responsabile civile, in ragione delle modifiche apportate agli articoli 10 e 11 del Testo Unico n. 1124 del 1965 e all’articolo 142 del Codice delle assicurazioni private.
Le ragioni di questo nostro ritornare in tema sono molteplici.
Certamente, come detto, la materia è stata particolarmente complicata da parte di un provvedimento normativo del quale non se ne sentiva assolutamente il bisogno (se non per le ragioni politico economiche che l’hanno ispirato e sulle quali torneremo).
Secondariamente perché la questione dovrà essere particolarmente monitorata nei mesi a seguire, in ragione proprio degli effetti pratici, sotto il profilo strettamente giuridico e giurisprudenziale, che la novella potrà avere con riguardo ai diritti delle vittime di infortuni sul lavoro e di incidenti stradali, particolarmente compressi e compromessi da questa improvvida novella.

Una norma dalla forma incerta
Ma, soprattutto, riteniamo di dover tornare in così poco tempo in argomento per dare atto di un ben più poderoso e prestigioso commento registrato sul tema lo scorso 6 febbraio.
Alludiamo all’importante scritto a firma del consigliere della suprema Corte di Cassazione, dottor Marco Rossetti (rinvenibile su http://questionegiustizia.it) dal titolo eloquente: La maledizione di Kirchmann, ovvero che ne sarà del danno differenziale.
Nel nostro commento di gennaio avevamo segnalato come la norma presentasse profili di criticità applicative e anche lessicali, nonché importanti profili di incostituzionalità.
Siamo particolarmente lieti (e anche un po’ sollevati vista l’incertezza interpretativa che questa disciplina presentava) che parte delle nostre opinioni siano oggi confortate da tale prestigiosa conferma.
Nel rimandare alla lettura dell’ampio ed esaustivo commento dell’illustre autore, ci preme in questa sede evidenziare alcuni aspetti e riportare alcuni passaggi testuali, non potendo certamente avventurarci in una semplificazione di un pensiero sempre così lucido e ispirato ai canoni massimali della cultura giuridica e ai principi del diritto.

Premi ridotti ma a scapito della vittima
Ecco alcuni condivisibilissimi passaggi essenziali tratti dalle considerazioni conclusive del testo.
Si afferma che la “ratio della legge è reperire le risorse per ridurre i premi assicurativi, e i premi assicurativi vengono ridotti per favorire – si afferma – la competitività delle imprese (resta tuttavia pur sempre il dubbio che l’arrière pensée del legislatore non sia stato quello di raschiare il fondo del barile per reperire d’ogni dove risorse da destinare a nuovi e problematici istituti di previdenza sociale)”.
Ciò che appare confermato rispetto a quella che era stata la nostra prima impressione (e, purtroppo, il nostro primo timore) è che “questo obiettivo viene scaricato, di fatto, sulle spalle della vittima dell’infortunio. Alla fine dei giochi è solo questa che vede ridursi il risarcimento dovutole in caso di infortunio”.
E ancora “mentre, infatti, in passato il lavoratore infortunato poteva pretendere dal responsabile il ristoro di tutti i danni effettivamente patiti, ma non indennizzati dall’Inail (danno biologico temporaneo, danno morale, personalizzazione, danno patrimoniale diverso dall’incapacità lavorativa), oggi i crediti per tutti questi danni verranno a ridursi per effetto del meccanismo dello scorporo integrale, sopra descritto”.

Incostituzionalità recidiva
La lettura dello scritto cui ampiamente diamo conto oggi, ci conforta anche nella nostra prima impressione circa la palese incostituzionalità del dettato normativo introdotto.
Si legge che l’effetto pratico della novella, sarà questo: “che l’Inail avrà regresso nei confronti del datore di lavoro anche con pregiudizio del credito del lavoratore per il risarcimento di danni che non hanno formato oggetto di copertura assicurativa.
Ma questa possibilità venne ritenuta già due volte costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale (Corte cost., 6 giugno 1989, n. 319, in Foro it., 1989, I, 2695, e Corte cost., 18 luglio 1991, n. 356, in Assicurazioni, 1991, II, 2, 109)”.
“La ragione, infatti, per la quale la Consulta dichiarò costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli articoli 2, 32 e 38 Cost., prima l’articolo 28 legge 24 dicembre 1969 n. 990, e poi l’articolo 1916 Cc, fu l’impossibilità di comprimere il diritto al risarcimento d’un danno da lesione d’un diritto fondamentale, non altrimenti risarcito.
E poiché l’Inail continua a non assicurare il danno morale, la personalizzazione del danno biologico, il danno biologico temporaneo, non mi pare conforme a Costituzione ammettere che il diritto della vittima al risarcimento di tali pregiudizi possa essere sacrificato per effetto dell’esercizio del diritto di regresso da parte dell’Inail nei confronti del datore di lavoro”.

Tutto da rifare
Ci è consentito dunque oggi, forti di questo autorevole contributo, affermare che ancora una volta un legislatore avventato e superficiale ha prodotto una novella del tutto inadeguata alla regolazione di una complessa tematica quale è quella dei danni inviolabili della persona, nell’incrocio di tutele tra ordinamento risarcitorio e indennitario.
È con questo spirito, e in ossequio all’ennesimo lucido e illuminante contributo del consigliere Marco Rossetti, che ci permettiamo dunque di chiudere questa nostra testimonianza con l’incipit che ha caratterizzato il commento qui richiamato:
Julius Hermann Von Kirchmann (1802–1884) fu un insigne giurista e filosofo del XIX secolo. Tradusse Aristotele, Grozio, Bacone, Hume, Hobbes, Leibniz; curò una notevole edizione delle opere di Kant.
Impregnato di cultura positivista, non stupisce se nella sua opera più famosa (Die Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft, 1847; traduzione italiana La mancanza di valore della giurisprudenza come scienza, Pisa 1942) lanciò ai giuristi una maledizione che diverrà proverbiale: Tre paroline del legislatore, e intere biblioteche giuridiche divengono cartaccia.
La maledizione di Kirchmann stavolta s’è incarnata nell’articolo 1, comma 1126, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019–2021)”.

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